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Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.


Il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.


Articolo 648 del codice penale - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato.


Procedibilità: il reato di ricettazione è procedibile d’ufficio

Prescrizione: il reato di ricettazione si prescrive in otto anni (nell'ipotesi prevista dal primo comma), in sei anni (nell'ipotesi prevista dal comma due).

Competenza: per il reato di ricettazione è competente il tribunale in composizione monocratica.

Udienza preliminare: per il reato di ricettazione è prevista l'udienza preliminare

Arresto: per il reato di ricettazione l'arresto è facoltativo. L'arresto è obbligatorio nell'ipotesi aggravata di cui al primo comma secondo periodo).

Fermo: per il reato di ricettazione il fermo è consentito nell'ipotesi descritta nel primo comma.

Custodia cautelare in carcere: per il reato di ricettazione la custodia cautelare in carcere è consentita nell'ipotesi prevista nel primo comma e quarto comma prima ipotesi.



 

Indice:


1. Che cos'è e come è punito il reato di ricettazione?

La ricettazione è un reato previsto dall'art. 648 del codice penale e punisce chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Il reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro (nell'ipotesi descritta dal primo comma), con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 300 a euro 6.000 (nell'ipotesi descritta dal secondo comma), con la reclusione sino a sei anni e con la multa sino a euro 1.000 (nell'ipotesi descritta dal quarto comma).


2. Quando si configura il reato di ricettazione?

L'art. 648 c.p. punisce la condotta di ricettazione, al fine di tutelare l'interesse patrimoniale della persona offesa. In particolare, la norma incriminatrice intende punire la circolazione delle cose di provenienza delittuosa, minandone così la loro profittabilità.

Il delitto in esame si configura strutturalmente come un reato a forma vincolata. Le condotte punite consistono nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, nonché nel porsi da intermediario per farle acquistare, ricevere od occultare.

A tal proposito, va evidenziato che i presupposti della condotta del delitto in esame consistono nell'esistenza di un delitto precedente - come visto, non è necessario che esso venga accertato giudizialmente, occorrendo solo che esso sia effettivamente avvenuto - e nella mancata partecipazione a esso.

L'oggetto materiale della ricettazione è costituito dal denaro e dalle cose provenienti da qualsiasi delitto.

Si riportano, di seguito, alcune massime della Suprema Corte di Cassazione:

  • Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza - Cassazione penale , sez. II , 03/11/2021 , n. 43532).

  • Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie in tema di ricettazione di una tessera sanitaria, con riferimento alla quale la Corte ha osservato che essa - non associata alla fotografia del titolare - consente l'accesso alle molteplici prestazioni del servizio sanitario - Cassazione penale , sez. II , 14/10/2021 , n. 45071).

  • Integra il delitto di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (c.d. pagobancomat) provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie in cui l'imputato non aveva avuto conoscenza del codice identificativo personale per l'accesso ai servizi bancari - c.d. pin -, bloccato dal titolare, non potendosi escludere ex ante la circostanza che questi confidasse di poterne fare uso in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale - Cassazione penale , sez. II , 08/07/2021 , n. 35239).

  • La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell' art. 2 c.p. , dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Cassazione penale , sez. II , 30/06/2021 , n. 32775).

  • Integra la condotta del delitto di ricettazione l'attività di intromissione nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, posta in essere nella consapevolezza dell'origine illecita del bene, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (Fattispecie nella quale gli imputati, che avevano costituito un'associazione a delinquere a tal fine, avevano acquisito una serie di assegni bancari di provenienza delittuosa e li avevano negoziati dopo averli contraffatti e clonati - Cassazione penale , sez. II , 10/06/2021 , n. 26802).

  • In tema di ricettazione di assegni, il prenditore del titolo di provenienza illecita non è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, poiché il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato. (Vedi, Sez. 3, n. 1505 del 1993, Rv. 195864 - 01 - Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23768).

