Omesso accesso agli atti del fascicolo e "habeas defensionis" (Cass. Pen. n. 16134/2025)
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Omesso accesso agli atti del fascicolo e "habeas defensionis" (Cass. Pen. n. 16134/2025)

Accesso atti fascicolo penale

L’accesso agli atti è il core engine del giusto processo.

Senza fascicolo, il processo penale si tramuta in un programma da palinsesto notturno, nel quale l’avvocato assume il ruolo del figurante: bendato, senza copione, fuori scena.

Si disgrega la sintassi profonda del contraddittorio e ciò che resta è solo un involucro cerimoniale, un matinée giudiziario senz’anima né funzione.

Lo ribadisce con severità la Cassazione nella sentenza n. 16134/2025, un leading case sul diritto di accesso agli atti, nato – ça va sans dire – da un cortocircuito di cancelleria.


1. La vicenda: un processo che viaggia alla cieca

Il difensore del ricorrente, nominato a processo d’appello ormai incardinato, chiede copia della sentenza di primo grado e dell’atto di appello.

Le interlocuzioni avvengono via PEC, modalità ormai sdoganata dal legal tech, ma la Cancelleria risponde time-lagged, tardi e male.

Invia, a ridosso dell’udienza, solo parte degli atti: la sentenza di primo grado (peraltro monca), ma non l’atto di appello.

L’architettura difensiva resta senza fondamenta: mancano i dati, manca la forma mentis per costruire un argomento. Si chiede un rinvio, ma la Corte di appello ignora. Letteralmente: no comment in motivazione.


2. Il principio: sine accessu, nulla difesa

La Suprema Corte interviene con nettezza. Il difensore ha “diritto” – parola da scrivere in maiuscolo – a ottenere copia integrale degli atti.

Il ritardo nella trasmissione e il carattere lacunoso della documentazione violano l’art. 178, lett. c), c.p.p., poiché incidono sulla pienezza del contraddittorio. Non si tratta di mera “irritualità gestionale”, ma di hardcore procedural breakdown.

Citando a contrario le Sezioni Unite (sent. Giuffrida, 2006), la decisione si fonda su un assioma: non può difendere chi non conosce, e non si può decidere su ciò che non è stato discusso.

La trattazione “scritta” del procedimento, inoltre, impone maggiore cautela: il giudizio si consuma in assenza di oralità, e dunque l’accesso documentale è l’unico presidio di parità dialettica.


3. Il diritto processuale e la Costituzione

L’art. 24 Cost. smette qui di essere clausola etica e diventa clausola operativa. Il diritto di difesa vive nello spazio materiale della conoscenza degli atti: accessus actuum conditio sine qua non.

Negarlo equivale ad amputare il ruolo del difensore, degradandolo a comparsa passiva.

E se la mancata conoscenza degli atti dipende dalla pubblica amministrazione giudiziaria – che si chiami Cancelleria o sistema di interoperabilità documentale – il danno non si sana a posteriori. Lo ius procedendi è anche ius moriendi per il processo: quando è malato nella fase genetica, l’unica cura è l’annullamento.


4. Epilogo: annullamento senza rinvio

La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio. Non per cavillo, ma per principio.

La difesa non è un optional, e il processo senza contraddittorio è una messinscena: due process is not a formality, come ammonisce la giurisprudenza della Corte EDU.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 17/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 29/04/2025), n.16134

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 05/07/2024 ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 30/09/2013, con la quale Ve.Gi. è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ad esito di rito abbreviato (artt. 81, 629, in relazione all'art. 628 comma primo e terzo n. 3, cod. pen.).


2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Ve.Gi., deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in considerazione dell'intervenuta lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; il difensore nominato in pendenza del giudizio di appello (in data 15/05/2024) con udienza di discussione già fissata aveva ripetutamente richiesto di poter accedere al fascicolo dibattimentale in assenza di adeguata risposta della Cancelleria; la difesa aveva quindi richiesto un rinvio del procedimento che non era stato concesso; tutte le comunicazioni con la Cancelleria erano intercorse via pec e non era in alcun modo stato indicato un diverso metodo di comunicazione per accedere alla documentazione richiesta; la Cancelleria a seguito di numerose richieste solo in data 26/06/2024 aveva risposto affermando di poter inviare la sola sentenza impugnata, ma non l'atto di appello, con ciò implicitamente ammettendo che parte del fascicolo fosse stata smarrita; in data 01/07/2024 la Cancelleria inviava, ma solo parzialmente, la sentenza impugnata, risultava omesso la allegazione di alcune pagine. La Corte di appello avrebbe dovuto concedere il rinvio richiesto, come evidenziato in sede di conclusioni, non avendo la difesa potuto accedere agli atti del procedimento in corso nei confronti del proprio assistito.


