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Il reato di ricettazione ex art. 648 del codice penale.


 

Indice:

1) L'articolo 648 del codice penale.

2) Quando si configura il reato di ricettazione?

3. Qual è l'elemento psicologico del reato?

4. Competenza e consumazione.

5. Le circostanze del reato di ricettazione.

6. La prescrizione del reato di ricettazione.

7. Le cause di giustificazione del reato di ricettazione

8. Il sequestro nel reato di ricettazione

9. I rapporti con gli altri reati



1. L'articolo 648 del codice penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Quando si configura il reato di ricettazione?

Cassazione penale , sez. II , 03/11/2021 , n. 43532

Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza).


Cassazione penale , sez. II , 14/10/2021 , n. 45071

Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie in tema di ricettazione di una tessera sanitaria, con riferimento alla quale la Corte ha osservato che essa - non associata alla fotografia del titolare - consente l'accesso alle molteplici prestazioni del servizio sanitario).


Cassazione penale , sez. II , 08/07/2021 , n. 35239

Integra il delitto di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (c.d. pagobancomat) provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie in cui l'imputato non aveva avuto conoscenza del codice identificativo personale per l'accesso ai servizi bancari - c.d. pin -, bloccato dal titolare, non potendosi escludere ex ante la circostanza che questi confidasse di poterne fare uso in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale).


Cassazione penale , sez. II , 30/06/2021 , n. 32775

La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7 , del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell' art. 2 c.p. , dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.