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La giustizia riparativa: dalle fonti internazionali ed europee alla normativa nazionale



Sommario:


1. La giustizia riparativa nella giustizia penale

Con il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, per la prima volta, è introdotta nella legislazione penale una disciplina organica della giustizia riparativa ed è previsto, attraverso l’interpolazione delle norme del codice penale, del codice di rito e di alcuni atti di normazione primaria, che essa si inserisca nel procedimento penale. Il legislatore delegato – come si avrà modo di analizzare diffusamente in seguito – nel dare attuazione ai principi e ai criteri fissati all’art. 1, comma 18, della legge delega n. 134 del 2021, ha fornito una definizione “nazionale” di giustizia riparativa, ne ha individuato gli obiettivi, ha chiarito quali connotazioni abbia, in cosa consista, come vi si acceda, come si svolga e quali esiti debba avere; ha altresì regolamentato le strutture e gli strumenti per la sua attuazione nell’ambito di quella che costituisce la disciplina organica della giustizia riparativa; ha quindi disciplinato l’inserimento della giustizia riparativa nel procedimento penale, attraverso la tecnica di interpolazione alla normativa vigente, con l’inserimento di una nuova disposizione (l’art. 129-bis cod. proc. pen, in uno all’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen.), destinata ad essere la norma di portata generale cui riferirsi nell’applicazione di essa.

Ebbene, l’analisi complessiva delle disposizioni, in mancanza di una norma ad hoc che inquadri o classifichi la giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale, consente di definirla solo per esclusione: essa non è un rito speciale, ma, al più, un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all’ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un’alternativa al processo e alla pena, né è un’alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; non è una circostanza attenuante, ma è un elemento che consente il riconoscimento, in sede di trattamento sanzionatorio, della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.

Volendo allora trovare una definizione che individui, in positivo, la natura della giustizia riparativa nell’ambito del procedimento penale, si potrebbe affermare che è un sistema multiforme, nuovo nel panorama della giustizia penale; è un sistema di giustizia che si affianca a quella contenziosa e che procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell’ipotesi della remissione tacita e della eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibili a querela ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.); è un sistema che ha connotazioni e regole proprie, che può incidere sul trattamento sanzionatorio (e sull’estinzione dei reati procedibili a querela rimettibile) e che soddisfa bisogni, aspettative e obiettivi che, solo in alcuni aspetti, collimano con quelli cui mirano il processo penale e, più in generale, la giustizia penale547.


2. Le fonti internazionali ed europee

La giustizia riparativa ha radici antichissime, che si fanno risalire ai casi in cui la risoluzione dei conflitti che sorgevano nei gruppi sociali era appannaggio di una persona autorevole, alla quale i singoli membri si affidavano non solo per la composizione pacifica, ma anche per il conseguimento della pace sociale548. Nasce da queste antiche realtà e diviene nel tempo «un modello di giustizia che coinvolge nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, oltre al reo, anche la vittima e la comunità, al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo»549.

Risoluzione dunque del conflitto attraverso percorsi che mirano a ricomporre la frattura tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima con il loro coinvolgimento attivo e volontario, nonché con la promozione del recupero e della risocializzazione della prima e delle aspettative di sicurezza e del benessere della seconda550.

In linea con il ruolo sempre più rilevante che si vuole assumano le vittime del reato, valorizzato non solo a livello criminologico, ma anche sul piano internazionale551, con la giustizia riparativa l’attenzione è posta, oltre che sull’autore del reato, sulla persona offesa, affinché non subisca danni ulteriori e possa affrontare ed eventualmente metabolizzare il pregiudizio subito, conseguendo quel ristoro economico e, prim’ancora, morale che il fatto delittuoso ha reso necessario552.

E’ tuttavia dal 1997 che il tema della tutela delle vittime si aggancia più direttamente al problema, avvertito anche a livello internazionale, del sovraffollamento carcerario e dello stato non commendevole in cui versa il sistema di giustizia penale, convergendo verso forme di deflazione processuale553: in quest’ottica, si è ritenuto risolutivo ricorrere a forme di pena non custodiali e, ove possibile, a soluzioni bonarie dei conflitti di minore gravità, attraverso strumenti alternativi alla pena, ispirati ai principi della giustizia riparativa554.