  • In tema di ricettazione, l'utilizzo, quale mezzo di pagamento, di un assegno bloccato a seguito di pregressa denuncia di smarrimento non integra di per sé l'ipotesi attenuata del reato, in considerazione della non negoziabilità del titolo per effetto del blocco, poiché, in forza della letteralità e astrattezza causale del rapporto cartolare, è l'importo scritto sull'assegno a segnare il suo valore come strumento di pagamento. (Vedi, Sez. U, n. 13330 del 1989, Rv. 182220 - 01 - Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23768).

  • Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 100.000 euro occultati in un'intercapedine del cielo della cabina di un veicolo commerciale preso a nolo dall'indagato, il quale esibiva agli operanti documentazione falsa circa la provenienza del denaro - Cassazione penale , sez. II , 15/01/2021 , n. 5616).

  • Integra il delitto di ricettazione la ricezione di una chiavetta utilizzabile per l'accesso online su conto corrente (c.d. token) provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie in cui l'imputato non aveva avuto conoscenza di tutti i codici di accesso e per essere stato il conto corrente medio-tempore bloccato dal titolare, non potendosi escludere “ex ante” la circostanza che fosse in grado di conseguire in altro modo, anche avvalendosi di altri canali e complici, l'accesso al conto corrente - Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 37369).

  • In tema di ricettazione, la pluralità dei delitti presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto non determina pluralità di reati, limitandosi l' art. 648 c.p. a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto, e non essendo, tale pluralità dei delitti presupposto, rilevante ai fini dell'offensività della condotta. (Fattispecie in cui l'imputato, pur essendo stato trovato in possesso di una sola arma da guerra modificata, era stato condannato per due distinte ipotesi di ricettazione, l'una conseguente al reato di porto e detenzione illegale di armi e l'altra al delitto di alterazione di armi - Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2020 , n. 29677).

  • Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in tema di ricettazione di buoni postali provento di furto, aveva ravvisato la dualità della condotta del doppio tentativo di monetizzazione degli stessi - Cassazione penale , sez. II , 20/07/2020 , n. 29561).

  • In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona (Cassazione penale , sez. II , 12/11/2019 , n. 11024).

  • Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra - Cassazione penale , sez. I , 18/09/2019 , n. 46419).

  • In tema di delitti contro il patrimonio, integra il reato di ricettazione la detenzione di prodotti audio-video contraffatti in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute. (Fattispecie di detenzione di 105 CD in assenza di rinvenimento di macchinari utili alla loro riproduzione - Cassazione penale , sez. III , 05/07/2019 , n. 40385).

  • Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all' art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110 , essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Cassazione penale , sez. I , 28/05/2019 , n. 37016).

  • È configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo, provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione (Cassazione penale , sez. I , 28/03/2019 , n. 17415).

  • Risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Cassazione penale , sez. II , 19/04/2017 , n. 20193).

  • L'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto - Cassazione penale , sez. II , 29/03/2017 , n. 22959).

  • La ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Cassazione penale , sez. II , 15/12/2016 , n. 18710).

  • Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa - Cassazione penale , sez. II , 22/11/2016 , n. 53017).



3. Qual è l'elemento psicologico del reato?

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, occorre verificare che l'autore della ricettazione sia consapevole della provenienza delittuosa delle cose (o che ne abbia il dubbio) e che abbia avuto la volontà di acquistarle, riceverle, od occultarle, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indipendentemente dal suo eventuale conseguimento (ed dolo specifico).

In particolare, il dolo della ricettazione può declinarsi anche nella forma eventuale.

Al riguardo, Cass. pen. SS. UU. sent. n. 12433 del 2009, nel tracciare il discrimine tra l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e quello di acquisto di cose di sospetta provenienza previsto dall'art. 712 c.p., ha stabilito che "… è vero … che rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale, a meno che non emerga dalle stesse dichiarazioni dell'agente, viene desunto dalle circostanze del caso, indicative della possibilità che la cosa provenga da delitto, e che queste circostanze ben possono coincidere, e normalmente coincidono, con quelle che l'art. 712 c.p. individua come motivi di sospetto, ed è anche vero che dai semplici e soli motivi di sospetto indicati dall'art. 712 c.p. il giudice non può desumere l'esistenza di un dolo eventuale, perché altrimenti, per le cose provenienti da delitto (e non da contravvenzione), l'incauto acquisto verrebbe nella maggior parte dei casi trasformato in una ricettazione.

