Il decorso del tempo non è sufficiente a escludere l’attualità delle esigenze cautelari (Cass. Pen. n. 10925/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 27 mar
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Con la sentenza n. 10925 del 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ribadendo che il decorso del tempo non è sufficiente a escludere l’attualità delle esigenze cautelari se sussistono condotte sintomatiche di pericolosità anche in epoca recente.
Il fatto
La vicenda trae origine da un'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Roma il 25 luglio 2024, che confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M. per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 80 d.P.R. n. 309/90, e art. 73 d.P.R. n. 309/90).
Secondo l'accusa, il ricorrente era parte di un sodalizio criminale operante con modalità mafiose, con un controllo radicato nel territorio e attività illecite continuative anche dopo il 2020.
La difesa ha contestato la misura cautelare lamentando la mancanza di motivazione specifica circa l’attualità delle esigenze cautelari, considerando il tempo trascorso dai fatti e il presunto cambio di condotta verso attività lavorative lecite.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, in presenza di reati per i quali è prevista la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il decorso del tempo deve essere considerato solo se non vi siano state ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità da parte dell’indagato.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale della Libertà, il quale aveva valorizzato le modalità mafiose dell’associazione e la sua capacità di controllo radicato nel territorio, evidenziando come l’operatività del sodalizio criminale fosse proseguita anche dopo il 2020.
Principio di diritto
Il decorso del tempo non è sufficiente a escludere l’attualità delle esigenze cautelari se persistono condotte che dimostrano la pericolosità sociale del soggetto.
La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista per i reati associativi è superabile solo con prova contraria adeguata e attuale.