In questa direzione si è mossa la Risoluzione sulla “Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative”555, in cui l’uso della mediazione, l’accettazione di forme di riparazione civilistiche o gli accordi di reintegrazione economica in favore della vittima con parte del reddito del reo o, ancora, la compensazione con lavori espletati dal reo in favore della vittima sono indicati quali possibili strumenti alternativi alla pena556.

Nascono, quindi, forme di giustizia lato sensu riparativa ritenute soddisfacenti per la vittima ed idonee a prevenire futuri comportamenti illeciti, che rappresentano una possibile alternativa a brevi periodi di pena detentiva o contravvenzioni. In questo contesto si è mosso, nel 1999, anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa: al fine di ridurre il sovraffollamento carcerario, viene individuata tra le misure alternative alla detenzione anche la mediazione vittimareo e lo svolgimento di attività di compensazione da parte del secondo in favore della prima557.

Si giunge così alla Raccomandazione n. R (99)19 in materia di mediazione penale558, in cui sono definiti puntualmente i principi generali in tema di mediazione e le regole che devono disciplinare l’attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, agli standards da rispettare per l’attività dei servizi di mediazione, alle indicazioni sulla qualifica dei mediatori e sulla loro formazione, al trattamento dei casi individuali, agli esiti della mediazione, alle attività di ricerca e valutazione che gli Stati membri dovrebbero promuovere sulla materia559.

La mediazione viene quindi considerata uno strumento tipico di giustizia riparativa, con il quale, nelle cause penali, si ricerca – prima o durante lo svolgimento del procedimento – una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato con l’ausilio di una persona competente.

La Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001560 ne definisce gli aspetti e, con essa, ciascuno Stato si impegna a definire servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinchè non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni e affinché sia assicurata l’adeguata formazione professionale degli operatori, mediante la previsione di scadenze temporali vincolanti per le necessarie disposizioni attuative, di ordine legislativo, regolamentare e amministrativo.

Nello stesso periodo, con i Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002 n. 15/2002), si è affermato che la giustizia riparativa deve essere considerata, nei vari stadi del procedimento o nell’esecuzione delle pene, come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l’eguaglianza di tutti, che favorisce la comprensione e contribuisce all’armonia sociale, essendo tesa alla “guarigione” delle vittime, dei rei e delle comunità.

Con essa si dà la possibilità alla vittima – che va informata in modo chiaro e preciso, così da essere consapevole di ogni aspetto – di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicura e di trovare tranquillità e si sollecita altresì l’autore del reato a prendere coscienza delle cause e degli effetti del proprio comportamento e ad assumersi le proprie responsabilità in maniera costruttiva, aiutando, nel contempo, le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per la prevenzione della stessa561.

Ebbene, nell’ambito delle fonti internazionali – cui si è ispirato il Governo nell’elaborare lo schema del decreto legislativo sulla giustizia riparativa – si è fatto riferimento ai principi elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002, testè descritti, nonché, in ambito europeo, alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che ha sviluppato la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale) e alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI)562, con cui sono state istituite norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, comprendendosi in esse, oltre alla persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale emotivo od economico a causa di reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito un pregiudizio.

Nello specifico, rispetto alla decisione quadro, la direttiva non si limita a prevedere la mediazione come possibile forma alternativa alla pena, ma amplia il ventaglio delle forme di giustizia riparativa cui far ricorso nell’interesse della vittima, per salvaguardarne gli interessi e consentire la riparazione del pregiudizio e la prevenzione di ulteriori danni, subordinando il ricorso a tali percorsi al riconoscimento, da parte dell’autore del reato, dei fatti essenziali del caso563. In ogni caso, come nelle precedenti Raccomandazioni, anche in quelle più recenti è sempre rimarcata l’importanza di provvedere all’adeguata e appropriata formazione degli operatori (funzionari di polizia, personale giudiziario, giudici, avvocati) e, più in generale, di coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno e giustizia riparativa in favore delle vittime.

