Libertà vigilata e proroga legittima: la pericolosità sociale si valuta anche su fatti nuovi (Cass. Pen. n. 11724/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 1 apr
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Con la sentenza n. 11724/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di S., confermando la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal Tribunale di sorveglianza di Catania.
La Corte ha chiarito che il giudizio di attualità della pericolosità sociale può basarsi anche su episodi nuovi, non ancora accertati penalmente, purché valutati criticamente nel quadro complessivo della personalità del condannato.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva disposto la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata per S., condannato per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., riducendo la durata da tre a due anni.
La proroga era fondata su un episodio occorso ad Acireale il 20 ottobre 2023, nel quale S. era stato denunciato per una rissa scaturita da motivi condominiali.
La difesa aveva sostenuto che l’episodio fosse stato travisato e che non vi fosse prova dell’aggressione, sottolineando peraltro i positivi risultati del percorso trattamentale e delle relazioni U.E.P.E.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che:
Il giudizio di pericolosità sociale deve essere formulato alla luce dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tenendo conto anche dei comportamenti successivi alla condanna.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato il coinvolgimento di S. nella rissa del 2023, rilevandone il significato negativo sul piano della capacità di autocontrollo e della mancata revisione critica del passato.
Non rileva che l’episodio non sia ancora oggetto di accertamento penale definitivo, poiché in sede di sorveglianza è possibile una valutazione incidentale dei fatti per la sola finalità di apprezzare la pericolosità.
Le doglianze difensive, volte a proporre una diversa ricostruzione dell’episodio, sono state ritenute aspecifiche e meramente rivalutative, non idonee a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato.
Il principio di diritto
In tema di misure di sicurezza, la proroga della libertà vigilata può essere disposta anche sulla base di fatti sopravvenuti non ancora accertati penalmente, purché valutati criticamente nel quadro della personalità del condannato.
Il giudizio di pericolosità sociale deve fondarsi su una valutazione globale, che includa anche episodi non definitivamente giudicati, quando sintomatici di persistente inclinazione alla violazione delle regole.