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Fatture false e sequestro: inammissibile il ricorso se fondato su motivi nuovi o generici (Cass. Pen. n. 10409/2025)

Con la sentenza n. 10409/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da G. e D., entrambi imputati per reati fiscali e autoriciclaggio.

I ricorsi erano stati presentati contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Pavia che aveva confermato il sequestro preventivo di somme di denaro a fini di confisca.

La Corte ha riaffermato i principi in materia di impugnazioni cautelari reali, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità, che consente solo la censura per violazione di legge.


Il fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Pavia aveva disposto il sequestro preventivo di somme riconducibili agli indagati, imputati per:

  • utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);

  • autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

  • reati commessi nell’ambito di un articolato meccanismo di frode carosello con l’uso di società cartiere (Market Stock, Spazio Stock, Elsileo s.r.l.).

Il sequestro era stato confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 18 ottobre 2024. I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza lamentando:

  • la mancata acquisizione delle fatture contestate;

  • l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia;

  • la carenza di motivazione sul periculum in mora;

  • l’assenza di elementi a carico della D’Alessio quale amministratore di fatto.


La decisione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi:

  • Sulla competenza territoriale, ha ritenuto corretta la connessione tra i reati contestati ai diversi imputati (art. 12, lett. c), c.p.p.), con riferimento all’unitaria finalità di occultamento dei proventi illeciti attraverso l'acquisto di immobili.

  • Sul fumus del reato, ha rilevato che la motivazione del Tribunale si fondava su una pluralità di elementi (consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, flussi IVA sospetti, percentuali anomale di cessioni), coerentemente illustrati nel decreto di sequestro e ripresi nell'ordinanza.

  • Sulla posizione della D., la doglianza sull'assenza di motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, non essendo stata proposta in sede di riesame.

  • Sul periculum in mora, la motivazione è stata ritenuta sufficiente: il Tribunale ha valorizzato la rilevante entità delle somme sequestrate, le movimentazioni anomale dai conti delle società, il reinvestimento dei fondi in beni immobili e il rischio concreto di dispersione patrimoniale.


Il principio di diritto

Nel giudizio di legittimità in tema di sequestro preventivo, è ammissibile solo la violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione radicale (motivazione assente o meramente apparente).

Le censure basate su motivi nuovi o generici, non dedotti nei gradi precedenti, sono inammissibili.

La motivazione sull’esistenza del fumus del reato e del periculum in mora può fondarsi su dati oggettivi e documentali anche desunti dalle banche dati tributarie.

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