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Elezione di domicilio e impugnazione: non serve formalismo, basta un’indicazione idonea a garantire le notifiche (Cass. pen. n. 19058/25)

corte di cassazione

Premessa

La sentenza in commento, richiamando Sezioni Unite De Felice (Sez. U, n. 13808/2024), interviene sul tema della validità dell’atto di appello in presenza di un’apparente carenza dell’elezione di domicilio nella procura speciale.

La Cassazione sconfessa l’approccio formalistico della Corte d’appello di Catania, che aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo assente la dichiarazione di domicilio. Secondo la Suprema Corte, l’indicazione della residenza può valere come domicilio ai fini dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., se risulta idonea a garantire le notifiche.


I fatti

Il difensore di Tr.Or. aveva proposto appello avverso una sentenza di condanna, allegando una procura speciale in cui si indicava la residenza dell’imputato a Catania. La Corte d'appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, sostenendo la mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall’art. 581, co. 1-ter, c.p.p., nella versione post-riforma Cartabia.

Tuttavia, il ricorrente:

  • era detenuto per altra causa (circostanza nota ex actis);

  • aveva indicato lo stesso indirizzo in tutti gli atti precedenti come domicilio;

  • aveva espressamente conferito mandato per l’impugnazione, con procura recante tale indirizzo.


La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello per il prosieguo.

La Corte:

  • richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza De Felice, secondo cui l’indicazione del domicilio va interpretata in chiave funzionale e sostanziale;

  • ribadisce che non occorre una dichiarazione rituale di domicilio se dalla procura o dagli atti risulta comunque un luogo inequivocabilmente destinato alle notifiche;

  • stigmatizza ogni interpretazione eccessivamente formalistica, lesiva del diritto di difesa e del diritto al giudice, sanciti dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.


Principio di diritto

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, l’indicazione nella procura speciale della residenza dell’imputato può valere come dichiarazione o elezione di domicilio, se idonea a garantire la regolare notificazione del decreto di citazione in appello, in coerenza con l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., e con i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza De Felice.


Osservazioni conclusive

La pronuncia segna un punto fermo contro derive formalistiche in tema di impugnazioni. Il nuovo art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, non va letto come una trappola burocratica: la sua funzione è garantire la certezza delle notifiche, non ostacolare l’accesso alla giustizia.

L’indicazione di un indirizzo stabile e inequivoco, già usato nei precedenti gradi di giudizio, è sufficiente a superare la pretesa di formule rituali, che sarebbero solo ostacoli formali senza effettiva incidenza sulle garanzie processuali.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 07/05/2025, (ud. 07/05/2025, dep. 21/05/2025), n.19058

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ritenendo violato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. poiché la procura non conteneva la dichiarazione o l'elezione di domicilio dello stesso.


2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Tr.Or., con il difensore di fiducia avv. Alessandro Fidone, lamentando erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto a tale disposizione normativa.


A fondamento delle censure il ricorrente evidenzia, innanzi tutto, che la procura speciale allegata all'atto di appello indicava in modo specifico la sua residenza, elemento, questo, idoneo a superare un'eventuale mancanza dell'indicazione del domicilio.


Per altro verso, sottolinea che, in quel momento, egli si trovava detenuto in carcere per altra causa, circostanza evincibile ex actis poiché, nella stessa data del 29 marzo 2024, aveva un altro processo chiamato di fronte al medesimo giudice, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a seguito di rito direttissimo e per tale fatto era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia "De Felice", sono intervenute per risolvere il contrasto giurisprudenziale che si era formato in ordine alle modalità con le quali deve essere effettuata, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.


Per quel che rileva ai fini dell'esame del ricorso alla luce delle censure formulate dal Tr.Or., assume peculiare rilievo la parte della motivazione della richiamata sentenza nella quale le Sezioni Unite hanno sottolineato che "la norma richiede soltanto che la dichiarazione o elezione di domicilio possiedano le caratteristiche di idoneità al raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore attraverso l'introduzione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ossia: consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione" (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice).


3. La pronuncia impugnata non si è posta nel solco delle richiamate statuizioni rese dalle Sezioni Unite.


Infatti la procura speciale conferita dal ricorrente al difensore per il grado di appello contiene l'espressa indicazione della residenza dello stesso in Catania, via (...).


L'indicazione nella procura come "residenza" deve essere intesa - al lume dell'ulteriore criterio, ritraibile dalle statuizioni della stessa pronuncia delle Sezioni Unite "De Felice", in ordine all'esigenza di evitare qualsivoglia interpretazione eccessivamente formalistica delle norme processuali che si tradurrebbe in una limitazione del diritto di accesso al giudice sancito tanto dall'art. 24 Cost. che dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che deve essere garantito anche in sede di impugnazione - quale riferita, in realtà, al domicilio.


A quest'ultimo riguardo occorre invero considerare che il luogo indicato come residenza nella procura allegata all'atto di appello coincide con quello presso il quale il Tr.Or. ha eletto domicilio sin dalla fase delle indagini preliminari nel verbale di identificazione e di elezione di domicilio in data 3 ottobre 2023, domicilio poi conservato anche lungo tutto il corso del giudizio di primo grado. Inoltre, nello stesso atto di appello cui era allegata la procura in esame, quello di via (...), è indicato anche come domicilio.


Talché alcun dubbio poteva sussistere sull'idoneità del requisito al raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma costituito, ossia, come già evidenziato "consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione" (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, cit).


2. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.


Così deciso il 7 maggio 2025.


Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2025.

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