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Trattenimento del richiedente asilo: competente solo la Corte d’appello, mai il Giudice di pace (Cass. Pen. n. 32340/25)

Trattenimento del richiedente asilo: competente solo la Corte d’appello, mai il Giudice di pace (Cass. Pen. n. 32340/25)

Massima di diritto

La Prima Sezione, in tema di trattenimento del richiedente asilo, ha affermato che, anche nel regime introdotto dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (conv. in l. 9 dicembre 2024, n. 187), la competenza a convalidare il trattenimento o la sua proroga, in presenza di una domanda di protezione internazionale – anche reiterata – spetta esclusivamente alla Corte di appello ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13.

Ne consegue che il Giudice di pace è privo di competenza funzionale a pronunciarsi sulla convalida del trattenimento disposto nei confronti del richiedente asilo, anche se la sospensione dell’efficacia del diniego non è stata concessa.(Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2025, n. 32340)



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 30/09/2025, (ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025), n.32340

RITENUTO IN FATTO


1. Con decreto del 4 agosto 2025 il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato la proroga, ai sensi dell'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta nei confronti di Rh.Hi. per il periodo di mesi tre.


2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Rh., per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, 6 D.Lgs. n. 142 del 2015 e della Direttiva 2013/32/UE, par. 1, lett. c) ed e).


In fatto, ha premesso che la domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero era stata respinta dalla Commissione territoriale di Padova in data 3 ottobre 2024.


Avverso il diniego era stato proposto ricorso ex art. 35 - bis, D.Lgs. n. 25 del 2008 (con contestuale domanda di sospensione della esecutività del provvedimento - istanza rigettata il 23 aprile 2025) al Tribunale di Venezia, con udienza fissata per il 2 maggio 2028.


In data 8 aprile 2025 il Questore di Padova disponeva il trattenimento presso il C.P.R. di Torino in conseguenza della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 25 del 2008; il trattenimento veniva convalidato dalla Corte di appello di Venezia l'I 1 aprile 2025.


Il successivo 6 maggio 2025 il Questore di Torino disponeva il trattenimento dello straniero in seguito a precedente decreto di espulsione del Prefetto di Treviso in data 6 novembre 2023.


Il provvedimento veniva convalidato dal Giudice di pace di Torino e, in conseguenza del trasferimento di Rh. presso il C.P.R. di Caltanissetta , prorogato dal Giudice di pace di questa località con il provvedimento oggetto di impugnazione in questa sede.


Operata tale ricostruzione in fatto, il ricorrente ha eccepito la competenza della Corte di appello fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo e, dunque, in pendenza del ricorso ai sensi dell'art. 35 - bis, D.Lgs. n. 25 del 2008.


In particolare, ha evidenziato come, fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il cittadino straniero mantenga lo status di richiedente asilo a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto nel decreto oggetto di impugnazione, il diniego dell'istanza di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale.


3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.


2. Nel caso di specie, pur essendo stato proposto il ricorso avverso il provvedimento di proroga del trattenimento, la censura riguarda un presupposto fondante la legittimità dello stesso trattenimento originario convalidato il 6 maggio 2025 e disposto in conseguenza del provvedimento di espulsione.


Ciò che viene contestata, infatti, è la competenza del Giudice di pace a disporre la convalida di quel provvedimento e, nella prospettiva difensiva, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza del Giudice di pace in favore della Corte di appello, travolgerebbe la legittimità anche della convalida del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998.


L'assunto è fondato.


A tale proposito vale richiamare, concordemente a quanto esposto anche dal Procuratore generale, il principio di diritto già espresso da questa Corte, ossia che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in presenza di una domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta esclusivamente alla corte di appello competente ex art. 5 - bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e non al giudice di pace" (Cass., Sez. 1, n. 25543 del 10/07/2025 Ce., dep. 10/07/2025, rv. 288152 - 01).


In particolare, va richiamato quanto esposto in quella sede in parte motiva: "Nel caso in cui sia stata proposta e sia pendente domanda di protezione internazionale, infatti, il cittadino straniero non può essere espulso e l'eventuale espulsione, salvo che non ricorra una delle ipotesi espressamente previste dalla stessa norma, non può essere eseguita ai sensi dell'art. 35 - bis, comma 3, D.Lgs. 25 del 2008 fino alla irrevocabilità della pronuncia. In tali ipotesi, inoltre, la competenza esclusiva a provvedere in ordine a eventuali provvedimenti di trattenimento è della Corte di appello ai sensi dell'art, art. 5 - bis del d.l. n. 13 del 2017 per cui "1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6,6 - bis e 6 - ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10 - ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica". Nel caso di specie la domanda di protezione internazionale era stata presentata in data precedente alla emissione del decreto di trattenimento per cui ogni eventuale provvedimento in tal senso avrebbe dovuto essere assunto ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015 e, successivamente, trasmesso per la convalida alla Corte di appello. In base all'art. 6, comma 5, cit., infatti, si deve ritenere che in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti esclusivamente alla Corte di appello e non al Giudice di pace (così da ultimo Cass. civ.,Sez. L., 12/04/2022, n. 11859, Rv. 664346 - 01 e pure specifica sul punto Cass. civ., Sez. 2, n. 18189 del 20/06/2020)".


3. Si tratta di principio e motivazione perfettamente applicabili anche alla fattispecie in esame e affatto smentiti dall'unica considerazione sviluppata dal Giudice di pace a supporto del rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente, ovvero la mancata sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento di diniego della protezione internazionale.


La situazione, peraltro, è del tutto sovrapponibile a quella del precedente richiamato atteso che, anche in questo caso, la domanda di protezione internazionale è stata presentata in data antecedente alla emissione del provvedimento di trattenimento derivante dall'espulsione disposta nei confronti dello straniero.


4. Per le ragioni esposte il decreto impugnato, emesso dal Giudice di pace, che era funzionalmente incompetente a pronunciarsi, deve essere annullato senza rinvio.


Deve essere disposta, inoltre, la trasmissione della presente decisione all'Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.


Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.


Manda all'Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.


In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, quanto imposto dalla legge.


Così deciso il 30 settembre 2025.


Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2025.

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