Fermo rimanendo quindi che la ricettazione può essere sorretta anche da un dolo eventuale, resta da stabilire come debba avvenire il suo accertamento e quali debbano essere le sue caratteristiche, posto che lo stesso non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto, se è vero che questo non è incompatibile con l'incauto acquisto. Del resto, come già si è avuto occasione di osservare, il dolo eventuale non forma oggetto di una testuale previsione legislativa; la sua costruzione è rimessa all'interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche.

Occorrono per la ricettazione circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuol dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

Insomma, perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente.

Tanto doverosamente premesso, non si ignora l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e merito secondo il quale in tema di delitto di ricettazione, quanto all'elemento soggettivo del reato, se da un lato è evidente il fine di profitto, dall'altro lato non è indispensabile che la consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni da parte dell'imputato si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Si è detto che la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dal comportamento tenuto dall'imputato.

E' stato anche ripetutamente osservato che per quanto attiene al reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'assenza di elementi attendibili circa la provenienza della cosa ricevuta.

Dalla formulazione della norma incriminatrice emerge chiaramente che per l'integrazione del reato, da un punto di vista soggettivo, è necessario, oltrechè il dolo generico, anche quello specifico. Difatti, oltre alla generica coscienza e volontà di acquistare, ricevere od occultare, ovvero intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose di provenienza delittuosa, della quale occorre che l'agente sia comunque consapevole, è richiesto anche il fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. L'elemento soggettivo del reato deve sussistere nel momento in cui viene posta in essere la condotta delittuosa consistente nell'acquistare, ricevere od occultare o nell'intromettersi per fare compiere ad altri tali azioni. A ciò consegue che, nel caso in cui il soggetto abbia acquistato le cose di provenienza delittuosa in buona fede e sia poi solo successivamente venuto a conoscenza della loro provenienza delittuosa e non abbia provveduto a restituirle all'avente diritto, in luogo del delitto di ricettazione, sarà integrata la contravvenzione di omessa denuncia di cose provenienti da delitto prevista dall'art. 709 c.p.

Dunque, è stato osservato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa o del denaro deve formare oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, non essendo ammissibile in tale materia il ricorso a presunzioni. Certo si tratta di un giudizio di fatto che, in presenza di un'adeguata e completa motivazione, non potrà formare oggetto di censura in sede di legittimità.

Per provare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato si potrà fare ricorso a qualsiasi elemento anche indiretto, sempre che si tratti di elementi in grado di fornire una prova inequivocabile della malafede dell'agente. In primo luogo, potranno essere utilizzate le circostanze elencate nell'art. 712 c.p.; ulteriori decisivi indicatori possono essere desunti da svariate circostanze attinenti alle modalità di accadimento del fatto contestato, quali le circostanze dell'acquisto, la natura, la qualità e la varietà delle cose acquistate, le qualità o condizioni del venditore ed in particolare la sua esperienza professionale ed anche il prezzo d'acquisto.

Il giudice, inoltre, potrà valorizzare, per ritenere provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, quanto riferito o non riferito dall'imputato in merito alla provenienza della cosa, fino al punto di ritenere provato il dolo in caso di mancata giustificazione in ordine alle modalità di acquisizione del possesso della cosa stessa. In questa direzione si è ritenuto integrato il reato di ricettazione di sei lingotti d'oro alla luce delle anomale modalità di vendita e della non plausibilità della versione fornita dall'imputato valutata non coerente con la conoscenza da parte dell'imputato del mercato dell'oro, regolato da normative assai rigide (Cass. II, n. 9102/2021).

Si riportano, di seguito, alcune massime della Suprema Corte di Cassazione:

  • Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell'ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell'illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di una donna che, in costanza di rapporto di coniugio, durante la detenzione del marito aveva ricevuto settimanalmente, dalla famiglia di questo, modeste somme, provento dell'attività di cessione di stupefacenti - Cassazione penale , sez. III , 08/01/2020 , n. 15926).

