La confisca di somme di denaro ha natura diretta solo se è dimostrata la loro provenienza illecita (Cass. Pen. n. 10077/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 18 mar
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Con la sentenza n. 10077/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Savona, che aveva confermato il sequestro preventivo di 17.051,96 euro nei confronti di P.A., indagato per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza (art. 316-ter c.p.).
La decisione ribadisce che il sequestro di somme di denaro può qualificarsi come confisca diretta solo se è provata la derivazione causale dal reato. In caso contrario, deve essere qualificato come confisca per equivalente, con le conseguenti limitazioni di legge.
Il caso: sequestro di conti correnti per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza
P.A. era stato indagato per avere percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza, per un importo totale di 17.051,96 euro.
Il Tribunale di Savona, il 17 giugno 2024, aveva confermato il sequestro preventivo disposto dalla Procura, bloccando 11.393 euro giacenti su conti correnti bancari.
Secondo la difesa, le somme sequestrate provenivano da attività lavorative lecite e non dal beneficio erogato dallo Stato.
Il ricorso per Cassazione contestava la legittimità del sequestro, sostenendo che:
Non era stata provata la derivazione delle somme dal reato contestato.
Il sequestro violava i limiti di impignorabilità previsti per stipendi e pensioni.
Il provvedimento non rispettava il principio di proporzionalità.
Non era stata motivata la sussistenza del periculum in mora.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che:
1. Il sequestro diretto di somme di denaro è legittimo solo se è provata la derivazione causale dal reato
La confisca di somme di denaro ha natura diretta solo se è dimostrata la loro provenienza illecita.
Non basta affermare che nel patrimonio dell’indagato vi siano somme equivalenti al profitto del reato: occorre provare che quelle stesse somme siano il frutto dell’indebita percezione.
In assenza di tale prova, il sequestro deve essere qualificato come per equivalente, con le relative limitazioni.
Il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi della sentenza "Coppola" delle Sezioni Unite, che invece non giustificano un sequestro automatico su qualsiasi somma presente nei conti correnti.
2. Il sequestro per equivalente è soggetto ai limiti di impignorabilità previsti dalla legge
Le somme derivanti da stipendi, pensioni e indennità non possono essere sequestrate oltre i limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza "Cinaglia" (n. 26252/2022), hanno chiarito che questi limiti si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Il Tribunale di Savona aveva ignorato questo principio, disponendo il sequestro senza considerare l’origine delle somme.
3. Il sequestro deve rispettare il principio di proporzionalità
La Cassazione ha censurato il Tribunale per non aver valutato se il sequestro compromettesse il diritto dell’indagato a disporre di mezzi di sussistenza.
Il provvedimento non aveva considerato l’impatto sulla possibilità di P.A. di pagare l’affitto e le spese essenziali.
Conclusioni
Questa sentenza ha importanti implicazioni per la giurisprudenza in materia di sequestro di somme di denaro:
Un sequestro preventivo su somme di denaro è legittimo come confisca diretta solo se è dimostrato che le somme derivano effettivamente dal reato.
Se il nesso di derivazione non è provato, il sequestro può avvenire solo per equivalente e con le limitazioni previste dalla legge.
I limiti di impignorabilità di stipendi e pensioni si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.