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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e concorso con il reato di occultamento delle scritture contabili (Cass. Pen. n. 30702/2022)


Massima: La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si configura quando il contribuente si avvale di tali fatture sia registrandole nelle scritture contabili o conservandole a fini di prova, sia inserendone i corrispondenti elementi fittizi nelle dichiarazioni d’imposta. Tale condotta, qualificata come "bifasica", può concorrere con il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 30702/2022)


Fatto

La ricorrente G. impugnava l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 08 febbraio 2022 che confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso in data 15 novembre 2021 dal GIP presso il Tribunale di Velletri, limitatamente al capo 59 della provvisoria imputazione, riducendolo per un importo di euro 325.193,00.

Il ricorso verteva sulla violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), sostenendo che il reato contestato richiede necessariamente la registrazione delle fatture false nelle scritture contabili o la loro conservazione ai fini di prova.


Motivi della decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La sentenza chiarisce come la fattispecie di dichiarazione fraudolenta sia configurabile anche in concorso con il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000).

Secondo la Corte, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti presenta una condotta "bifasica" composta da:

  • Registrazione delle fatture o loro conservazione a fini di prova;

  • Presentazione della dichiarazione fiscale contenente dati mendaci fondati su tali fatture.

Inoltre, la Corte ha precisato che il reato si configura anche quando le fatture, pur non essendo state rinvenute, siano comprovate dalla loro annotazione nei registri contabili e dal fatto che i dati delle fatture stesse sono riportati nelle dichiarazioni d’imposta.

La Corte ha confermato che tale condotta è distinta e autonoma rispetto al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, con il quale può concorrere ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000.


Decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


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