2.2. Vizio della motivazione perché graficamente omessa in ordine alla richiesta di rinvio per mancato accesso alle copie del fascicolo di ufficio, totalmente ignorata con violazione delle norme processuali di riferimento.


3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.


2. La difesa ha specificamente allegato alcune circostanze, puntualmente documentate in sede di appello ed in questa sede, che rendono palese ed evidente la violazione del diritto di difesa per come evocato nel primo motivo di ricorso, atteso il riconosciuto diritto della parte ad ottenere tempestivamente copia gli atti del processo, in presenza invece di un ritardo ingiustificato e di una successiva allegazione incompleta da parte della Cancelleria (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381-02; in fattispecie diversa, ma con specifico richiamo al diritto della parte ad accedere ed estrarre copia degli atti anche Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939-01).


3. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato, atteso che il difensore del ricorrente aveva cercato, a seguito della propria nomina, un concreto e costante contatto con la Cancelleria, mediante comunicazioni formali a mezzo pec, al fine di ottenere la documentazione relativa al procedimento per il quale gli era stato conferito mandato durante la fase di appello, con specifico riferimento alla sentenza di primo grado ed all'atto di appello (in tal senso, pec del 27/05/2024 ore 9.56.59, pec del 19/06/2024 ore 10.25.21, pec del 25/06/2024 ore 10.59.55, pec 27/06/2024 ore 14.13, pec 02/07/2024 ore 9.45). La Cancelleria della Sezione presso la quale il procedimento era stato fissato ha risposto solo dopo molteplici sollecitazioni del difensore, a ridosso della udienza fissata con trattazione scritta davanti alla Corte di appello. Inoltre, ad esito delle ripetute sollecitazioni del difensore la Cancelleria ha allegato solo parzialmente la documentazione (ovvero la sentenza di primo grado e non l'atto di appello), tra l'altro collazionata in modo incompleto. La circostanza è espressamente riconosciuta dall'ufficio di Cancelleria nella risposta del 26/06/2024 ore 10.59. La Corte di appello non ha preso in considerazione tali rilevanti elementi, così violando il diritto di difesa del ricorrente, oltre che il diritto dello stesso di accedere pienamente agli atti del procedimento a suo carico. In altri termini, è stato violato il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, così risultando pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916-01).

In concreto, la difesa non solo non ha potuto estrarre copia degli atti, ma non ha neanche potuto esaminare gli atti presenti al fascicolo dibattimentale ed ivi depositati, non risultando conseguentemente in grado di interloquire sul materiale probatorio (Sez. 3, n. 342 del 07/11/2006, Berardi, Rv. 235673-01 in tema di riesame).


3.1. Tali corposi elementi documentali, valutati in considerazione del tipo di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), dimostrano anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso, che assume carattere dirimente anche in ordine alla tempestività delle censure oggi dedotte. Il difensore ha infatti dimostrato di avere inoltrato in data 28/06/2024 memoria di conclusioni e repliche, nell'ambito della quale venivano non solo formalmente rassegnate le conclusioni, ma anche specificamente richiamate le attività svolte al fine di ottenere completa documentazione del procedimento, il mancato adempimento da parte della Cancelleria, l'impossibilità di accedere agli atti anche al fine di proporre un eventuale concordato, la conseguente richiesta di rinvio.

Tale memoria conclusiva e la richiesta di rinvio, collegata alla impossibilità di accedere agli atti, non risultano in alcun modo valutate, o anche solo citate, nel corpo della motivazione o nella intestazione della sentenza. La motivazione risulta dunque sul punto totalmente omessa, con legittima e tempestiva proposizione della censura in questa sede, attesa la trattazione cartolare che ha caratterizzato il giudizio di appello.


4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso il 17 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2025

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