La trattazione cartolare del giudizio d’appello in violazione della richiesta di discussione orale comporta nullità a regime intermedio deducibile in cassazione (Cass. Pen. n. 15968/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 29 apr
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La pronuncia della Corte di cassazione in commento affronta, con argomentazione sistematica e articolata, una questione di diritto processuale penale che ha assunto particolare rilievo nella transizione tra normativa emergenziale da COVID-19 e disciplina ordinaria del giudizio d’appello: l’efficacia e la rilevanza della richiesta di trattazione orale nel contesto di una decisione adottata in forma cartolare.
La vicenda si riferisce a una sentenza d’appello pronunciata dalla Corte di Firenze che, pur a fronte di una tempestiva richiesta difensiva di trattazione orale, ha deciso il procedimento in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, disattendendo il diritto al contraddittorio orale e attivo.
2. I termini della questione
Il giudizio di legittimità ruota attorno alla violazione del diritto di difesa nella specifica modalità della celebrazione cartolare del processo in appello, nonostante la rituale e tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23-bis D.L. 137/2020 (normativa emergenziale prorogata fino al 30 giugno 2024). La difesa dell’imputato, infatti, aveva più volte reiterato la richiesta di discussione in presenza, sia in via telematica (PEC) sia in allegato alla proposta di concordato, senza tuttavia ricevere riscontro dalla Corte territoriale, che ha deciso in forma camerale non partecipata.
3. Il principio di diritto affermato
La Corte, con motivazione approfondita e ricognizione estesa degli orientamenti giurisprudenziali, afferma che nel vigore della disciplina emergenziale, la mancata celebrazione dell’udienza d’appello nelle forme della trattazione orale, pur in presenza di tempestiva richiesta della parte, determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione, salvo che la parte abbia acquisito aliunde conoscenza del vizio e non se ne sia doluta senza indugio.
La sentenza adotta una posizione intermedia rispetto agli orientamenti contrapposti:
da un lato, chi ritiene trattarsi di nullità assoluta e insanabile (artt. 178 e 179 c.p.p.);
dall’altro, chi la considera nullità relativa a regime intermedio, ma sanabile se non eccepita immediatamente.
La Corte, pur propendendo per la seconda opzione, valorizza l’assenza di strumenti di comunicazione ufficiale che informino la difesa dell’eventuale rigetto dell’istanza di discussione orale. In assenza di prova contraria, l’eccezione è ritenuta tempestiva se proposta con il ricorso per cassazione, configurando così un punto di equilibrio tra esigenze deflattive e tutela del diritto di difesa.
4. La portata della decisione
La pronuncia ha un’evidente rilevanza sistemica, non solo rispetto alla disciplina emergenziale, ma anche con riferimento al novellato art. 598-bis c.p.p., che cristallizza la trattazione cartolare come regola e la trattazione orale come eccezione, attivabile su richiesta. La Corte chiarisce che l’attuale ordinamento, pur fondato su una maggiore “cartolarizzazione” del processo, impone comunque la certezza del contraddittorio, e non consente che la richiesta della parte venga elusa o ignorata senza formalizzazione del rigetto.
5. Osservazioni conclusive
Il valore della sentenza n. 15968/2025 risiede nell’aver saputo coniugare rigore garantista e consapevolezza istituzionale delle concrete prassi giudiziarie. Riconoscendo la nullità del procedimento d’appello celebrato in forma cartolare contro la volontà espressa della parte, la Corte ribadisce che il diritto al contraddittorio non si misura sulla mera partecipazione fisica, ma sull’effettività del confronto dialettico e sull’esercizio pieno delle prerogative difensive, anche nell’era della digitalizzazione del processo penale.