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Lavoro di pubblica utilità: se non si avvia per inerzia del P.M., la sanzione si prescrive


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, facendo così rivivere le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo - Cassazione penale , sez. I , 08/04/2021, n. 24695).

Fonte: Ced Cassazione Penale



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La sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p, del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, nei confronti di G.A., ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, per violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a suo carico con sentenza ex art. 444 c.p.p., pronunciata l'8 ottobre 2013 e divenuta irrevocabile il 4 novembre 2013, in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza.


Contestualmente, il medesimo giudice ripristinava la pene sostituite, pari a un mese e dieci giorni di arresto e 750 Euro di ammenda, rigettando l'istanza del condannato di estinzione delle medesime per decorso del tempo. A tale ultimo proposito il G.i.p. osservava che l'arresto e l'ammenda, dopo l'intervenuta sostituzione, non erano più eseguibili, mentre al lavoro di pubblica utilità l'istituto di cui all'art. 173 c.p. era inapplicabile, potendo la sanzione sostitutiva essere soltanto revocata al verificarsi dei relativi presupposti.


2. Avverso tale decisione G. ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.


Nei due connessi motivi il ricorrente rispettivamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla negata pronuncia di prescrizione della pena. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, comma 1, applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, sancirebbe la piena equiparazione tra pena sostituita e pena sostituiva, che non si sottrarrebbe dunque all'operatività dell'istituto in parola.


A fronte dell'inerzia del Pubblico ministero competente per l'esecuzione, che non aveva dato ad essa alcun impulso per tutto il tempo necessario al maturarsi della prescrizione, quest'ultima avrebbe dovuto essere dichiarata, essendo inconferenti le ragioni in contrario addotte dal provvedimento impugnato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come è noto, l'art. 186 C.d.S., che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate nel suo comma 2.


Il successivo comma 9-bis stabilisce poi che, fuori dei casi in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale, le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 Euro.


Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, nè ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546-01; Sez. 4, n. 20043 del 05/03/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01).


Dopo che il Pubblico ministero competente abbia dato impulso all'esecuzione, è compito dell'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita, ferma l'eventuale integrazione del reato di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 56. Il ripristino concerne la sola pena residua (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456-01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, Di Giannatale, Rv. 260131-01), calcolata sulla base del criterio speciale di corrispondenza indicato dall'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, sottraendo dalla durata della pena inflitta la durata del lavoro di pubblica utilità eventualmente già scontato (arg. ex Sez. 1, n. 46551 del 25/05/2017, Nigro, Rv. 271130-01).


2. Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso di specie il ricorrente, pur denunciando l'inerzia del Pubblico ministero competente per l'esecuzione, non fa questione in ordine all'esistenza dei presupposti giustificativi della revoca della sanzione sostitutiva. Nè sul punto, che implica indagini di fatto, può essere esercitato un sindacato d'ufficio in questa sede.


Il ricorrente, piuttosto, reputa che da quella inerzia sia derivata l'estinzione, per decorso del tempo, della sanzione sostitutiva revocanda, e per l'effetto della pena sostituita oggetto di correlata reviviscenza.


3. Il ricorso, nei termini così precisati, è fondato.


3.1. Da un lato, la prescrizione delle sanzioni definitivamente inflitte, in conseguenza di un fatto illecito, risponde ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, che trova attuazione anche fuori della materia strettamente penale (v., infatti, la L. n. 689 del 1981, art. 28, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative regolate dalla stessa legge).


La sua ragione ispiratrice risiede principalmente nel venir meno, a distanza di un conveniente lasso di tempo dall'irrogazione, dell'interesse sociale alla punizione, così come della funzione rieducativa a quest'ultima costituzionalmente assegnata.


In quanto trattasi di istituto di applicazione tendenzialmente generale, non vi è ragione, in mancanza di contraria espressa disposizione, di sottrarre a detta applicazione le speciali sanzioni c.d. paradetentive, introdotte dal D.Lgs. n. 274 del 2000, evocato per relationem, a proposito del lavoro di pubblica utilità relativo al reato di guida in stato d'ebbrezza, dall'art. 186 C.d.S., comma 9-bis. La natura sostanzialmente afflittiva di tali misure, vicarie delle pene principali sostituite, è del resto incontestabile.


3.2. Sotto altro aspetto, proprio il richiamo operato dal citato comma 9-bis alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 274 del 2000 rende altresì applicabile, al lavoro di pubblica utilità sostitutivo delle pene inflitte per la guida in stato d'ebbrezza, l'art. 58, comma 1, stesso D.Lgs., a mente del quale "(p)er ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria".


Questa Corte ha già valorizzato tale equiparazione, per sostenere l'applicabilità degli ordinari termini di prescrizione, delineati dall'art. 157 c.p., comma 1, ai reati di competenza del giudice di pace, ancorchè nel relativo procedimento possano essere irrogate le anzidette sanzioni paradetentive (Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Dorojaiye, Rv. 273046-01; Sez. 2, n. 45543 del 16/10/2009, Cavallaro, Rv. 245874-0l'; Sez. 4, n. 13966 del 22/02/2008, Antichi, Rv. 239601-01; Sez. 5, n. 42069 del 09/10/2007, Aschiero, Rv. 238178-01).


L'equiparazione mantiene il suo significato anche a fini esecutivi, a maggior ragione nei casi regolati dal menzionato art. 186 C.d.S., comma 9 bis, norma che istituisce una perfetta corrispondenza, anche di durata, tra la sanzione sostitutiva e quella sostituita.


La sanzione sostitutiva, pertanto, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata ai termini di prescrizione propri della pena - che, per le contravvenzioni, sono quelli stabiliti dall'art. 173 c.p. - e, più in generale, al relativo regime, quanto alla sua decorrenza, al suo impedimento e agli altri aspetti ivi regolati.


3.3. Una tale soluzione poggia, in virtù di tali considerazioni, su una solida base sistematica e testuale.


4. E' appena il caso di aggiungere che l'intervenuta estinzione della sanzione sostitutiva per decorso del tempo non preclude, nei casi regolati dall'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, la pronuncia di revoca della sanzione stessa, ove ne ricorrano gli autonomi e distinti presupposti. Alla revoca, infatti, la legge riconnette conseguenze ulteriori, intangibili, quali il ripristino della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. La declaratoria di revoca, che attiene ad un diverso piano valutativo, ove giustificata dalla condotta trasgressiva del condannato, non potrebbe dunque essere pretermessa.


In caso di revoca della sanzione sostitutiva, l'eventuale prescrizione viene ad incidere sulla pena originariamente sostituita, e per l'effetto ripristinata, e a tale pena deve essere specificamente riferita.


5. L'ordinanza impugnata, discostatasi da tali principi, deve essere annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio in ordine alla ricorrenza, o meno, della causa estintiva.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona, ufficio GIP.


Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.


Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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