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Gratuito patrocinio: la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha efficacia retroattiva (Cass. Pen. n. 10907/2025)

Avvocato giudice

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10907 del 2025, ha si è pronunciata in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato e degli effetti che essa produce, anche nei confronti del difensore che ha assistito l’imputato.

Secondo la Corte, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito opera con effetti retroattivi e preclude il diritto del difensore a richiedere i compensi professionali all’Amministrazione, qualora l’accertamento della mancanza dei requisiti avvenga successivamente.


Il fatto

L’avvocato T. proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani del 10 luglio 2024, con cui veniva rigettato il ricorso da lui presentato, sia in proprio sia quale difensore di P., contro il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso il 30 maggio 2023. Tale provvedimento era stato adottato poiché il P. aveva comunicato, il 5 maggio 2023, il superamento dei limiti di reddito per l’anno 2022, chiedendo la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R. 115/2002.

Tuttavia, il Tribunale aveva fatto decorrere l’efficacia della revoca ex tunc, cioè dalla data della richiesta originaria.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Richiamando la propria giurisprudenza precedente, ha ribadito che l’obbligo di comunicare le variazioni reddituali grava sull’istante fino alla conclusione del procedimento e che il termine per la comunicazione delle variazioni di reddito è di trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione dell’istanza.

La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della revoca, rilevano esclusivamente le modifiche reddituali intervenute prima della definizione del procedimento.

Quanto alla decorrenza ex tunc degli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha evidenziato che, quando il difetto delle condizioni di reddito è originario, la revoca incide retroattivamente anche sui diritti del difensore.

Ciò significa che quest’ultimo non può richiedere i compensi professionali per l’attività svolta sino al momento del provvedimento di revoca.


Il principio di diritto

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha efficacia retroattiva anche sui diritti del difensore.

Tale principio trova giustificazione nella necessità di assicurare che la concessione del beneficio si fondi esclusivamente su una reale situazione di incapacità economica e che tale presupposto sussista per l’intera durata del procedimento.


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