Legittimazione del terzo a contestare la confisca di prevenzione: la questione rimessa alle Sezioni Unite (Ord. n. 43160/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 29 mar
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Il tema della legittimazione del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della confisca di prevenzione è oggetto di un acceso dibattito.
In particolare, ci si interroga sulla possibilità per il terzo, ritenuto intestatario fittizio di un bene, di contestare sia la fittizietà dell'intestazione che la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.
Il contrasto giurisprudenziale si sviluppa principalmente attorno alla questione se il terzo, considerato intestatario fittizio, possa limitarsi a dimostrare la titolarità effettiva del bene o se possa anche contestare elementi come la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, e la provenienza lecita dei beni.
Il fatto
Con decreto del 9 maggio 2024, la Corte d’Appello di Bari confermava la confisca di beni disposta dal Tribunale di Bari nei confronti di P. e di alcuni suoi familiari, ritenuti intestatari fittizi.
La misura ablativa era basata sulla pericolosità sociale del proposto e sulla sproporzione tra i beni confiscati e il reddito dichiarato.
I ricorrenti hanno sollevato una serie di motivi di ricorso, incentrati sull’assenza di adeguata motivazione rispetto alla riconducibilità dei beni alla sfera patrimoniale di P. e alla possibilità per i terzi intestatari di dimostrare la provenienza lecita degli stessi.
La rimessione alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43160/2024, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto: «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
Si individuano tre orientamenti giurisprudenziali principali:
Orientamento maggioritario (restrittivo): Ritiene che il terzo possa esclusivamente dimostrare l'effettiva titolarità del bene e non contestare i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, poiché ciò costituirebbe una indebita interferenza in un procedimento che lo riguarda solo indirettamente. La sua legittimazione è quindi limitata alla prova della non fittizietà dell’intestazione.
Orientamento minoritario (estensivo): Ammette la possibilità per il terzo di contestare non solo la fittizietà dell’intestazione, ma anche la pericolosità sociale del proposto e la sproporzione tra i beni confiscati e il reddito dichiarato, specialmente quando il terzo afferma la titolarità effettiva e la provenienza lecita dei beni.
Orientamento intermedio (parzialmente aperto): Pur negando la legittimazione del terzo a contestare la pericolosità sociale del proposto, riconosce che il terzo possa contestare gli elementi oggettivi della confisca (come la sproporzione tra beni e redditi leciti) e la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e l'accertata pericolosità sociale.