Così sinteticamente ricostruito il quadro delle fonti, è chiaro che, nonostante la giustizia ripativa abbia radici lontane nel tempo, è solo di recente che essa ha assunto un ruolo di primario rilievo, dapprima in taluni ordinamenti stranieri (per lo più anglosassoni), poi anche in quello nazionale.

E non è un caso, per un verso, che la definizione della “giustizia riparativa” sia ricavabile dalle disposizioni normative contenute nei menzionati atti internazionali e, per altro verso, che i percorsi in cui la stessa si articola – soprattutto quelli relativi alla mediazione (anche estesa) – ricalchino, in punto di terminologia, i processi riparativi delineatisi nelle prassi dei paesi anglosassoni564.

Con il decreto delegato la giustizia riparativa ha una sua prima fonte di riferimento nazionale: da un lato, una disciplina organica; dall’altro una disciplina di dettaglio, funzionale ad avviare un percorso di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento penale, senza tuttavia sostituirsi alla giustizia sanzionatoria classica, ma, piuttosto, affiancando alla risposta “retributiva” una forma di ristoro ulteriore, “senza spada”565, il cui esito riparativo è valutato nel processo penale, laddove gli obiettivi siano raggiunti, e non valutato, invece, nel caso in cui essi non siano conseguiti.


3. L’esercizio della delega in materia di giustizia riparativa

È con la Commissione di studio istituita nel 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi566 che, per la prima volta, la materia della giustizia riparativa si affaccia, in modo organico, nel nostro ordinamento giuridico: tra le proposte di emendamento al Disegno di legge A.C. 2435, la Commissione aveva infatti previsto un nuovo art. 9-quinquies (Giustizia riparativa), ritenendo, in accoglimento delle sollecitazioni dell’allora Ministro della giustizia Cartabia567 e della dottrina568, che la legge delega potesse estendersi anche a interventi normativi nuovi, quali, per l’appunto, quelli in tema di giustizia riparativa. La legge delega n. 134 del 2021 ha recepito e ripreso il testo elaborato dalla Commissione di studio, statuendo, all’art. 1, comma 18, che il Governo, nell’adottare gli schemi di decreti legislativi, introducesse una disciplina organica della giustizia riparativa.

La delega in materia è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150 del 2022 in duplice direzione: per un verso, prevedendo una disciplina organica della giustizia riparativa; per altro verso, intervenendo sulla legislazione penale vigente con interpolazioni in vari articoli, soprattutto nell’ambito del codice di rito.

La disciplina organica, contemplata al Titolo IV del decreto legislativo e strutturata in cinque capi (alcuni dei quali suddivisi in sezioni), non risulta inserita nei due codici e neanche in altri atti normativi: per fare riferimento alle norme generali sulla giustizia riparativa occorrerà riportarsi agli articoli da 42 a 67 del d.lgs. n. 150 del 2022.

Il suo innesto nel procedimento penale, in ciascuna delle fasi in cui esso si articola, è disciplinato, invece, dalle varie disposizioni di interpolazione agli articoli del codice penale e del codice di procedura penale, all’interno del quale è stata inserita una norma di portata generale (il nuovo art. 129-bis cod. proc. pen.) che individua le sole regole procedimentali essenziali per l’accesso e per la valutazione degli esiti della giustizia riparativa, lasciando all’interprete l’adattamento della normativa vigente per gli aspetti non direttamente disciplinati.

Già questa strutturazione risponde ad un’opzione precisa: la giustizia riparativa non sembra potersi ascrivere alla categoria dei riti speciali ma, piuttosto, a quella dei procedimenti incidentali; non è, infatti, un’alternativa alla giustizia penale, posto che non è ancorata al procedimento penale e non si esaurisce in esso. È, quindi, una giustizia ulteriore, che si affianca a quella penale, senza sostituirsi ad essa e che, fino al 2022, non aveva una propria normativa nazionale di riferimento.


