Riesame cautelare: niente rinvio su istanza del difensore e nessun diritto automatico alla copia telematica degli atti (Cass. Pen. n. 41511/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 3 giorni fa
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Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, il diritto di difesa è garantito dalla piena facoltà di esame degli atti, ma non si estende automaticamente al rilascio di copie in forma telematica.
Né il difensore può chiedere il differimento dell’udienza, questa facoltà spetta esclusivamente all’indagato o imputato.
È questo il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione (sez. I, sent. n. 41511/2025), che ha rigettato il ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Milano – sezione riesame – confermativa della custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato.
Il caso
La difesa aveva eccepito la violazione del diritto di difesa sotto due profili:
il mancato differimento dell’udienza di riesame, richiesto dal difensore;
il rifiuto della cancelleria di trasmettere per via telematica copia integrale degli atti depositati dal pubblico ministero, nonostante la tempestiva richiesta e la disponibilità al pagamento dei diritti.
Secondo la tesi difensiva, nel processo penale telematico la trasmissione digitale delle copie costituirebbe oggi lo strumento ordinario per rendere effettiva la difesa, specie in presenza di tempi ristretti.
Il differimento dell’udienza: legittimazione solo personale
Sul primo punto, la Corte ribadisce un principio di stretta interpretazione dell’art. 309, comma 9-bis, c.p.p.:la richiesta di differimento dell’udienza per “giustificati motivi” può essere avanzata solo dall’indagato o imputato, non dal difensore, neppure se munito di procura speciale.
La norma, osserva la Corte, risponde a una logica di urgenza: il riesame incide direttamente sulla libertà personale e il legislatore ha voluto che la dilazione del termine decisionale fosse rimessa esclusivamente alla persona che subisce la misura.
Nessuna violazione dell’art. 24 Cost., dunque, poiché la disciplina è funzionale alla celerità del controllo cautelare.
Copie degli atti: esame sì, trasmissione telematica no
Quanto all’accesso agli atti, la sentenza distingue nettamente tra:
diritto pieno e inderogabile di esame degli atti, garantito fino al giorno dell’udienza;
facoltà di estrarre copia, che non si traduce in un diritto incondizionato alla trasmissione telematica.
Nel procedimento di riesame, chiarisce la Corte, le esigenze di rapidità giustificano un assetto minimale delle garanzie documentali: ciò che conta è che il difensore possa consultare il fascicolo in cancelleria ed eventualmente estrarre copie informali.
L’invio digitale delle copie resta una modalità accessoria, subordinata all’organizzazione dell’ufficio, e non un obbligo giuridico.
In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo la ristrettezza dei tempi né la coincidenza con altri impegni professionali del difensore, trattandosi di evenienze che non possono comprimere l’interesse primario dell’indagato a una decisione rapida sulla misura restrittiva.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 17/12/2025, (ud. 17/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41511
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Ya.Ju. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione.
Secondo i Giudici del merito cautelare, Ya.Ju., sulla scorta delle evidenze investigative, valutate gravemente indizianti nei suoi confronti, aveva compiuto, in concorso con Zh.So., atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Ch.So. In particolare, Ya.Ju. e Zh.So., dopo essersi appostati nei pressi dell'abitazione di Zh.So. per tendergli un agguato, lo avevano aggredito, ingaggiando una colluttazione; quindi, Ya.Ju. aveva esploso in direzione della persona offesa, datasi alla fuga, almeno tre colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata, uno dei quali aveva attinto Zh.So. alla nuca.
Nell'esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa con memoria di udienza, il Tribunale ha osservato, quanto l'istanza di differimento dell'udienza, che essa era stata presentata intempestivamente da un soggetto, il difensore, non legittimato a mente dell'art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen., che attribuisce soltanto all'indagato il diritto di chiedere, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il differimento dell'udienza per giustificati motivi, peraltro nella specie insussistenti;
Con riferimento, invece, al lamentato mancato esercizio da parte del difensore del diritto di estrazione delle copie degli atti depositati dal pubblico ministero, ha evidenziato che nella procedura di riesame, come precisato alla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla difesa è garantito, in modo pieno ed assoluto, dall'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., soltanto il diritto di esaminare gli atti, mentre il diritto del difensore di riceverne copia, anche mediante l'invio telematico, costituisce una prerogativa meramente accessoria, subordinata alla presentazione di apposita istanza ed al pagamento degli oneri di cancelleria.
