Ricorso inammissibile per spaccio di cocaina: la Cassazione conferma i domiciliari (Cass. Pen. n. 12126/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 1 apr
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Con la sentenza n. 12126/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari per detenzione di cocaina a fini di spaccio.
La decisione ribadisce che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari è ammissibile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
Il fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Cosenza aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Simone Gagliardi, trovato in possesso, durante un controllo presso l’abitazione di un soggetto già ai domiciliari, di cocaina suddivisa in dosi, denaro contante e un bilancino di precisione. La difesa aveva presentato istanza di riesame, sostenendo che il materiale fosse stato consegnato all’improvviso da un terzo soggetto (F.) e che il G. non fosse consapevole della natura degli oggetti.
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza, confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, evidenziando la non occasionalità della condotta e la capacità organizzativa dell’indagato.
La decisione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso:
Inammissibile in punto di gravità indiziaria, rilevando che la valutazione compiuta dal Tribunale del riesame era congrua, logica e fondata su elementi fattuali coerenti (presenza della droga, del denaro, del bilancino, luogo del rinvenimento);
Manifestamente infondato in punto di esigenze cautelari, poiché il Tribunale aveva valorizzato correttamente le modalità della condotta, la tipologia della sostanza (cocaina) e l’ammontare del denaro, escludendo l’occasionalità del fatto;
Inammissibile la produzione documentale allegata in memoria, trattandosi di atti sopravvenuti che devono essere valutati con richiesta al giudice della cautela e non in sede di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Il principio di diritto
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
Le censure che si risolvono in una diversa valutazione del fatto sono inammissibili. Gli atti sopravvenuti vanno valutati con istanza al giudice della cautela e non possono essere introdotti nel giudizio di legittimità.