4. Sguardo d’insieme sulla fonte nazionale: principi e obiettivi

La prima regolamentazione della giustizia riparativa in ambito penale avviene, dunque, con il d.lgs. n. 150 del 2022: con esso ne è fornita, per la prima volta, una definizione (“nozione”), ne sono individuati gli obiettivi e ne sono indicati i programmi.

Quanto alla definizione, con la legge n. 134 del 2021 il Parlamento ha previsto espressamente, all’art. 1, comma 18, lett. e), che, in sede di esercizio della delega, fosse fornita la “nozione” di giustizia riparativa569, da elaborarsi nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e dei principi sanciti a livello internazionale. Riprendendo quanto affermato in dottrina, una premessa sul punto è doverosa: già solo «[d]efinire la giustizia riparativa non è semplice. Sebbene si siano stratificate prassi, modalità di intervento, stili di gestione dei conflitti per i quali si ricorre alla dicitura “riparativo”, sulla nozione di giustizia riparativa non si è ancora raggiunta, tra gli studiosi, una vera condivisione.

A rendere ulteriormente complessa la questione vi è, da un lato, la molteplicità di approcci teorici al paradigma riparativo e, dall’altro lato, la sperimentazione di diverse modalità di intervento e l’individuazione di nuovi campi applicativi per la restorative justice. Di fatto, la nozione di giustizia riparativa è un fenomeno evolutivo»570.

Partendo da questa osservazione, il Governo è stato comunque chiamato a fornire la nozione “nazionale” di Giustizia riparativa, paradigma571 con cui, nel panorama internazionale delle fonti, si fa generalmente riferimento a «qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente, insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore»572 e a «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale»573. Esiste dunque una definizione internazionale di giustizia riparativa, cui l’Italia si è conformata, ma esistono anche una serie di procedimenti, rectius programmi, che la riempiono di contenuti: essi sono lo strumento attraverso cui dare applicazione e realizzare gli obiettivi di giustizia riparativa.

E se per la normativa internazionale i procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (conferencing) e i consigli commisurativi (sentencing cirles)574, per quella europea la giustizia riparativa deve comprendere approcci e programmi basati su diversi postulati: in primo luogo, la risposta al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima; occorre poi portare gli autori del reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni; le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l’autore di reato deve riparare al meglio il danno che ha causato; infine la comunità è tenuta a contribuire a tale processo575.

Ebbene – come si avrà modo di analizzare più diffusamente in seguito – il Governo, al Capo Primo, ha dedicato ampio spazio ai principi e alle disposizioni generali, fornendo la propria definizione, individuando principi e obiettivi, nonché indicando i programmi della giustizia riparativa: la scelta di fornire normativamente la definizione di concetti chiave, che risponde sicuramente ad un’esigenza di chiarezza e completezza, trattandosi della prima disciplina normativa sul tema, mira a consentire, non solo agli operatori del diritto, ma più in generale alla collettività, di “conoscere” la giustizia riparativa e di ricorrervi laddove ve ne siano i presupposti.

Va infatti tenuto presente che la giustizia riparativa non è ancorata al procedimento penale, in quanto non è uno strumento di giustizia penale e non si risolve, né si esaurisce nel procedimento penale: è un percorso – rectius un programma – mediante il quale, a seguito della commissione del reato e con l’ausilio di un terzo imparziale, le parti, ossia la vittima (che non coincide necessariamente con la persona offesa, potendo essere anche parte lesa di un reato diverso – cd. vittima aspecifica, o surrogate victim – e che potrebbe aver subito un danno sia patrimoniale che non patrimoniale), la persona indicata come autore dell’offesa (nei cui confronti potrebbe anche non essere stata ancora sporta querela, e quindi iscritto un procedimento penale576 o che potrebbe anche essere stata già giudicata con sentenza irrevocabile577 o essere stata prosciolta per un’intervenuta causa estintiva o per difetto della condizione di procedibilità), nonché altri soggetti appartenenti alla comunità (tra cui il familiare, in un’accezione ampia, inclusiva delle unioni civili, di fatto e dei legami, ma anche degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, degli enti pubblici e dei servizi sociali) mirano alla riparazione dell’offesa, al riconoscimento reciproco e alla ricostruzione della relazione “interrotta” fra i partecipanti.

