Omesso versamento dell’assegno di mantenimento e riduzione della provvisionale (Cass. Pen. n. 17855/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 30 mar
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Con la sentenza n. 17855/2024, la Corte di Cassazione interviene in materia di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, ribadendo i limiti di applicabilità della particolare tenuità del fatto e confermando la legittimazione della madre a costituirsi parte civile. La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla riduzione della provvisionale.
Il fatto
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la condanna inflitta a C.G. per il reato di cui all’art. 570-bis c.p., per aver omesso, a partire da giugno 2019, il versamento integrale dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie, I.L., in relazione al figlio comune, rimasto non economicamente autosufficiente anche dopo il compimento della maggiore età. Veniva altresì confermata la condanna al pagamento di una provvisionale di 2.000 euro in favore della parte civile.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando:
L’illegittimità della costituzione di parte civile da parte dell’ex moglie;
L’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
L’omessa riforma del dispositivo in merito alla provvisionale, nonostante la motivazione ne prevedesse la riduzione.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato:
Inammissibili i primi due motivi, ritenendo corretta la legittimazione della madre affidataria a costituirsi parte civile anche dopo la maggiore età del figlio, qualora questi continui a convivere con lei e non sia economicamente indipendente.
Parimenti infondata la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., ritenuta preclusa dalla natura seriale della condotta omissiva.
Fondato il terzo motivo, disponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella sola parte relativa alla provvisionale, che viene ridotta da 2.000 a 1.500 euro.
Il principio di diritto
In tema di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, il genitore affidatario conserva la legittimazione a costituirsi parte civile anche oltre la maggiore età del figlio, ove permanga la sua dipendenza economica. La particolare tenuità del fatto non è applicabile nei casi di condotte omissive prolungate. L’errore materiale contenuto nel dispositivo in ordine alla provvisionale può essere corretto direttamente dalla Cassazione.