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Custodia cautelare e pericolo di recidiva: confermata la detenzione per l'imputato ritenuto figura apicale del sodalizio criminale (Cass. Pen. n. 10317/2025)

Con la sentenza n. 10317/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di P., rigettando il ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli.

La decisione riafferma la validità della presunzione relativa di adeguatezza del carcere per i reati aggravati dall’art. 275, co. 3, c.p.p. e sottolinea l’irrilevanza, ai fini cautelari, della mera assoluzione per reati diversi da quelli per cui si procede.


Il fatto

P. era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.).

L’imputato era ritenuto garante dell’operatività del sodalizio criminale attivo nella Valle Caudina, nonché suo finanziatore.

La difesa aveva proposto appello cautelare avverso l’ordinanza confermativa della misura, sostenendo l’inidoneità degli indizi e il venir meno delle esigenze cautelari. In particolare, si richiamavano le dichiarazioni di coimputati che avrebbero ridimensionato il ruolo di P., l’assoluzione per altri reati (usura ed estorsione) e la disponibilità di un domicilio extraregionale per l’esecuzione della misura in forma attenuata.

Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello, valorizzando la condanna in primo grado a 16 anni e 8 mesi per i fatti contestati e confermando la permanenza delle esigenze cautelari sulla base della personalità negativa dell’imputato e della sua posizione apicale nel contesto criminale di riferimento.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo:

Inammissibili le censure in punto di gravità indiziaria, in quanto già valutate nella fase cautelare e superate dalla condanna intervenuta, pur non definitiva.

Irrilevante l’assoluzione per altri reati, in quanto riferita a un diverso procedimento e non incidente sul giudizio indiziario relativo al reato associativo.

Non adeguato l’allontanamento dal territorio quale misura alternativa, stante la pericolosità sociale dell’indagato e la sua capacità di mantenere contatti con ambienti criminali anche da remoto.

Giustificata la permanenza della misura carceraria anche in virtù dei precedenti penali per 416-bis e della sorveglianza speciale disposta in passato, sebbene risalenti.


Il principio di diritto

La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, co. 3, c.p.p. continua ad operare anche nella fase successiva all’applicazione della misura e può essere superata solo da elementi nuovi idonei a mutare il quadro cautelare.

L’intervenuta condanna in primo grado per i medesimi fatti rafforza il giudizio di gravità indiziaria e preclude la rivalutazione nel procedimento incidentale cautelare.

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