La giustizia riparativa è dunque, secondo la nozione fornita dal Governo all’art. 42 del d.lgs. n. 150 del 2022, «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»578.

E se questa è la definizione della giustizia riparativa recepita dal nostro ordinamento, gli obiettivi sono quelli indicati all’art. 43 del d.lgs. n. 150 del 2022, ove si chiarisce: che «[i] programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità»; che devono essere svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal decreto; che sono quelli specificatamente indicati all’art. 53 del d.lgs. cit. (ossia la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; il dialogo riparativo; ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa).


4.1. Contenuti, strumenti e modalità

Il legislatore, nel disciplinare organicamente la giustizia riparativa, è intervenuto su due fronti: da un lato, con disposizioni che regolamentano i programmi “soggettivi” di giustizia riparativa; dall’altro, con disposizioni che disciplinano l’attività di supporto “oggettivo” e logistico ai percorsi individuali.

Nel primo ambito (in cui si collocano le previsioni di cui agli artt. 42-58 del d.lgs. n. 150 del 2022), onde assicurare il conseguimento degli obiettivi, per tutte le parti coinvolte nel percorso di giustizia riparativa ed in egual misura per ciascuna, l’accesso ai programmi è libero, ampio e garantito; la partecipazione è attiva, volontaria, libera e consensuale; il consenso funzionale alla stessa è personale, libero (anche nella revoca), consapevole, informato ed espresso; lo svolgimento del programma è riservato, personale, garantito, rispettoso, non discriminatorio ed “equiprossimo”; gli atti compiuti, le attività svolte, le dichiarazioni rese e le informazioni raccolte nel corso del programma sono riservate, inutilizzabili, segrete (stante il dovere di segretezza incombente sui mediatori, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge579); gli esiti del programma sono simbolici (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici, accordi), ma anche materiali (risarcimento del danno, restituzioni, eliminazioni delle conseguenze dannose o pericolose) e devono essere comunicati, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo o di interruzione, all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza, che, purtuttavia, non devono pregiudicare la persona indicata come autore dell’offesa, neanche nell’eventualità dell’interruzione del programma.

Nel secondo ambito, si collocano le norme che disciplinano la formazione del mediatore e i requisiti per l’esercizio delle sue attività, nonché quelle che regolamentano le attività dei Servizi per la giustizia riparativa (dal Coordinamento nazionale dei servizi, cui provvede il Ministero della giustizia, alla Conferenza nazionale, ai Centri di giustizia riparativa istituiti presso gli enti locali, con relative Conferenze locali per ciascun distretto di Corte di appello).

Orbene, se le prime disposizioni riempiono di contenuti, delimitano e disciplinano, in linea con i principi internazionali ed europei, i programmi di giustizia riparativa, le seconde mirano a regolamentare i servizi che fungono da supporto ai programmi.

Punto nevralgico di tutta la disciplina sono, comunque, le disposizioni relative ai mediatori – alla cui professionalità è consegnata questa nuova forma di giustizia e sui quali incombe la responsabilità del buon esito riparativo di ogni singolo programma individuale – e quelle afferenti ai Centri per la giustizia riparativa (le strutture pubbliche alle quali competono l’organizzazione, la gestione, l’erogazione e il controllo sullo svolgimento dei programmi in oggetto), il cui funzionamento dipenderà, in buona parte, dalla capacità di gestione degli enti locali, in sinergia con il Ministero della giustizia, con le Regioni, con le Province autonome e gli uffici giudiziari.

Come dianzi anticipato, il concreto inserimento nel “sistema” processualpenalistico della normativa in tema di giustizia riparativa è affidato, infine, a una serie di interpolazioni al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione extracodicistica, che saranno in seguito analizzate in dettaglio.



