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Le pene sostitutive delle pene detentive brevi alla luce della Riforma Cartabia



Sommario:

1. Gli obiettivi della legge delega in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi

2. La disciplina delle nuove pene sostitutive

3. I Requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva breve

4. Le modifiche al codice di rito

5. Le nuove pene sostitutive

5.1. La semilibertà sostitutiva

5.2. La detenzione domiciliare sostitutiva

5.3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

5.4. La pena pecuniaria sostitutiva

6. Le prescrizioni delle pene sostitutive

7. Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive

8. L’esecuzione delle pene sostitutive

9. Le ipotesi di modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive

10. Adempimento, revoca e sospensione delle prescrizioni

11. Ipotesi di responsabilità penale e revoca


1. Gli obiettivi della legge delega in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi

L’art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134, di riforma del processo penale modifica profondamente la disciplina della penalità sostanziale, processuale e penitenziaria preesistente. La ratio ispiratrice della riforma dev’essere individuata nella considerazione, da tempo diffusa anche nel contesto internazionale, secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini di risocializzazione del condannato e di riduzione dei tassi di recidiva e nell’altrettanto radicata convinzione che, nei casi di pena detentiva di breve durata, la finalità, imposta dall’art. 27 Cost., di rieducazione e di risocializzazione del condannato può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene da eseguirsi nella comunità delle persone libere, in modo da escludere o ridurre l’effetto di desocializzazione della detenzione in istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio. L’azione del legislatore delegato si snoda in una triplice direzione. Innanzitutto, si realizza una radicale rivisitazione delle tipologie sanzionatorie, con connessa estensione dell’ambito applicativo della loro sostituibilità. Si dispone, poi, l’emancipazione delle pene sostitutive dalla sospensione condizionale della pena, eliminando in tal modo una delle principali ragioni della scarsa applicazione delle previgenti sanzioni sostitutive. Da ultimo, si riorientano le sanzioni sostitutive verso finalità più accentuatamente specialpreventive. Sotto il primo dei profili elencati l’art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021 delega il Governo ad abolire le sanzioni della semidetenzione e della libertà controllata, di cui alla legge n. 689 del 1981 e, contestualmente, a prevedere la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, i lavori di pubblica utilità sostitutivi e la pena pecuniaria (lett. b), che sono concepiti, sin dal nomen iuris, come “vere e proprie pene”, per quanto non edittali.

La semilibertà e la detenzione domiciliare possono sostituire la reclusione o l’arresto di durata non eccedente i quattro anni, per come risultanti all’esito della commisurazione giudiziale; il lavoro di pubblica utilità può sostituire pene detentive di durata non eccedente i tre anni sempre “in concreto”, mentre il limite di pena detentiva “in concreto” sostituibile dalla pena pecuniaria sale ad un anno (lett. e). Le prime due pene sostitutive di nuova introduzione costituiscono una sorta di anticipazione alla fase decisoria delle corrispondenti misure alternative alla detenzione carceraria (semilibertà e detenzione domiciliare), mentre il lavoro di pubblica utilità rappresenta un’estensione “generalizzata”, in veste di pena sostitutiva, dell’omonima sanzione principale del sistema del giudice di pace, peraltro già sperimentata nel sistema penale “ordinario” come sanzione sostitutiva per la contravvenzione di guida in stato d’ebbrezza e per il delitto di cui all’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990. Risulta escluso dal novero delle pene sostitutive l’affidamento in prova al servizio sociale. Sotto il profilo della non sovrapposizione delle nuove pene sostitutive con l’istituto della sospensione condizionale della pena, l’effetto è stato perseguito attraverso due specifici interventi. Da un lato, imponendo al legislatore delegato di «prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive» (lett. h); dall’altro, elevando il limite applicativo della sostituzione sino a quattro anni, in modo da delineare un ambito operativo autonomo per le pene sostitutive, non potendo – com’è noto – operare la sospensione condizionale “ordinaria” al di sopra del limite dei due anni di pena detentiva.

La finalità specialpreventiva emerge con chiarezza dal tenore della previsione della lett. c) del comma 17, che prevede l’applicabilità delle nuove pene sostitutive a condizione che «assicurino attraverso opportune prescrizioni» la prevenzione del pericolo di recidiva.

Con tale statuizione viene eliminata la divaricazione, esistente nel campo delle sanzioni sostitutive come disciplinate antecedentemente alla vigenza della cd. riforma Cartabia, tra il momento dell’indicazione della specie e della durata della pena detentiva ad opera del giudice di cognizione (si veda l’art. 61 della legge n. 689 del 1981: condanna a pene sostitutive) e la fase della determinazione delle modalità di esecuzione ad opera del magistrato di sorveglianza (al riguardo l’art. 62 della medesima legge).

Nel testo riformato della legge n.689 del 1981 il giudice della cognizione, già al momento in cui infligge la pena, deve prefigurarsi l’applicanda pena sostitutiva e il relativo progetto attuativo. dettagliato in un regime prescrittivo adeguato e il più possibile individualizzato. In ossequio a quanto previsto dalla legge delega, il decreto legislativo attuativo n. 150 del 2022 modifica, quindi, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e le correlate norme del codice penale, riformulando, inoltre, talune previsioni in tema del codice di rito.


2. La disciplina delle nuove pene sostitutive

L’art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 introduce, nel Libro I del codice penale, l’art. 20-bis (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene”), al Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie.

Scopo della nuova disposizione è quello di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene delineato nella parte generale del codice, richiamandone la disciplina sì da creare un raccordo con l’articolata regolamentazione delle stesse pene sostitutive, che continua ad essere prevista dalle dispsizioni della legg