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Il sequestro per equivalente non può riguardare somme impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., come stipendi e polizze assicurative (Cass. Pen. n. 10349/2025)

Sequestro per equivalente

Con la sentenza n. 10349/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato parzialmente l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata, disponendo il rinvio per un nuovo esame sul tema della pignorabilità delle somme sottoposte a sequestro preventivo. Tale decisione è stata presa nell’ambito di un’indagine per riciclaggio continuato e aggravato.


Il caso: Sequestro preventivo disposto dal GIP di Macerata

L’indagato era stato raggiunto da un decreto di sequestro preventivo emesso il 16 settembre 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, su richiesta della Procura Europea – Sedi di Milano e Bologna.

Le contestazioni

L'indagato era accusato di aver ricevuto somme di denaro derivanti da reati tributari, trasferendole tramite bonifici bancari con false causali a favore della società F.S., collegata a un’organizzazione criminale capeggiata da un soggetto identificato come "Mario".

L’importo contestato ammontava a 394.606,23 euro, trasferito tramite conti correnti riconducibili all'indagato e destinato all’estero.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso, chiarendo che:

1. Profitto del reato e confisca per equivalente

Il profitto dei reati di riciclaggio è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

La confisca per equivalente può essere disposta anche per somme trasferite, manipolate o movimentate al fine di nascondere la provenienza delittuosa.

Il provvedimento ablatorio può essere disposto anche per l’intero importo delle operazioni, indipendentemente dal fatto che l’utilità economica sia stata effettivamente incamerata dal riciclatore.

2. Limiti alla sequestrabilità dei beni – Impignorabilità ai sensi dell’art. 545 c.p.c.

L’indagato aveva contestato la sequestrabilità di somme percepite a titolo di stipendio e di un importo derivante dall’estinzione anticipata di una polizza vita.

La Suprema Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite del 7 luglio 2022, n. 26252, la quale stabilisce che i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente e ai sequestri finalizzati a tale confisca.

In tal senso, la Corte ha riconosciuto come fondata la doglianza relativa alla sequestrabilità di somme derivanti da rapporti di lavoro e da polizze assicurative.

3. Annullamento parziale e rinvio per nuovo esame

La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla pignorabilità delle somme sottoposte a sequestro, rinviando il caso al Tribunale di Macerata per un nuovo giudizio.

Nel resto, il ricorso è stato rigettato, confermando la validità del sequestro preventivo per equivalente sulle altre somme individuate nel corso delle indagini.


Conclusioni

La sentenza afferma i seguenti principi in tema di sequestro preventivo e confisca per equivalente nel reato di riciclaggio:

  • I limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro per equivalente, quando tale sequestro colpisca beni impignorabili come stipendi e somme derivanti da polizze assicurative.

  • La confisca può essere disposta per l’intero ammontare delle somme movimentate illecitamente, anche se il riciclatore non ne ha tratto un effettivo vantaggio economico.

  • Il provvedimento ablatorio deve essere motivato adeguatamente e deve tenere conto della natura delle somme sequestrate.






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