  • In tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Cassazione penale , sez. II , 13/06/2019 , n. 34522).

  • Risponde di concorso ex art. 110 c.p.. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l'esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Cassazione penale , sez. II , 07/06/2019 , n. 38277).

  • Il dolo eventuale non è configurabile in relazione ai reati di pura condotta per la sussistenza dei quali è necessario il dolo diretto; conseguentemente il dubbio sulle circostanze precedenti o concomitanti all'azione è sufficiente ad escludere l'elemento psicologico del reato. (Fattispecie relativa a delitti di detenzione, porto e ricettazione di un fucile da guerra, in cui la Corte ha ritenuto che dovesse escludersi il dolo in ragione del dubbio dell'imputato sulla natura dell'arma, ricollegabile, eventualmente, ad un atteggiamento colposo, emergente dall'avere questi acquistato il fucile in un'armeria, dall'averlo regolarmente denunciato e dall'aver ricevuto da un armiere di fiducia rassicurazioni circa la regolarità dello stesso - Cassazione penale , sez. I , 21/02/2018 , n. 52869).

  • In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale - Cassazione penale , sez. II , 21/04/2017 , n. 25439).

4. Competenza e consumazione

Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo (Cassazione penale , sez. II , 21/03/2019 , n. 26106).

Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione (Cassazione penale , sez. II , 14/06/2017 , n. 33957).

Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; pertanto la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo carnet, sebbene spesi od utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato, perfezionatosi con l'acquisto dell'intero blocchetto, e non tanti reati quanti sono gli assegni, non potendosi considerare questi ultimi alla stregua di beni a sé stanti (Cassazione penale , sez. II , 06/04/2017 , n. 23406).

Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. (In motivazione la Corte ha specificato che la traditio della res, nella quale null'altro può ravvisarsi se non l'adempimento di un contratto già perfezionato, non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione - Cassazione penale , sez. II , 15/04/2009 , n. 17821).


5. Le circostanze del reato di ricettazione

In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69, c.p. , sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, commi 1 e 2 n. 1, c.p. , sulla pena “attenuata” di cui all' art. 648, comma 2, c.p. , determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione ( Cassazione penale , sez. II , 13/05/2021 , n. 25121).

Nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all' art. 648 c.p. , nè quella di cui all' art. 62, n. 4 c.p. , poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Cassazione penale , sez. II , 18/12/2019 , n. 14895).

In tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all' art. 62, n. 4 cod. pen. , può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. , sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Cassazione penale , sez. II , 15/11/2019 , n. 2890).

La particolare tenuità, nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il modus operandi dell'imputato - Cassazione penale , sez. II , 20/06/2017 , n. 42866).

L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità (Cassazione penale , sez. II , 20/04/2017 , n. 23419).

La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (Fattispecie in tema di ricettazione in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità della circostanza nonostante l'imputato avesse restituito alla persona offesa i beni, provenienti dal reato presupposto, in seguito depenalizzato, di cui all' art. 647 c.p. - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26966 ).


6. La prescrizione del reato di ricettazione

Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Cassazione penale , sez. II , 15/10/2021 , n. 44322).

In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Cassazione penale , sez. II , 21/03/2017 , n. 14767).


7. Le cause di giustificazione del reato di ricettazione

La scriminante di cui all' art. 51 c.p. è configurabile in relazione al delitto di ricettazione di dati e files oggetto di illecita sottrazione a terzi, commesso al fine di produrli all'autorità giudiziaria nell'esercizio del proprio diritto di difesa, attesa la recessività dell'interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all' art. 648 c.p. rispetto al fine difensivo perseguito dall'imputato, che trova fondamento nell' art. 24 Cost. , alla cui essenza, insuscettibile di essere compressa, va ricondotto il potere di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi (Cassazione penale , sez. II , 25/11/2020 , n. 2457).

