top of page
Cerca

L’udienza preliminare alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia



Indice:

1. Premessa

2. I rimedi ai vizi dell’imputazione

3. La nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere

4. La costituzione di parte civile

Note


1. Premessa.

Nell’ambito della riforma rivolta a rendere il processo penale più efficiente, in adesione al principio costituzionale relativo alla sua ragionevole durata previsto al comma secondo dell’art. 111 Cost. e per raggiungere l’obiettivo, stabilito con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di ridurre la durata media203 dei processi penali del 25% entro il 2026, il legislatore delegato ha profondamente innovato la disciplina dell’udienza preliminare.

L’intervento204 è stato realizzato, unitamente alla riduzione del numero dei reati per i quali è prevista l’udienza preliminare, mediante: la modifica della regola di giudizio che il giudice per l’udienza preliminare deve applicare per emettere la sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425, comma 3, cod. proc. pen.205; l’introduzione di un controllo, con relativa disciplina, del medesimo giudice sull’imputazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 417, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.206; la previsione di nuovi termini e diverse formalità per la costituzione di parte civile207.

Come osservato in dottrina208, la legge delega, nel fissare i principi e i criteri direttivi sui quali il legislatore delegato avrebbe potuto esercitare le sue scelte discrezionali, “è così dettagliata” che le norme attuative approvate risultano di fatto coincidenti.

Le modifiche apportate alla disciplina dell’udienza preliminare, adibita per sua natura a deflazionare il carico dibattimentale quale filtro processuale, sono finalizzate a potenziarne l’efficacia. Viene, infatti, (nuovamente) variata la regola di giudizio secondo la quale il giudice può emettere la sentenza di non luogo a procedere, così bloccando, prima del suo naturale sviluppo dibattimentale, l’azione penale esercitata dal pubblico ministero.

La finalità deflattiva è alla base della verifica che il giudice per l’udienza preliminare è ora espressamente chiamato a esercitare sulla formulazione del capo d’imputazione, sia in punto di fatto che di diritto, nonché sulla rispondenza dell’imputazione agli elementi raccolti con le indagini preliminari.

Questa azione di controllo “preventivo” rispetto al dibattimento mira ad accelerare i tempi processuali agevolando anche il diritto di difesa dell’imputato che, in questo modo, dovrebbe essere incentivato ad accedere ai riti alternativi.

Parzialmente rispondente all’esigenza di rendere più rapido lo sviluppo del processo penale è anche la modifica del termine di costituzione della parte civile la quale viene limitata esclusivamente all’udienza preliminare nei procedimenti che la prevedono, con la possibilità di estendere anche al sostituto processuale, nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione e di provvedere al suo deposito. Sulla modifica dell'art. 422, comma 2, cod. proc. pen., relativo all’attività di integrazione probatoria, il quale prevede che il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio, si rinvia alla più diffusa trattazione dei temi del dibattimento, di cui al Cap. 10


2. I rimedi ai vizi dell’imputazione.

Al fine di rendere più efficace l’azione di “filtro processuale” dell’udienza preliminare rispetto alla successiva fase dibattimentale, la riforma in commento ha conferito al Gup maggiori poteri di controllo sul capo d’imputazione formulato dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio.

La necessaria rispondenza dell’imputazione ai canoni di chiarezza e precisione del fatto contestato nella richiesta di rinvio a giudizio predisposta dal pubblico ministero era, infatti, già prevista dall’art. 417, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 18, comma 1, l. 15 dicembre 1999, n. 479 (cd. legge “Carotti” dal nome dal relatore della proposta) pur senza la previsione di un’espressa sanzione processuale per la sua violazione.

Di contro, il legislatore aveva ritenuto di prevedere la sanzione delle nullità per i casi in cui la richiesta di rinvio a giudizio non fosse stata preceduta dalla regolare notifica all’indagato dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis e dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen. e il successivo decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., (analogamente all’art. 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. modificato dall’art. 44, l. n. 479, cit.). L’accertamento sul rispetto del modello legale della contestazione all’imputato prima della riforma in commento era, quindi, differito a un momento successivo, dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, all’esito della udienza preliminare.

Con detto decreto il medesimo giudice poteva intervenire sull’imputazione modificandone la corretta qualificazione giuridica209. Questo ultimo era quindi oggetto di valutazione da parte del giudice dibattimentale che, ai sensi dell’art. 429, comma 2, cod. proc. pen., poteva, in via esclusiva, dichiararne la difformità, dichiarandolo nullo.

La dichiarazione di nullità, da qualificarsi come nullità “relativa” ai sensi dell’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., era rimessa, quindi, a un giudice successivo che, accertatane la sussistenza, ai sensi dell’art. 185, comma 3, stesso codice, provvedeva a ordinare la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui era stato compiuto l’atto nullo ovvero all’udienza preliminare, non rientrando tra i suoi poteri procedere alla rinnovazione del decreto (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209605-01).

Nella successiva udienza preliminare, il pubblico ministero era tenuto ad adeguare la contestazione sulla base delle indicazioni in fatto e in diritto contenute nell’ordinanza del giudice dibattimentale. Il legislatore, nell’apportare questa importante innovazione, probabilmente, ha preso atto dell’approdo raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di abnormità del provvedimento con cui il Gup, nel dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la genericità o l’indeterminatezza dell’imputazione, avesse disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità sino ad allora si era posta in maniera contrastata, in particolare dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, all’art. 417 cod. proc. pen., come sopra richiamate. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 – 01, avevano osservato210 come le novità apportate dalla legge “Carotti” alla disciplina dell’udienza preliminare ne avessero modificato funzione e struttura, attribuendo al giudice un dovere di un controllo sull’esercizio dell’azione penale per garantire l’effettività del contraddittorio e dei diritti di difesa.

Nel caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, l’imputazione doveva effettivamente corrispondere agli atti processuali ed essere supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici da contestare con chiarezza e precisione.

Le disposizioni degli artt. 421-bis e 422 cod. proc. pen., come novellate e collegate tra loro, consentivano al Gup di avere un potere di iniziativa probatoria finalizzato a rendere effettivo il principio di completezza delle indagini; allo stesso modo, il successivo art. 423 cod. proc. pen. era funzionale alla precisazione all’accusa, le cui lacune dovevano essere oggetto di verifica, anche al fine di consentire la celebrazione nella fase dell’udienza preliminare di riti alternativi. In questo modo l’udienza preliminare veniva considerata “il luogo privilegiato di stabilizzazione dell’accusa”. Da questa interpretazion