Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: inammissibile per misure di prevenzione e per i terzi; rimedio è l’incidente di esecuzione (Cass. Pen. n.35858/25)
- Avvocato Del Giudice
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La massima
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio riservato al solo “condannato” e non è proponibile contro decisioni “ante iudicatum”, ivi comprese quelle in materia di misure di prevenzione, né da parte di terzi intestatari dei beni confiscati. Per i terzi l’eventuale tutela passa, se del caso, dall’incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. Non sussiste preclusione da “giudicato cautelare” rispetto alla confisca di prevenzione quando divergano perimetro temporale e ampiezza degli accertamenti patrimoniali.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 03/11/2025), n.35858
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 02/12/2024, depositata l'08/01/2025, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Pi.Ar., Mu.Li., Pi.Gi. e Pi.Lu. avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 23/04/2024, con il quale veniva sottoposto Pi.Ar. a misura di prevenzione personale e patrimoniale e veniva disposta la confisca di una quota di 50% dell'immobile sito in S contrada (Omissis), foglio (Omissis), particella (Omissis) sub (Omissis) cat. A/3 e di una quota del 50% del terreno sito in in S contrada (Omissis) al foglio (Omissis), particella (Omissis) intestate a Pi.Gi., Pi.Lu. e Pi.Da., ritenuti intestatari fittizi, nonché il fabbricato sito in B alla via (Omissis) foglio (Omissis), particella (Omissis) sub (Omissis), intestato al "(Omissis)".
2. Mu.Li., Pi.Gi., Pi.Lu. e Pi.Da. hanno proposto ricorso straordinario denunciando errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in riferimento al tema della confisca contenuto nella sentenza oggetto di impugnazione straordinaria.
I giudici di legittimità avevano omesso di evidenziare la sussistenza di una preclusione processuale avente ad oggetto la legittimità dell'acquisto dei suddetti beni, statuita con precedenti provvedimenti del Tribunale di Benevento.
Con ordinanza del Tribunale del riesame in data 30/12/2016, irrevocabile dal 15/01/2017, era stato annullato il sequestro di tali beni disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, disponendone la restituzione agli aventi diritto.
Con successivo provvedimento dello stesso Tribunale del riesame in data 16/02/2021, irrevocabile dal 04/03/2021, era stato confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, che aveva respinto una richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento di nuovo sequestro sugli stessi beni.
Le motivazioni dei provvedimenti evidenziavano che la difesa aveva dimostrato documentalmente che i beni erano stati acquistati con proventi leciti.
In assenza di elementi nuovi questi provvedimenti precludevano un giudizio di sussistenza dei presupposti della confisca.
3. Il Procuratore Generale, Gabriele Mazziotta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha insistito nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il mezzo straordinario di impugnazione è stato proposto avverso ordinanza di questa Corte in data 02/12/2024, limitatamente alle statuizioni che hanno comportato il passaggio in giudicato della confisca di beni ritenuti riconducibili ad Pi.Ar., soggetto socialmente pericoloso e sottoposto a misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma intestati a terzi Mu.Li., Pi.Gi. e Pi.Lu., nonché a "(Omissis)".
I ricorrenti sono sia il prevenuto sia i terzi che deducono quale errore da ricondurre ai presupposti di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omessa applicazione della preclusione processuale che avrebbe impedito la confisca in presenza di una questione già decisa con due provvedimenti del Tribunale per il riesame di Benevento, che costituiscono giudicato cautelare.
Si deduce, in realtà, piche un errore percettivo, di un asserito errore di giudizio, visto che nell'ordinanza di questa Corte in data 02/12/2024 in relazione ad uno dei due provvedimenti si sottolinea che non era stato allegato al ricorso e che quindi non poteva essere valutato per violazione del principio di autosufficienza; mentre in ogni caso su entrambi i provvedimenti si afferma quanto segue:
"Tuttavia, anche a voler valutare l'impianto argomentativo di entrambi i documenti, questo Collegio ritiene che, comunque, non sussistano i presupposti per l'operatività del principio invocato dalla difesa. E ci come correttamente rilevato dal Procuratore generale, sia per la differente perimetrazione del periodo di pericolosità sociale (essendo quello valutabile ai fini della confisca di prevenzione più ampio di quello rilevante ai fini della confisca allargata), sia per la diversa ampiezza degli accertamenti patrimoniali e delle indagini sui flussi finanziari che hanno dato origine agli acquisiti degli immobili. La confisca di prevenzione, infatti, anche grazie al più ampio perimetro temporale di riferimento (essendo le prime manifestazioni di pericolosità riconducibili al 2005), si è fondata sulla valutazione di circostanze non rappresentate nei provvedimenti indicati dalla difesa: con riferimento all'immobile intestato al Trust "Cavaliere", l'acquisto antecedente al conferimento, effettuato nel 2007 dalla cognata del proposto (alla luce del quale è stata valutata la gratuità del successivo conferimento da parte della stessa in favore dei figli del proposto, beneficiari del trust); con riferimento ai residui due cespiti, la fonte (un versamento in contanti) della provvista utilizzata da Mu.Co. (suocero del Pi.Ar.) per l'emissione degli assegni utilizzati, nel 2007 per l'acquisto degli immobili. Diversità che, per quanto in precedenza osservato, escludono l'applicabilità del principio invocato dalla difesa".
3. Preliminare all'esame del ricorso è la verifica della legittimazione dei ricorrenti a proporre il mezzo di impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che la lettera della disposizione riserva in via esclusiva al "condannato".
In forza del principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum", tra cui anche quelle concernenti le misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790-01). Il principio è stato ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, n. 31093 del 09/07/2025, Toriello, n.m.; Sez. 3, n. 35329 del 04/06/2024, Crupi, Rv. 286888-01; Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Delli, Rv. 282077-01).
Se pertanto per un verso non integra la posizione di condannato quella del soggetto sottoposizione a misura di prevenzione personale e patrimoniale perché ritenuto socialmente pericoloso, per altro verso e a maggior ragione si è escluso che fossero legittimati a proporre il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. i terzi intestatari del bene confiscato.
E, difatti, è stato condivisibilmente affermato che "avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto"" (Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940-01)
Più di recente l'orientamento è stato ribadito con riguardo al procedimento ordinario, nel quale la decisione che incide sulle posizioni dei terzi si correla non ad una misura di prevenzione senza condanna, ma ad una declaratoria di responsabilità penale a carico di un imputato.
E se "è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di annullamento senza rinvio che, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen., conseguendo tali statuizioni ad un accertamento sostanziale della responsabilità" (Sez. 6, n. 29680 del 12/04/2022, Conti, Rv. 283717 - 01), è invece stato ritenuto che "il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale, posto che l'emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto, ma può attivare l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa" (Sez. 6, n. 27807 del 30/04/2025, Giglio, Rv. 288313-01).
Nel caso di specie, peraltro, le posizioni dei terzi non sono state nemmeno pretermesse perché hanno potuto articolare le loro difese nell'ambito del giudizio di prevenzione anche al fine di contrastare la prospettazione della fittizietà dell'intestazione ad essi dei beni da confiscare.
Sicché al mezzo di impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non possono accedere né il prevenuto Pi.Ar. né i terzi interessati Mu.Li., Pi.Gi. e Pi.Lu., in quanto non possono dirsi raggiunti o comunque coinvolti da alcuna statuizione di condanna.
4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento e - non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 07/06/2000 - anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2025.