In tema di esercizio del diritto di cronaca, la scriminante di cui all' art. 51 c.p. è configurabile anche in relazione al delitto di ricettazione commesso al fine di procacciarsi la notizia e non soltanto rispetto ai reati commessi con la pubblicazione della stessa, ai sensi dell' art. 10 Cedu , come interpretato dalla Grande Camera della Corte EDU nelle decisioni del 21 gennaio 1999, n. 29183/95 e del 10 dicembre 2007, n. 69698/01. (Fattispecie in tema di ricettazione di un cd rom contenente conversazioni telefoniche illegittimamente registrate e successivamente utilizzate ai fini della pubblicazione di un articolo giornalistico, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, dovendo il giudice valutare se la pubblicazione degli articoli avesse apportato un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale e se nelle particolari circostanze del caso concreto l'interesse d'informare la collettività prevalesse sui doveri e responsabilità che gravano sui giornalisti - Cassazione penale , sez. II , 07/06/2019 , n. 38277).


8. Il sequestro nel reato di ricettazione

In materia di sequestro preventivo, una farmacia può essere qualificata come cosa pertinente al reato ed essere, di conseguenza, possibile oggetto della misura cautelare reale al fine di evitare la prosecuzione del reato. (Fattispecie in cui la farmacia era utilizzata per la custodia e lo smercio di farmaci rubati, non sequestrabili autonomamente in quanto non distinguibili da quelli di provenienza lecita - Cassazione penale , sez. V , 16/01/2020 , n. 11949).

In assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso il vincolo del c.d. giudicato cautelare con riguardo all'emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 648-quater c.p. , di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione; provvedimento, quest'ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del fumus commissi delicti rispetto alla provenienza delittuosa del denaro - Cassazione penale , sez. II , 01/10/2019 , n. 51199).


9. Può configurarsi la ricettazione di un bene immobile?

Dal punto di vista letterale la previsione di legge non pone alcun ostacolo alla possibilità di ritenere oggetto di ricettazione in bene immobile.

Sulla base di tale innegabile presupposto, un precedente di questa Corte di cassazione ha stabilito che è configurabile il delitto di ricettazione di un bene immobile. L'art. 648 c.p. prevede, infatti, l'ipotesi dell'acquisto di cose provenienti da qualsiasi delitto oltre che la ricezione e l'occultamento delle cose medesime: mentre in relazione a questi ultimi casi è necessario che si tratti di oggetti mobili, gli atti di acquisto possono avere ad oggetto anche immobili (Sez. 2, n. 1985 del 16/01/1991, dep. 1992 Girotl:o e altri, Rv. 189439 in fattispecie di acquisto di immobile proveniente da precedente delitto di truffa, perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ancorché la pronuncia di merito sia stata annullata per difetto dell'elemento psicologico).

La dottrina ha fatto per contro notare che l'estensione del delitto ai beni immobili si pone in contrasto con il regime di trasmissione e di pubblicità loro specifico, cui è alla fine rimesso il controllo sulla circolazione di cespiti di provenienza illecita.

Tanto che una ancor più risalente pronuncia di questa Corte di legittimità aveva, per contro, stabilito che non può essere oggetto del reato un bene immobile (Cass. 6 febbraio 1967, Zagni, non mass. in Giust. Pen. 1967, 11, 1314).

Il primo orientamento fa, come anticipato, leva sul dato letterale dell'art. 648 c.p., argomentando ulteriormente che quando il legislatore ha voluto limitare un delitto contro il patrimonio ai beni mobili (es. art. 624 c.p., "cosa mobile altrui") o immobili lo ha detto espressamente.

In senso contrario vengono, invece, valorizzate le ragioni di politica criminale, sostenendosi che il reato espone i beni mobili a pericoli molto maggiori rispetto agli immobili, i cui trasferimenti non possono, invece, verificarsi in maniera clandestina e rispetto ai quali dovrebbero risultare sufficienti le comuni azioni previste dal diritto civile per il loro recupero.