2. Ya.Ju. ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. Tiziano Veltri, sviluppando unico motivo con cui denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli articoli 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., 43 disp. att. cod. proc. pen., 116 e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Lamenta l'erroneità delle argomentazioni poste dall'ordinanza impugnata a fondamento della decisione di rigetto delle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa in merito alla violazione del diritto di difesa, sotto il profilo dell'oggettiva impossibilità per il difensore all'indagato di prendere conoscenza effettiva degli elementi di accusa, sia a causa della mancata trasmissione degli atti da parte della cancelleria sia a causa del mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza.
Contrariamente a questo ritenuto dal Tribunale, il rilascio di copia degli atti al difensore che li richiede con modalità telematica, previo pagamento dei diritti, costituisce nell'attuale sistema processuale, specie a seguito dell'introduzione dell'articolo 111-bis cod. proc. pen., il mezzo ordinario per assicurare l'effettività del diritto di difesa. Ne segue che la difesa ha correttamente optato per tale modalità di rilascio delle copie. Né vi era ragione per disattendere la richiesta difensiva così formulata, posto che nell'istanza era stata assicurata la disponibilità al pagamento degli importi da versare per i diritti di copia.
Il rifiuto della cancelleria di inviare per via telematica alla difesa richiedente copia integrale degli atti rappresenta, in tale contesto, una palese violazione degli art. 43 disp. att. cod. proc. pen. e 116 cod. proc. pen., oltre ledere il diritto di difesa. Né, d'altra parte, il difensore aveva la seria e concreta possibilità di estrarre copie degli atti recandosi personalmente presso la cancelleria considerato che l'avviso di fissazione dell'udienza gli è stato notificato venerdì per l'udienza del successivo martedì.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che sono legittime sia la decisione di rigettare l'istanza di differimento dell'udienza avanzata dal difensore di Ya.Ju. sia l'omesso rilascio di copia integrale degli atti in forma telematica, pur tempestivamente richiesto, sicché il provvedimento impugnato non è affetto dalla eccepita nullità.
1. Dalle allegazioni delle parti, incontestate nella loro portata, si evince che:
- l'avviso dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., fissata per martedì 8 luglio 2025, è stato notificato al difensore venerdì 4 luglio alle ore 11.06;
- il difensore, lo stesso giorno della notifica, ha richiesto alla cancelleria la trasmissione per via telematica di copia integrale del fascicolo;
- il 5 luglio 2025 la cancelleria ha comunicato al difensore, via PEC, l'impossibilità di procedere all'invio telematico e la disponibilità consegnare al difensore o a un suo delegato copie degli atti in forma cartacea;
- ricevuta la comunicazione il difensore, sempre il 5 luglio, ha formulato istanza di differimento dell'udienza atteso il contestuale impegno professionale (interrogatorio di imputato detenuto) nell'unico giorno utile rimasto per recarsi personalmente in cancelleria;
- dopo le ore 13 del 5 luglio, un delegato del difensore si è recato presso la cancelleria, dove, tuttavia, non ha potuto consultare il fascicolo processuale, regolarmente a sua disposizione, per ottenere copia informale degli atti perché gli uffici erano chiusi al pubblico.
2. Alla luce di tale ricostruzione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nella trattazione del procedimento camerale dinanzi al Tribunale del riesame.
2.1. Il comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., inserito dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015, attribuisce all'imputato/persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi" e si limita a stabilire che il Tribunale a fronte di tale istanza "differisce la data dell'udienza...".
La disposizione in esame non prevede né che la decisione sull'istanza di differimento sia adottata nelle forme disciplinate dall'art. 127 cod. proc. pen. né che sia obbligatoria (né facoltativa) la partecipazione del pubblico ministero né che l'istanza debba essere necessariamente delibata nell'udienza camerale fissata per la discussione dell'impugnazione cautelare.
Il provvedimento, pertanto, deve essere adottato senza l'osservanza di forme particolari, trovando applicazione l'art. 125, ultimo comma, cod. proc. pen., il quale stabilisce che "tutti gli altri provvedimenti" (diversi dalle sentenze, dalle ordinanze e dai decreti da motivare nei casi in cui ciò è espressamente previsto ex lege). - "sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità" (cfr. Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273601-01, in motivazione).
È stato condivisibilmente osservato che, secondo il tenore letterale della disposizione (il Tribunale "differisce") il Tribunale, nel delibare l'istanza di differimento, non deve sindacare la qualità delle ragioni addotte ma solo considerare se le stesse rientrino nei "giustificati motivi".
Il Tribunale dovrà, quindi, verificare: a) se siano stati indicati í motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi.
La disposizione costituisce una eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive.