 

Note:

547

Si interroga sui due paradigmi “giustizia riparativa” e “giustizia punitiva”, sul carattere alternativo, altro, se non addirittura “tutt’altro” della prima rispetto alla seconda, e sui diversi modelli di rapporto tra le due (sostitutivo, da un lato, e complementare sul piano processuale e sostanziale, dall’altro) Bartoli, Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva, in www.sistemapenale.it, novembre 2022; lo definisce «percorso "parallelo" volto alla ricomposizione del conflitto: non una giustizia alternativa alla giustizia tradizionale (con superamento del paradigma punitivo), e nemmeno un modello sussidiario, bensì complementare», BORTOLATO, La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo, in Questione giustizia online, 10/10/2022.

548

COLAMUSSI – MESTITZ, Giustizia riparativa (restorative justice), in Dig. Pen., V, Torino, 2010, p. 423

549

In questi termini si sono espresse le linee guida elaborate dalla Commissione di studio sulla mediazione penale e giustizia riparativa (26/02/2001) – Linee di indirizzo sull’applicazione nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti.

550

Muzzica, La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?, in Proc. Pen. Giust., III, Torino, 2015. 551

Significativo, in questo senso, il proliferare di risoluzioni (adottate dal Consiglio d’Europa, ma che dall’O.N.U.) che sono partite dalla necessità di “tutelare gli interessi e le esigenze delle vittime del reato” (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983 - Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale) e che, via via, hanno sempre più valorizzato il ruolo delle vittime stesse, cui garantire un risarcimento economico (Consiglio d'Europa - ETS n. 116 del 24/11/1983 - Convenzione Europea sul risarcimento alla vittima di reati di violenza), o in favore delle quali adottare, in tutte le fasi del procedimento penale, sistemi di mediazione e di conciliazione ed incoraggiare le ricerche sull'efficacia delle disposizioni loro concernenti (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(85)11 del 28/06/1985 - Raccomandazione concernente la Posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale), il tutto cercando di incentivare le necessarie iniziative al fine di attivare misure speciali di prevenzione del crimine per ridurre la vittimizzazione (Assemblea Generale delle Nazioni Unite - Risoluzione n. 40/34 del 29/11/1985 - Dichiarazione sui Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere), nonché di favorire la creazione di organismi nazionali per la promozione dei loro interessi, lo sviluppo di adeguate politiche in loro favore e l’incoraggiamento di esperienze – su base nazionale o locale – di mediazione tra il delinquente e la vittima, valutando i risultati con particolare attenzione a quelle misure in cui gli interessi di quest’ultima vengano salvaguardati (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(87)21 del 17/11/1987 - Raccomandazione concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione), ed essa non sia colpevolizzata ma vada assistita e protetta (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1997/33 del 21/07/1997 - Risoluzione sugli "Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme”).

552

CERETTI – MAZZUCCATO (a cura di), Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, il Saggiatore, Milano, 2015

553

EUSEBI, La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per unʼevoluzione necessaria, in Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, a cura di G. Mannozzi, Lodigliani, Bologna 2015, 116;

554

Cfr, se consentito, BOVE-MUZZICA, La giustizia riparativa: uno strumento (anche) per il tribunale ordinario di merito?, in Nuove esperienze di giustizia minorile e comunità, Gangemi editore, Unico 2015.

555

Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28/07/1998 - Risoluzione sulla “Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative”

556

Ampiamente esplicativa dei possibili interventi di mediazione e di giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale, la risoluzione n. 1999/26 del 28/07/1999 adottata sul punto dal Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U. (Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28/07/1999 - Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale) nella quale viene riaffermato come la risoluzione di piccole dispute e reati può essere ricercata ricorrendo appunto alla mediazione e ad altre forme di giustizia riparativa, ed in specie a misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, faciliti l’incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività.

557

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(99)22 del 30/09/1999 - Raccomandazione concernente il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria.

558

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. R(99)19 adottata il 15/09/1999 - Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale, che sarà poi sviluppata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018, ai cui principi ed alle cui disposizioni si è attenuto il Governo nell’esercizio delle delega.