10. Differenze tra i reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio

I reati di cui agli artt. 648,648 bis, 648 ter e ora 648 ter c.p., comma 1 costituiscono il sistema di contrasto ai fenomeni di circolazione, accumulo e consolidamento dei profitti illeciti.

Attraverso il progressivo inserimento di tali norme il legislatore è intervenuto al fine di impedire l'ottenimento dei profitti dei reati e la libera circolazione delle cose oggetto degli stessi.

In questo contesto ogni singola norma prevede una condotta che, se pure coincidente nel segmento iniziale costituito dalla ricezione, risulta poi caratterizzata dalla presenza di elementi specializzanti.

  • L'art. 648 c.p. prevede: "fuori dai casi di concorso nel reato presupposto... chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve...".

  • L'art. 648 bis c.p.p., comma 1 stabilisce: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito...".

  • L'art. 648 ter c.p. recita: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito...".

  • L'art. 648 ter c.p., comma 1, prevede che l'autore del reato presupposto sia punito qualora "impiega, sostituisce, trasferisce in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative... il denaro, i beni e le altre utilità prevenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione...".

A fronte del dato testuale si deve pertanto ritenere che:

a. nella ricettazione la condotta è costituita dalla "mera" attività di ricezione (acquisto etc...) del bene di provenienza illecita e ciò che determina il disvalore penale è il dolo specifico, cioè il fine di conseguire un profitto, che si aggiunge e qualifica la consapevolezza della provenienza illecita;

b. nel riciclaggio la condotta, successiva alla "ricezione", che rimane assorbita, è qualificata dalla tipologia di azioni ("sostituire", "trasferire") cui fa riferimento la norma e, soprattutto, dalla specificazione per la quale le operazioni previste sono quelle poste in essere "in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita", e l'elemento psicologico è costituito dalla consapevolezza della provenienza del bene e dal dolo generico di porre in essere una o più delle operazioni previste (Sez. 2, Sentenza n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530).

c. nel reato c.d. di reimpiego la condotta sanzionata, anche in questo caso successiva alla "ricezione" che rimane assorbita, è quella di impiegare i beni di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie e, conseguentemente, il dolo è generico ed è costituito, oltre che dalla necessaria consapevolezza della provenienza del bene, dalla volontà di impiegare lo stesso nelle attività indicate (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997);

d. nel reato di autoriciclaggio, coerentemente con quanto previsto dal successivo comma 4, sono sanzionate le condotte che l'autore del reato presupposto pone in essere al fine di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita diverse dalla destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale e il dolo è generico, analogo a quello del riciclaggio (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652).

A ben vedere, quindi, la necessità che la condotta incriminata ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, che questa cioè abbia un effetto dissimulatorio, è testualmente richiesta soltanto ai fini della configurabilità dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio e non per quella del reato di cui all'art. 648 ter c.p..

Lo stesso termine utilizzato, "impiego", in assenza della specifica indicazione prevista nell'art. 648 bis c.p., comma 1 e art. 648 ter c.p., comma 1 infatti, anche da un punto di vista semantico, indica un'azione in sè priva di connotazioni che implichino una intrinseca efficacia dissimluatoria.

La differenza strutturale con il reato di riciclaggio, d'altro canto, appare giustificata anche da argomenti di ordine sistematico.

Come già evidenziato nella citata sentenza Palumbo anche rinviando ad autorevole dottrina, nelle intenzioni del legislatore lo specifico spazio di operatività dell'art. 648 ter c.p. "è destinato a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita", ciò allo specifico fine di tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari.

In tale prospettiva la fattispecie incriminatrice, quindi, anche in virtù della clausola di riserva ("Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis..."), ha una funzione residuale e, operando come norma di chiusura, sanziona una condotta in genere successiva e comunque distinta da quelle previste per il riciclaggio, di talchè non è necessario che l'operazione compiuta sia idonea a ostacolare la ricostruzione del c.d. paper trail, in quanto è comunque il solo fatto che i beni o il denaro, provenienti da delitto, siano utilizzati in attività economiche o finanziarie a essere di per sè idoneo a ledere il bene giuridico-interesse tutelato dalla norma.

