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Guida in stato d'ebbrezza: valido risultato dell'etilometro anche se non regolarmente revisionato.

a cura della dott.ssa Assia Manfellotto.


Cassazione penale sez. IV, 08/06/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 22/06/2021), n.24424

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, la circostanza che le verifiche successive all'omologazione dell'etilometro non siano avvenute ogni anno non esclude la regolarità del controllo.

In particolare, la Corte ha affermato che "La deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, risulta estranea ad ogni previsione normativa ed alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria".




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Cassazione penale sez. IV, 08_06_2021, (ud. 08_06_2021, dep. 22_06_2021), n.24424
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