Trattenimento dello straniero: la pena sospende ma non annulla il provvedimento del Questore (Cass. Pen. n. 32338/25)
- Avvocato Del Giudice

- 5 ott
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Massima di diritto
La Prima Sezione, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, ha affermato che il periodo di esecuzione della pena detentiva non comporta la decadenza o la perdita di efficacia del decreto di trattenimento, ma ne determina soltanto la sospensione degli effetti, analogamente a quanto avviene per le misure di prevenzione personali.
Ne consegue che, una volta cessata la detenzione, il provvedimento di trattenimento può essere riattivato senza necessità di una nuova convalida, non essendo decorso il termine massimo previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 142/2015.(Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2025, n. 32338)
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 30/09/2025, (ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025), n.32338
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo ha convalidato la seconda proroga (datata 24 luglio 2025) del trattenimento disposto dal Questore di Trapani in data 2 aprile 2025 (convalidato dalla Corte di appello di Palermo il successivo 4 aprile) nei confronti di Je.Al..
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Je., per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. F), CEDU e 6, commi 1 e 8, ultimo periodo, D.Lgs. n. 142 del 2015, 15 Direttiva 115/20008/CE.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato perché adottato in assenza dei presupposti per la proroga del trattenimento in ragione della impossibilità di rimpatrio nel termine di dodici o diciotto mesi.
Ha evidenziato che, a causa del sopravvenuto ordine di esecuzione alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, Je., non sottoposto ad alcuna misura di prevenzione reale o personale, né cautelare, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione.
L'ordine di esecuzione è, dunque, sospeso in attesa che il Tribunale di sorveglianza fissi l'udienza per decidere sull'istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.
Il principio generale invocato dal ricorrente è quello della prevalenza della esecuzione della pena, anche in regime di misure alternative, rispetto all'espulsione.
Pertanto, non è possibile prevedere che nei confronti dello straniero possa avere esecuzione l'espulsione entro dodici mesi (quale richiedente asilo) o diciotto mesi (nel caso in cui egli perda la qualità di richiedente asilo).
3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Je. è stato trattenuto prima presso il C.P.R. di Milano - Corelli, giusta decreto del 6 febbraio 2025, convalidato il successivo 8 febbraio dal Giudice di pace di Milano in ragione della necessità di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, essendo stato attinto dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di La Spezia del 6.2.2025, sul presupposto che "non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno".
In seguito, lo straniero è stato trasferito presso il C.P.R. di Trapani - Milo, dove, il 26 marzo 2025 ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.
In data 2 aprile 2025 la Questura di Trapani ha emesso e notificato al trattenuto decreto di trattenimento per 60 giorni, richiedendone la convalida alla Corte di appello di Palermo che l'ha disposta il 4 aprile 2025.
Il 7 aprile 2025 è stato notificato a Je. un ordine di carcerazione emesso in pari data relativamente ad una pena di due anni e quattro mesi di reclusione.
Il trattenimento è stato prorogato, una prima volta, il 28 maggio 2025, con successiva convalida della Corte di appello di Palermo del 29 maggio 2025 sul presupposto che "l'esecuzione del provvedimento amministrativo di trattenimento resta sospesa nelle more della esecuzione della pena, dovendo mutuarsi al riguardo i principi espressi dalla Corte di Cassazione in relazione all'assoggettamento di un soggetto, già destinatario di misura di prevenzione personale, a detenzione in carcere per espiazione della pena o per un diverso titolo cautelare".
Il successivo ricorso per cassazione è stato rigettato e, nello specifico, la deduzione in punto di violazione di legge con riguardo al rapporto tra l'ordine di carcerazione e il trattenimento amministrativo, è stata ritenuta inammissibile poiché, pur essendo stata prospettata una violazione di legge, nello specifico, è stato dedotto un vizio di motivazione non proponibile in sede di legittimità.
Con il provvedimento oggetto di impugnazione in questa sede, la Corte palermitana ha convalidato la seconda proroga del trattenimento ribadendo quanto già deciso in precedenza e oggetto di conforme decisione in sede di legittimità e reputando, ulteriormente, ormai coperta da giudicato la questione della incidenza dell'ordine di carcerazione per la pena di due anni e quattro mesi di reclusione sulla legittimità del provvedimento di trattenimento.
Inoltre, ha richiamato, altro precedente di questa Corte che ha affermato principi analoghi quelli applicati dalla stessa Corte di merito con il precedente provvedimento di convalida della prima proroga (Sez. 1, n. 212593 del 29/05/2025, O., n.m.).
3. Con il ricorso viene riproposta, in sostanza, la tesi secondo cui non sarebbero sussistenti le condizioni per la proroga del trattenimento, stante l'impossibilità del rimpatrio nel termine di dodici o diciotto mesi a ragione della impossibilità di sospendere lo stesso trattenimento, dovendo eseguirsi una pena detentiva superiore a due anni.
In sostanza, i termini del trattenimento non sarebbero suscettibili di sospensione nel periodo di esecuzione della pena detentiva e sarebbero destinati, inevitabilmente, a scadere prima della conclusione della esecuzione della pena detentiva.
Ciò comporterebbe, di conseguenza, l'impossibilità di convalidare ulteriormente la proroga del trattenimento.
L'assunto contrasta, tuttavia, con i principi già affermati da questa Corte con precedenti relativi alla medesima questione.
In sostanza, è stato sostenuto che analogamente a quanto avviene in materia di misure di prevenzione personali, gli effetti del trattenimento amministrativo si sospendono nelle more della esecuzione della pena.
Il principio è quello già affermato in materia di misure di prevenzione ed esteso anche alla materia di interesse.
Invero, come correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, Sez. 1, n. 21593 del 2025, ha evidenziato che "la tesi della mera sospensione degli effetti del trattenimento amministrativo - durante la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere - ha solida base giuridica, proprio in riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione personali ... indubbiamente analoga. Può ritenersi sul tema che il periodo di custodia cautelare sofferto non vada computato in quello di durata massima del trattenimento, posto che la restrizione in libertà avviene, in ambito penalistico, per finalità del tutto diversa, al contempo, il trattenimento rimasto sospeso non perde validità e può essere riattivato, trattandosi di un provvedimento che...ha già superato ... il controllo giurisdizionale...".
Si tratta di principio che può essere applicato all'ipotesi di esecuzione della pena definitivamente inflitta con sentenza passata in giudicato.
A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente, da un lato, ripropone questioni già oggetto di precedente deliberazione di merito, convalidata in sede di legittimità, mediante la reiterata prospettazione di violazione di legge che, in sostanza, maschera la deduzione di vizi di motivazione e l'affermazione, ribadita, secondo cui il trattenimento, in tesi, non concretamente eseguibile, non permette il perseguimento di alcuna finalità consentita.
Inoltre, solleva censure che si rivelano eccentriche rispetto alla effettiva ratio decidendi del decreto oggetto di impugnazione ( lamentando la violazione del principio di legalità delle fattispecie legittimanti il trattenimento, pur a fronte di alcuna disposizione espressa che individui la configurabilità del meccanismo di (sostanziale) perdita di efficacia del trattenimento predicato nell'atto introduttivo.
4. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 30 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2025.