559

L’attenzione alle vittime e la loro tutela, sia in termini economici (sotto forma di diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali), sia come assistenza realizzata con adeguati programmi e più in generale l’importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che tenda a ridurre la criminalità e a promuovere la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità viene poi ribadita nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), nella Dichiarazione su criminalità e giustizia, durante il Congresso dell’O.N.U. svoltosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000 e nelle risoluzioni che recepiscono i contenuti della Dichiarazione di Vienna e le determinazioni assunte nel vertice di Tampere. Vengono quindi adottati Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000 - Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale; Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000 - Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo; Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/60 del 04/07/2000 - Risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti; Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 56/261 del 31/01/2002 - Risoluzione concernente i Piani d’azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo e quindi la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale - 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, che sarà successivamente sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

560

La Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sarà sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

561

Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002 - Risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale.

562

Nella relazione illustrativa viene in premessa chiarito che «[l]’intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, in ottemperanza al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lett. a). In particolare, si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni di cui ai seguenti: -Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; -Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale); -Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002).» 563

CIVELLO CONIGLIANO, La nuova normativa europea a tutela delle vittime del reato, Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in www.penalecontemporaneo.it, 22/11/2012.

564

Per una disamina delle forme paradigmatiche di processi riparativi: MANNOZZI, La giustizia riparativa, cit. pag. 217 e segg. L’autrice, nel premettere che i modelli dominanti di traduzione operativa della giustizia riparativa sono essenzialmente tre, ossia la mediazione, il conferencing e il circles (restaurative circles, peacenmaking circles), chiarisce che molteplici sono in realtà le restorative practices utilizzabili nella soluzione dei conflitti, che variano a seconda del tipo delle dimensioni e della gravità del conflitto, oltre che degli interessi coinvolti e dei soggetti interessati. Vengono quindi individuati quattro raggruppamenti che racchiudono modelli punitivi, modelli con componenti riparative, modelli parzialmente riparativi, modelli pienamente riparativi. Partendo quindi da un approccio punitivo a un approccio riparativo, si individuano tra i modelli punitivi le sanzioni detentive, quelle pecuniarie interdittive e con componenti custodiali; tra i modelli con componenti riparative, la probation, le tecniche di diversion, gli istituti sospensivi del processo commesso alla prova, i lavori socialmente utili; nell'ambito dei modelli parzialmente riparativi, Victim empathy groups, Conference groups, Victim impact statements e le Sentencing circles.; nei modelli riparativi il dialogo riparativo, la mediazione autore-vittima, Family group conferencing e Peacemaking circles. Cfr sul tema, MUZZICA, op. cit., che indica la Victim-Offender Mediation (processo informale in cui l’autore e la vittima discutono del fatto criminoso e dei suoi effetti nella vita dell’uno e dell’altro e provvedono ad un accordo riparativo, sotto la guida di un mediatore), Family Group Conferencing (mediazione, funzionale alla gestione ed alla soluzione del conflitto, estesa anche ai familiari delle parti coinvolte e ad alcuni componenti delle comunità di appartenenza), Sentencing Circle (in cui è la comunità che cerca di raggiungere un accordo su un programma sanzionatorio a contenuto riparativo, che tenga conto di tutte le parti in conflitto), Compensation/Restitution programs (programmi di compensazione dei danni da reato a carico dello Stato o del reo).

565

La definizione è liberamente tratta da MANNOZZI, La giustizia senza spada, Giuffrè, 2014.

