Trattenimento dello straniero: in Cassazione ammesso solo il vizio di legge, ma anche la motivazione apparente viola la Costituzione (Cass. Pen. n. 32339/25)
- Avvocato Del Giudice

- 5 ott
- Tempo di lettura: 7 min

Massima di diritto
La Prima Sezione, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, ha affermato che nel regime introdotto dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (conv. in l. 9 dicembre 2024, n. 187), il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998.
Rientra tuttavia in tale nozione anche la mancanza o mera apparenza della motivazione, in quanto integra la violazione dell’obbligo costituzionale di motivare i provvedimenti che incidono sulla libertà personale. (Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2025, n. 32339)
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 30/09/2025, (ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025), n.32339
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 29 luglio 2025 il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta nei confronti di Za.Mo., destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Palermo del 2 febbraio 2024.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Za., per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per violazione degli artt. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, 13 Cost., sotto il profilo dell'art. 111 Cost.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato in quanto, sin dalla richiesta della Questura di Palermo, non è stato fatto riferimento alcuno alle precedenti richieste di convalida e di proroga provenienti dalla stessa Amministrazione, alla luce dei solleciti già inviati al Consolato del Marocco il 10 giugno 2024 e il 6 marzo 2025.
Da alcun elemento, pertanto, poteva desumersi che il trattenimento fosse davvero finalizzato al rimpatrio, non avendo l'autorità straniera mai fornito alcun riscontro alle precedenti richieste provenienti dalla Questura e finalizzate al perfezionamento della procedura di espulsione.
Benché sollecitato dalle deduzioni sviluppate dal difensore all'udienza del 29 luglio 2025, il Giudice di pace ha omesso di considerare che il trattenimento si protrae, di fatto, da nove mesi e, a fronte di tale rilievo, si è limitato a compilare un modulo nel quale ha dato atto, senza alcuna valutazione specifica del caso concreto, della sussistenza delle condizioni legittimanti il rimpatrio, senza tenere conto che i precedenti solleciti al Consolato del Marocco (pure esistenti) non hanno avuto esito alcuno.
3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge.
La prima delle disposizioni citate stabilisce che contro i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale "è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".
Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7. Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.
In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (...) intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (...)"" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".
In particolare, con la prima delle sentenze di questa Corte è stato enunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d'appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).
In quella sede si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione, ove pure i vizi deducibili in sede di legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Si tratta di principio che risale all'affermazione più risalente ma ancora attuate secondo la quale "qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)" (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).
Va, inoltre, ribadito, che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. à), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).
3. Nel caso di specie, si verte in tema di trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta il 27 luglio 2025 nei confronti di soggetto che era già stato sottoposto a trattenimento (con correlate proroghe) a norma dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998 dall'8 giugno 2024 all'8 marzo 2025.
La disposizione applicabile alla fattispecie in esame abilita a disporre l'ulteriore trattenimento sulla scorta della previsione per cui: "Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo".
Ciò che emerge dalla documentazione in atti è che a seguito della mancata proroga del trattenimento in data 8 marzo 2025 da parte del Giudice di pace di Caltanissetta, la Questura ha emesso un ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni e tale intimazione è stata disattesa con conseguente nuovo trattenimento eseguito il 27 luglio 2025; provvedimento oggetto della convalida in contestazione.
Il provvedimento è stato giustificato con la necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità dello straniero, alla sua nazionalità e all'acquisizione di documenti di viaggio.
Il Giudice di pace ha altresì fatto riferimento alla pericolosità sociale di Za.. per come emergente dal decreto di espulsione del 2 febbraio 2024.
Ha, altresì, adeguatamente preso in esame le deduzioni difensive sviluppate all'udienza del 29 luglio 2025 e fondate, sostanzialmente, sull'esito negativo del precedente trattenimento (e delle relative proroghe) all'esito del quale non è stata data concreta esecuzione al provvedimento amministrativo, stante la dedotta mancata collaborazione del Consolato del Marocco.
Si tratta di considerazioni che hanno preso in esame le allegazioni delle parti, compresa quella della Questura riferita alla mancata collaborazione dello straniero ai sensi dell'art. 14, comma 1.2. D.Lgs. n. 286 del 1998 a mente del quale "lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 - ter, comma 2 - ter".
Su tale profilo il ricorso, al pari di quanto evidenziato in punto di pericolosità sociale, nulla ha dedotto.
L'atto introduttivo, infatti, si è limitato a contestare assertivamente la mancata considerazione della situazione soggettiva del ricorrente sulla quale, invece, il provvedimento impugnato, coerentemente allo sviluppo del procedimento e alle deduzioni delle parti, si è soffermato fornendo una, sia pure sintetica, congrua motivazione.
4. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 30 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2025.




