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Difesa d'ufficio: La procedura di recupero non va esperita anche per l'irreperibile di fatto.

a cura della dott.ssa Assunta Manfellotto.

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16585

La Corte di Cassazione, con la sentenza in argomento, ha ribadito che la nozione di irreperibile di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 comprende non solo il soggetto che sia stato dichiarato tale nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ma anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità (irreperibile di fatto).

Ai fini del conseguimento dell'onorario, pertanto, anche per l'irreperibile di fatto non è necessario l'esperimento della attività di recupero dei crediti professionali.

Nello specifico, la Corte ha sostenuto che "la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale.

Depone per tale conclusione anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.p.; la diversa tesi comporterebbe la conclusione - non conforme ai principi costituzionali - che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto. Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all'art. 159 c.p.p. e all'art. 161 c.p.p., comma 4, ma di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p., sicchè non è esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p., e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 (conf. Cass. n. 8111/2014).

Il giudice dell'opposizione non poteva pervenire al rigetto della medesima limitandosi apoditticamente ad affermare che solo l'inutile esperimento della procedura esecutiva avrebbe permesso al difensore di rivolgersi allo Stato per surrogazione, ma avrebbe dovuto invece verificare, alla luce della documentazione versata in atti dall'opponente, se tenuto conto dell'attività svolta dalla medesima, al fine di assicurare il recupero del proprio credito (nella specie con i vari tentativi di notifica del decreto ingiuntivo), fosse possibile affermare la condizione di irreperibile (di fatto) del proprio assistito, palesandosi in tal modo l'impedimento alla promozione dell'attività esecutiva".


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Cassazione civile sez
. VI, 11_06_2021, (
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