566

Con D.M. del 16 marzo 2021 è stato costituito presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia la “Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari prendenti presso le corti di appello”; la commissione ha quindi depositato in data 24 maggio 2021 la propria Relazione finale, con proposte di emendamento al d.d.l. A.C. 2435 (cd d.d.l. Bonafede), per la massima parte confluite nella legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

567

Si legge a tal proposito in Relazione finale e Proposte di emendamento al d.d.l. A.C. 2435, «L’importanza di introdurre una normativa in materia di giustizia riparativa è espressa nelle Linee programmatiche della Ministra Cartabia, che raccolgono e sintetizzano le molteplici indicazioni internazionali, vincolanti e di soft law: «Non posso non osservare che il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito ha originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale. Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno carico di delineare il corretto rapporto di complementarità fra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell’importanza delle esperienze già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione» (p. 15 s., corsivi aggiunti).» Sulle esperienze di giustizia riparativa, cfr dello stesso autore Cartabia-Ceretti, Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione, Milano, 2020 e, ancora, più di recente, Cartabia-Baro, Prefazione, in La giustizia accogliente, di Mannozzi-Mancini, Franco Angeli, 2022.

568

Cfr documento dell’Associazione italiana Professori di Diritto penale “Linee di riforma in tema di pene alternative edittali”, inviato alla Commissione, cui si fa riferimento nella Relazione cit. a pag 71.

569

Art. 1, comma 18, lett. a), legge n. 134 del 2021: «a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato».

570

MANNOZZI, La giustizia riparativa, Torino, 2017, pag. 89

571

Sulla traduzione del termine “restorative justice”, cfr MANNOZZI; Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine “giustizia riparativa” e delle sue origini storio-giuridiche e linguistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 137-153; IDEM, La Giustizia riparativa, cit., p. 73-87.

572

La definizione è tratta dalla risoluzione adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U. (Economic and Social Council - ECOSOC) nella sessione 2000 (Risoluzione 2000/14) al punto 3 e rientra nel Basic priciples on the use of restorative justice programs in criminal matters, elaborati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002 ed essa, unitamente a quella contenuta nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012 (in cui si afferma che per giustizia riparativa si intende un procedimento che permette alla vittima ed all’autore del reato, previo consenso libero ed informato, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall’illecito penale con l’aiuto di un terzo imparziale) rende efficacemente il concetto che tale modello di giustizia esprime ed i percorsi che lo caratterizzano.

573

La definizione, vincolante, è tratta dall’art. 2, n.1, lett. d) della Direttiva 2012/29/UE.

574

Basic priciples on the use of restorative justice programs in criminal matters, elaborati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002.

575

Raccomandazione R(2010)1 sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010.

576

L’articolo 44 d.lgs. cit. precisa al comma 3, che «[q]ualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1, si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta» con una definizione che richiama quanto indicato all'articolo 42, comma 1, lettera c, laddove si precisa, al numero 1), che la persona indicata come autore dell'offesa è «la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela». Occorre allora chiedersi se ai programmi di giustizia riparativa si possa accedere anche quando il reato non sia procedibile a querela ma d'ufficio e non sia stato ancora iscritto il procedimento penale conseguente. La risposta sembra dover essere positiva, in considerazione della natura autonoma, rispetto al procedimento penale, della giustizia riparativa e dello svolgimento dei programmi riparativi, fermo restando l’obbligo per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio di denunciare il fatto e per il pubblico ministero di procedere all’iscrizione della notizia di reato.

577

L’ art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022, nel disciplinare l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, espressamente prevede al comma 2 che ad essi si può accedere anche durante e dopo l'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza («2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.»), indicazione, questa, che non è contenuta all'articolo 42 del testo citato, comma 1, lett. c), in cui non si fa menzione della persona che stia espiando o che abbia già espiato la pena. Può però agevolmente ritenersi che la definizione di “persona indicata come autore dell’offesa”, in capo a colei che risulti “condannata con pronuncia irrevocabile”, indicata all’art. 42 d.lgs. cit., possa includere anche la persona condannata che stia espiando o abbia già espiato la pena, in considerazione del carattere “autonomo” che la giustizia riparativa ha rispetto alla giustizia penale stricto sensu intesa, così come espresso all’art. 44, comma 2, d.lgs. cit.

578

Art. 42, comma 1, lett a), d. lgs. n. 150 del 2022.

579

I doveri di riservatezza (art. 50 d. lgs cit.) e la tutela del segreto vengono meno nel caso in cui vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato.


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