top of page
Cerca

La disciplina delle impugnazioni nel processo penale a seguito della riforma Cartabia.


Indice:

1. Premessa: i principi informatori della riforma in tema di impugnazioni

2. Il trasferimento al giudice civile per l'improcedibilità dell'azione penale

3. Il trasferimento al giudice civile in assenza di impugnazione ai fini penali

4. La sorte dei beni confiscati in caso di improcedibilità dell'azione

5. La forma dell'impugnazione

6. Le modalità di presentazione ed i termini dell'impugnazione

7. Le modifiche alla disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione



1. Premessa: i principi informatori della riforma in tema di impugnazioni.

L'obiettivo di rimediare all’eccessiva durata del processo penale ha costituito la molla propulsiva per un deciso intervento sul sistema delle impugnazioni, tradottosi nell'introduzione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. con la legge 27 settembre 2021, n. 134, immediatamente applicabile ai processi d’impugnazione relativi a fatti commessi a far data dal primo gennaio 2020329.

Si tratta del meccanismo dell’improcedibilità dell’azione penale – la nuova disposizione è stata collocata nel Titolo II (Condizioni di procedibilità) del Libro V del codice di rito - istituto che ha radicalmente modificato il processo penale d'impugnazione e ha indotto una parte della dottrina 330 a descrivere tale figura come una sorta di “evaporazione del processo a reato non estinto” per effetto della quale, nonostante la perdurante vitalità del reato, tutto il compendio processuale che lo contraddistingue (in sintesi, le prove e le statuizioni civili e penali) finisce per dissolversi.

Dopo che il legislatore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, lett. e), f) aveva modificato l’art. 159, comma secondo, cod. pen., introducendo il principio per cui i termini di prescrizione del reato restano sospesi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino alla data della definitività della medesima, era ineludibile porre mano al sistema delle impugnazioni.

In tanto, la sospensione della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado può ritenersi compatibile con il sistema - in primis, rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) -, in quanto il processo d’impugnazione sia celebrato in tempi brevi e certi. L’entrata in vigore dell'art. 159, comma secondo, cod. pen. era stata fissata al primo gennaio 2020 anche per consentire il restyling delle relative norme processuali che, se fossero rimaste invariate, avrebbero prodotto il potenziale, paradossale effetto di sopire gli stimoli alla trattazione dei giudizi d'impugnazione, considerato che, dopo la sentenza di primo grado, non sarebbe maturata la prescrizione del reato331.

In coerenza rispetto alla fissazione del primo gennaio 2020, data a partire dalla quale avrebbe operato il nuovo art. 159, comma secondo, cod. pen., è stato stabilito che l’improcedibilità si applicasse ai reati commessi a partire dal primo gennaio 2020, e, nell'immediato, allo scopo di mettere a punto l’operatività di tale meccanismo, sono stati predisposti termini diversi e più lunghi di quelli che dovranno essere rispettati quando la riforma entrerà a regime, per la celebrazione dei processi d’impugnazione, ove appello o ricorso siano stati interposti entro il 31 dicembre 2024.

È presumibile che sarà determinante, per il successo della riforma, che i giudici dell’impugnazione contino su assetti organizzativi efficienti, utili ad evitare la vanificazione del percorso processuale di primo grado, per cui, in tale prospettiva, assumono importanza le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione al codice di rito (v., in particolare, art. 165-ter disp. att. cod. proc. pen.), introduttive dell’onere di monitoraggio dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati.332

Sembra delinearsi un quadro, soprattutto per le corti d’appello più gravate di impugnazioni333, di non agevole gestione, in quanto appare necessaria una rigorosa calendarizzazione dei processi da trattare; non è difficile immaginarne le difficoltà, soprattutto se non si interverrà con adeguate misure di rafforzamento degli organici sia dei magistrati, sia del personale amministrativo, la cui cronica carenza costituisce una delle più gravi criticità per il regolare funzionamento del processo penale.

Ciò premesso sul tema generale dell’improcedibilità, occorre evidenziare che l’intervento riformatore introduce le più rilevanti novità soprattutto con riguardo al giudizio d’appello, unanimemente ritenuto il collo di bottiglia del processo penale. Il progressivo aumento delle pendenze in appello trova causa in plurime ragioni, tra cui l’incremento del numero di sentenze emesse in primo grado avverso cui, ove si tratti di condanna, di regola è interposta impugnazione.

Hanno probabilmente giocato un ruolo non secondario le modifiche introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 – che ha sostituito il Titolo I del Libro VIII del codice di procedura penale, relativo al processo davanti al tribunale in composizione monocratica di primo grado, incidendo altresì, per quanto rileva in questa sede, sul rito abbreviato – che hanno dato accelerazione ai tempi di celebrazione del processo di primo grado.

L'avere trascurato, a lungo, di implementare le piante organiche delle corti d’appello ha favorito l'accumulazione di un pesante arretrato, posto che l'output del primo grado spesso si traduce nell'input per il giudice del superiore grado334.

A fronte di tali criticità, il legislatore della riforma335 si prefigge di ridurre i tempi dell’appello mediante una serie di leve.

Tra le innovazioni più significative, accanto all’istituto dell’improcedibilità, è stata resa più pregnante la valutazione circa l’ammissibilità dell’impugnazione, è stata estesa l’inappellabilità di alcune tipologie di sentenza, sono state innovate la disciplina della procura al difensore, l’istituto dell'assenza (che, in appello, assume connotati peculiari), è stato ampliato lo spazio applicativo del “concordato” in appello ed è stato normalizzato il rito cartolare non partecipato, introdotto durante il periodo pandemico. Se la riforma non è intervenuta sull'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ovvero sul divieto di reformatio in peius, è stata invece introdotta la previsione (art. 676, comma 1, cod. proc. pen.) secondo la quale il giudice dell'esecuzione disporrà la riduzione pari ad un sesto della pena irrogata, laddove non siano state interposte impugnazioni (né dell'imputato, né del suo difensore) avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato.

Con riferimento alla fase di legittimità, è stata snellita la procedura per la declaratoria di inammissibilità davanti alla Corte di cassazione, è stato posto a regime il rito cartolare non partecipato, è stata prevista la decisione immediata della Corte sulle questioni di competenza per territorio (v. supra), ed è stato introdotto un rimedio straordinario per dare esecuzione alle sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte EDU.


2. Il trasferimento al giudice civile per l'improcedibilità dell'azione penale

Il fil rouge delle modifiche introdotte agli artt. 573, 578, 578-bis e del nuovo art. 578-ter cod. proc. pen. è la devoluzione al giudice civile del giudizio d'impugnazione, ove lo stesso afferisca a questioni civili.