Ad analoghe conclusioni, poi, deve pervenirsi anche con riferimento al reato di autoriciclaggio.

La circostanza che la fattispecie preveda espressamente la condotta di impiego e richieda che questa sia posta in essere in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, infatti, diversamente da quanto indicato dalla difesa nella memoria depositata, non consente di ritenere che tale connotazione sia riferibile anche all'analoga condotta prevista dall'art. 648 ter c.p..

La fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p., comma 1, oltre a essere reato proprio che può essere commesso esclusivamente dall'autore del reato presupposto, contiene degli elementi di specialità che distinguono la condotta sanzionata da quelle, pure in astratto analoghe, previste dalle norme precedenti.

A fronte del dato testuale, infatti, le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento del denaro, beni o altre utilità sanzionate per l'autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto negli artt. 648 ter e 648 bis, assumono rilievo penale quando si riferiscono alle attività indicate e qualora siano tali non solo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse ma quando ciò avvenga, così distinguendosi da quanto previsto per il riciclaggio, "concretamente" (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407).


11. I rapporti con gli altri reati

Si riportano di seguito alcune massime della Corte di Cassazione:

  • Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di ricettazione e la violazione amministrativa prevista dall' art. 128, r.d. 18 giugno 1931, n.773 , come modificata dall' art. 10, l. 28 novembre 2005, n. 246 , avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo da parte del commerciante dell'annotazione nel registro previsto dalla legge per le operazioni su oggetti preziosi usati, in quanto la norma penale mira a tutelare il patrimonio, mentre la disposizione amministrativa è volta a dare all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore, sanzionando la mera violazione, anche colposa, delle procedure e ciò a prescindere dalla provenienza o dalla conoscenza della provenienza della merce ricevuta (Cassazione penale , sez. II , 06/05/2021 , n. 22493).

  • In tema di sequestro preventivo, non costituisce mutazione del fatto, né comporta l'inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari in termini di ricettazione rispetto a quella di riciclaggio di cui all'incolpazione provvisoria contenuta nella richiesta del pubblico ministero, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Cassazione penale , sez. II , 15/01/2021 , n. 5616).

  • Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente di base rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive. (Fattispecie di possesso ingiustificato di un'auto di provenienza furtiva recante numero di telaio modificato e targhe relative ad altra automobile - Cassazione penale , sez. II , 29/09/2020 , n. 29785).

  • Integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti (Cassazione penale , sez. VI , 04/06/2020 , n. 19362).

  • Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Cassazione penale , sez. II , 18/10/2019 , n. 4132).

  • Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all' art. 493-ter, comma 1, prima parte, c.p. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento. (In motivazione la Corte ha precisato che l'autore della contraffazione, quando proceda anche all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall' art. 493-ter, comma 1, c.p. - Cassazione penale , sez. II , 18/09/2019 , n. 46652).

  • Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità - Cassazione penale , sez. II , 12/09/2019 , n. 46637).

  • Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis , 648-ter , 648-ter.1 cod. pen. ), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa - in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio - del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l'inidoneità, quanto all'individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall'ordinanza a pregresse cariche dell'indagato in società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza - Cassazione penale , sez. II , 15/12/2021 , n. 6584).

  • Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (Cassazione penale , sez. II , 18/06/2019 , n. 29449).

  • In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte - Cassazione penale , sez. V , 30/04/2019 , n. 36157).

  • Il delitto di ricettazione ( art. 648 c.p. ) e quello di commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474 c.p. ) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Cassazione penale , sez. II , 20/03/2019 , n. 21469).

  • Sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all' art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Cassazione penale , sez. III , 09/01/2019 , n. 16153).

  • In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità - Cassazione penale , sez. II , 14/12/2018 , n. 11627).

  • Configura un'ipotesi di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi (Cassazione penale , sez. VI , 22/03/2018 , n. 24941).

  • La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice (Cassazione penale , sez. II , 22/01/2018 , n. 10980).

  • I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito (Cassazione penale , sez. V , 16/11/2016 , n. 572).


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