L'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell'udienza dai 5 ai 10 giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della "qualità" dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario (cfr. in termini, Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Rv. 266189-01).
2.2. Alla luce di tali principi l'ordinanza impugnata ha correttamente considerato l'istanza inaccoglibile per difetto di legittimazione attiva, oltre che non sostenuta da giustificati motivi, tali non potendosi ritenere il mancato rilascio delle copie per via telematica, per quanto precisato nel successivo paragrafo.
Né tale disciplina dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. può essere tacciata di contrasto coi principi costituzionali in particolare con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, non può che essere riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale. (Sez. 2 n. 14834 del 03/04/2025, Rv. 287868-01).
3. Il procedimento camerale non risulta inficiato nemmeno dalla violazione dell'art. 309, comma 8 ultima parte, cod. proc. pen., a mente del quale nella procedura dinanzi al Tribunale del riesame, "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria" ed il difensore ha "facoltà di esaminarli e di estrarne copia".
3.1. Come evidenziato nell'ordinanza impugnata, la richiesta di acquisire copia degli atti è rimasta inevasa per inerzia difensiva, nel senso che gli atti erano visionabili, e tuttavia non risulta che la difesa si sia recata in cancelleria per consultare gli atti ed estrarne copia informale nei tempi in cui ciò era possibile.
La difesa contesta la correttezza di tali rilievi, ma con argomentazioni non dirimenti, risultando pacificamente dagli atti che, al di là della tempistica del rilascio delle copie e della scelta organizzativa di non procedere al rilascio per via telematica, non è stata in alcun modo inibita alla difesa la facoltà di consultazione degli atti.
Il rigetto dell'eccezione difensiva è, quindi, immune da censure, dovendosi richiamare in tal senso il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 31196 del 16/09/2020, Rv. 280365), ricordato invero anche dal Tribunale del riesame, secondo cui, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali, il difensore ha diritto a consultare gli atti, che vanno tempestivamente depositati, ma non ad estrarne copia, stante le esigenze di celerità del procedimento ostative al tempestivo espletamento dell'attività necessaria all'apprestamento di copie degli atti. non sussiste, pertanto, un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine, bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. D'altra parte, "il riconoscimento di un diritto in senso tecnico a ottenere copia degli atti del procedimento, oltre a essere escluso dalla lettera della legge, non contenendo l'art. 127 cod. proc. pen. alcuna disposizione che autorizzi il rilascio di copie degli atti, urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione" (cfr. Sez. 3, n. 31196 del 16/09/2020, Cocciarelli, Rv. 280365-01; Sez. 2, n. 36191 del 07/07/2017, Stuppino, Rv. 270693-01; Sez. U, n. 4 del 03/02/1995, Rv. 200711-01; Sez. 3, n. 342 del 07/11/2006, dep. 2007, Berardi, Rv. 235673; Sez. U, n. 4 del 03/02/1995, Rv. Sciancalepore, Rv. 200711-01; Sez. 2, n. 3591 del 02/08/1994, Manganelli, Rv. 201393-01).
3.2. D'altra parte, l'art. 309, comma 8, cit. non è l'unica norma individuata dal codice di rito per garantire l'accesso della difesa agli atti in caso di applicazione misura cautelare, ma rappresenta l'ultimo strumento utile per ottenere tale risultato che si aggiunge a quelli analoghi di cui il difensore può avvalersi nelle fasi precedenti così da avere a disposizione uno spazio temporale maggiore per la consultazione degli atti ed un più proficuo esercizio del diritto di difesa.
Nella procedura incidentale cautelare l'ordinanza genetica, una volta eseguita, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. pen., è depositata nella cancelleria del giudice che la ha emessa insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.
Il diritto di difesa, già nell'immediatezza dell'esecuzione, è garantito mediante l'avviso del deposito notificato al difensore, da cui decorre il termine per l'impugnazione, e dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., che riconosce al difensore il diritto "... di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1..." ed alla "... trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni...".
Sin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza, sussiste anche la facoltà per il difensore di estrarre copia, per effetto della sentenza n. 192 del 17 giugno 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (nel testo all'epoca in vigore); la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia, dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. Secondo la Corte costituzionale, la dichiarazione di incostituzionalità derivava dalla circostanza che la facoltà di acquisire le copie assicurava al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero, "... al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello...". Pertanto, il legislatore ha distinto, nell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., gli atti rispetto ai quali si riconosce il diritto di averne la copia da quelli in cui vi è l'attribuzione di una mera facoltà.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
5. Va dato mandato alla cancelleria per la trasmissione di copia del provvedimento ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025.

