Il concorso di persone : quando si realizza, la differenza con la connivenza e l'elemento psicologico.

Indice:
1. Che cos'è?
2. La differenza tra concorrente e connivente.
3. Il cd. “contributo causale”.
5. Il concorso nel reato di cui all’art. 73 comma 1 e comma 5.
1. Che cos'è?
Il concorso di persone si realizza quando il medesimo reato viene commesso da più persone.
Per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di concorso (e quindi di partecipazione) in un reato è sufficiente che quest'ultimo abbia apportato un contributo, materiale o psicologico, fornito con coscienza e volontà, idoneo alla realizzazione anche di una sola delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti.
In altri termini, se il delitto viene commesso da più persone, ne risponderanno tutti coloro che hanno preso parte all'azione, non solo coloro che hanno apportato un contributo “necessario” ma anche coloro che si sono limitati ad agevolare o facilitare il conseguimento dell’obiettivo finale.
Concorrere nel reato non significa partecipare solo alla fase esecutiva del reato, ed invero, può ritenersi concorrente anche colui che abbia partecipato alla fase della decisione, agli atti preparatori o abbia fornito i mezzi necessari per la commissione del reato.
Ed ancora, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non è richiesto che tutti i partecipi abbiano “concertato” il reato di comune accordo, risultando sufficiente anche una intesa spontanea, un accordo improvviso, intervenuto nel corso dell’esecuzione del reato.
Il cd. aiuto “in corso d’opera”, infatti, non rientra nella fattispecie del favoreggiamento ma nel campo del concorso di persone del reato.
2. La differenza tra concorrente e connivente.
La differenza tra concorrente (correo) e connivente risiede nel grado di partecipazione psichica del soggetto agente.
Nel caso del concorrente nel reato, l’imputato ha “provocato” o “rafforzato” l’intento criminoso (si parla in questo caso di istigazione) o ha semplicemente “agevolato”, facilitato la commissione del reato.
Concetto completamente diverso è quello della connivenza che si riferisce ad una mera adesione morale del soggetto rispetto all’intento criminoso, priva di una qualsiasi volontà di cooperare alla realizzazione dell’evento lesivo.
In altri termini, nel concorso di persone vi è una “collaborazione promessa, accettata ed effettivamente prestata” da parte del soggetto che chiaramente manca nel caso del connivente.
Pensiamo al caso di un negoziante di orologi che si accordi con un rapinatore per smerciare la refurtiva.
In questo caso, come è evidente, il negoziante risponderà, a titolo di concorrente, in particolare di istigatore, nel reato di rapina commesso dall’altro soggetto.
3. Il cd. “contributo causale”.
Affinché il concorso di persone nel reato sussista, è necessario che l’apporto fornito dal soggetto agente sia “apprezzabile” alla commissione del fatto.
Ciò significa che il contributo offerto dal partecipe deve avere rafforzato o quantomeno agevolato la commissione del reato, in termini rilevanti.
Pensiamo ad un soggetto che abbia sporadicamente innaffiato le piantine di cannabis coltivate dall’imputato.
Il contributo fornito dal presunto partecipe, in questo caso, non può certo definirsi “apprezzabile”!
Pensiamo ancora, sempre in tema di stupefacenti, ad un soggetto che frequenti, per ragioni di amicizia e senza contribuire in alcun modo alla vendita, l’abitazione di uno spacciatore di sostanze stupefacenti.
In questo caso, la mera circostanza che il soggetto sia a conoscenza delle attività illecite commesse dal suo amico, di certo non può configurare una ipotesi di concorso di persone nel reato penalmente rilevante.
Quanto alle condotte concorsuali c.d. "estemporanee", si è poi affermato (cfr. Cass. sez. I n. 4805 dell'11-3/22-5-1997, rv. 207582) che anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e maggior senso di sicurezza; inoltre (cfr. Cass. sez. I n. 1365 del 2-10-1997/5-2-1998, rv. 209689), il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente (sotto il profilo materiale o morale) di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento.
In casi del genere, per integrare la responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, se non basta una generica nozione dell'eventuale commissione di un crimine, è sufficiente la certezza che un determinato evento delittuoso sarà posto in essere dai concorrenti, senza che occorra una conoscenza piena dei particolari esecutivi (cfr. Cass. sez. I n. 4503 del 13-1/16-4-1998, rv. 210412). Tali considerazioni ricevevano l'autorevole suggello di Cass. sez. unite n. 31 del 22-11-2000/3-52001, rv. 218525, secondo la quale, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.
4. L’elemento psicologico.
L'elemento soggettivo che caratterizza il concorso di persone nel reato è rappresentato dalla consapevole rappresentazione e volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa.