Il mancato invio del link Microsoft Teams al difensore fiduciario determina nullità assoluta e annullamento della convalida del trattenimento (Cass. Pen. n. 35639/25)
- Avvocato Del Giudice
- 9 nov
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La massima
Nel procedimento di convalida ex artt. 13, co. 5-bis e 14, co. 4-bis, d.lgs. 286/1998, l’omesso invio del link Microsoft Teams al difensore di fiducia che ha tempestivamente richiesto la partecipazione da remoto integra nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.; non può essere sanata dalla presenza del difensore d’ufficio. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del decreto di convalida del trattenimento presso il CPR.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 30/10/2025, (ud. 30/10/2025, dep. 30/10/2025), n.35639
RITENUTO IN FATTO
1. Ri.Ri., per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso in data 19 settembre 2025, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, adottato dal Questore di Cremona in data 16 settembre 2025 a seguito di decreto di espulsione prefettizio.
Con un unico motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 13, comma 5 - bis.l., 14, commi 4 e 4-bis D.Lgs. n. 286/1998 per omesso invio, al difensore di fiducia nominato, dell'invito alla partecipazione da remoto all'udienza di convalida tramite link di collegamento con piattaforma Microsoft Teams.
Si rappresenta che nel decreto di fissazione dell'udienza di convalida, ritualmente notificato in data 18 settembre 2025 al difensore di fiducia nominato, l'avv. F.I del Foro di Milano, era stato comunicato che l'udienza si sarebbe svolta, tramite video-collegamento, ai sensi degli artt. 13, comma 5 - bis.l. e 14, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 per il giorno 19.09.2025, con possibilità, per il difensore nominato, di chiedere la partecipazione da remoto; a tale fine, quest'ultimo veniva invitato a dare comunicazione all'indirizzo PEC (Omissis) sia del proprio recapito telefonico che del proprio indirizzo email (PEO) o PEC, ovvero dell'account Microsoft TEAMS, dove inoltrare l'invito alla partecipazione all'udienza.
A seguito di questa comunicazione, l'avv. F. aveva provveduto, come da indicazioni ricevute, a comunicare all'indirizzo PEC di cui sopra la propria volontà di partecipare da remoto all'udienza di convalida, rendendo noti i propri indirizzo PEO e recapito telefonico al fine di poter ricevere l'invito a partecipare all'udienza.
Nonostante ciò, nessun link di collegamento era stato inviato al difensore di fiducia nominato, tanto che l'udienza di convalida si svolgeva in sua assenza e con la nomina di un difensore d'ufficio.
L'omissione dell'avviso al difensore di fiducia e la conseguente mancata partecipazione all'udienza, neppure rilevata dal Giudice di pace, hanno comportato la violazione del diritto di difesa e, con essa, la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato.
2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, confermata nel corso dell'odierna trattazione orale, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in adesione alle tesi del ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza "Maritan", hanno da tempo affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01: in motivazione, la Corte di cassazione ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
Tale principio è stato ribadito, dalle sezioni semplici, con riferimento all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01), che presenta evidenti tratti di analogia con l'udienza di convalida del trattenimento amministrativo, in quanto anch'esso incidente sulla libertà personale (sul punto, vedi Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02, in motivazione); alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza civile, sviluppatasi, in materia di convalida dei trattenimenti amministrativi, antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 187 del 2024, con decisioni in cui si è statuito che il difensore nominato deve essere messo in condizione di partecipare all'udienza mediante una specifica comunicazione del luogo e del tempo in cui la stessa si svolgerà, senza che tale omissione possa essere sanata dalla partecipazione di un difensore d'ufficio (tra le più recenti, Sez. 1 civ., n. 4774 del 24/02/2025, Rv. 673961 - 01; v. anche la conforme, più risalente, Sez. 6 - 1 civ., n. 18769 del 13/07/2018, Rv. 649652 - 01).
Per identità di ratio, è innegabile che tale indirizzo debba trovare applicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui, a seguito di regolare richiesta da parte del difensore di fiducia di volersi collegare da remoto, ciò non gli è stato consentito.
3.1 richiamati principi, tuttavia, non sono stati rispettati nel caso di specie.
3.1. Dall'esame degli atti, cui il Collegio può accedere quale giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), risulta, in data 18 settembre 2025, ore 16:01:44, generata la RAC (Ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione) del messaggio "INI. RG. 1091/2025 - Ri. - ud. 19.09.2025 - DOTT.SSA MOSCHETTIERI ANNALISA" proveniente da (Omissis) e indirizzato a (Omissis).
Il messaggio era del seguente tenore: "in qualità di difensore del sig. Ri. per il quale è fissata udienza di concalida (il refuso è nel testo, n.d.e.) del trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, con la presente si trasmette indirizzo pec sul quale poter ricevere il collegamento Microsoft Teams per lo svolgimento dell'udienza da remoto ed un recapito telefonico" (all. 4 al ricorso).
3.2. Atteso che, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, deve considerarsi perfezionato, data la ristrettezza dei tempi della convalida, il deposito telematico dell'istanza contenuta nel messaggio, e tenuto conto del chiaro tenore di esso, ritiene il Collegio che l'Ufficio del Giudice di pace fosse stato messo in condizione di inviare, per tempo, il link di collegamento al difensore di fiducia per la partecipazione da remoto all'udienza di convalida.
4. Viceversa, tale necessario adempimento è stato omesso, con la conseguente violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determinante la nullità assoluta del procedimento camerale, svoltosi in assenza del difensore di fiducia e con la nomina di difensore d'ufficio, e del provvedimento conclusivo, che va, pertanto, annullato senza rinvio.
L'autorità amministrativa provvederà ad assumere le determinazioni di competenza.
Segue la formula di oscuramento come imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Manda all'autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025.

