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Il reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter del codice penale.


 

Indice:

1. L'articolo 648 ter del codice penale.

2. Quando si configura il reato di autoriciclaggio?

3. Qual è l'elemento psicologico del reato?

4. Consumazione del reato.

5. Le cause di giustificazione del reato di autoriciclaggio.

6. Il sequestro nel reato di autoriciclaggio.

7. I rapporti con gli altri reati.



1. L'articolo 648 del codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Vediamo adesso nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato di autoriciclaggio, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Quando si configura il reato di autoriciclaggio?

Cassazione penale , sez. II , 14/09/2021 , n. 36180

Integra il delitto di autoriciclaggio l'immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.


Cassazione penale , sez. II , 10/06/2021 , n. 26796

Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare.


Cassazione penale , sez. II , 18/02/2021 , n. 24273

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter c.p. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita.

Cassazione penale , sez. II , 18/02/2021 , n. 11986

In tema di autoriciclaggio, non è configurabile il reato nell'ipotesi di reimpiego di somme derivanti da evasione fiscale sotto soglia, difettando il necessario reato presupposto attesa l'assenza ab origine di rilievo penale del fatto tipico, in quanto le soglie di punibilità previste dal d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , rientrano tra gli elementi costitutivi del reato.


Cassazione penale , sez. II , 27/01/2021 , n. 7074 In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell'amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condominii amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita).


Cassazione penale , sez. II , 14/01/2021 , n. 7176

In tema di autoriciclaggio, può costituire delitto presupposto anche un reato contro la fede pubblica, qualora sia fonte diretta dell'utilità economica oggetto dell'operazione di dissimulazione. (Fattispecie in cui un pubblico ufficiale, amministratore giudiziario, aveva movimentato e reimpiegato somme di danaro percepite per effetto di decreti di pagamento falsificati in suo favore).


Cassazione penale , sez. V , 12/11/2020 , n. 331

In tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui all' art. 648-ter c.p. (Fattispecie relativa ad operazioni di reimpiego di finanziamenti pubblici in attività economiche per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, in cui la Corte ha ritenuto perfezionato il reato presupposto di malversazione ai danni dello Stato all'atto della concreta destinazione delle somme di denaro).

Cassazione penale , sez. II , 15/09/2020 , n. 27228

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo).

Cassazione penale , sez. II , 14/01/2020 , n. 7265

Non integra il delitto di autoriciclaggio la cessione temporanea a t