top of page

Semi flagranza e maltrattamenti in famiglia: è legittimo l’arresto anche senza percezione diretta del fatto, se vi sono tracce inequivocabili (Cass. pen. n. 18982/25)


La pronuncia in commento affronta il tema della legittimità dell’arresto in quasi flagranza nei reati di maltrattamenti in ambito familiare.

La Corte di cassazione, discostandosi da un’interpretazione rigidamente formalistica della flagranza, valorizza una concezione sostanziale delle “tracce del reato” e riconosce come pienamente legittimo l’arresto, anche in assenza di diretta percezione dell’azione criminosa da parte degli operanti, quando vi siano elementi obiettivi immediatamente percepibili che rendano evidente il nesso tra il reato e il soggetto autore.


I fatti

L’indagato aveva rinchiuso l’anziana madre sul balcone sotto la pioggia. I Carabinieri erano intervenuti pochi minuti dopo l’allarme, trovando la donna bagnata, visibilmente scossa, e l’uomo ostile al confronto. I militari procedevano all’arresto in quasi flagranza.

Il GIP, pur disponendo la misura cautelare dell’allontanamento, non convalidava l’arresto, ritenendo assente la flagranza o quasi flagranza ex art. 382 c.p.p., in quanto la richiesta d’intervento era avvenuta dopo il rientro della donna in casa.


La decisione della Cassazione

La Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza del GIP, ritenendo pienamente legittimo l’arresto, alla luce di tre punti centrali:

1. Nozione sostanziale di "tracce del reato"

Il concetto di traccia del reato (art. 382 c.p.p.) non è ristretto agli elementi materiali (come oggetti danneggiati o ferite), ma include anche comportamenti, posture, stati emotivi della vittima, purché percepiti con immediatezza dagli operanti (Cass. pen., sez. 5, n. 21494/2021, Toschi).

2. Immediata percezione e nesso logico-temporale

Nel caso concreto, i militari:

  • intervennero a brevissima distanza temporale;

  • constatarono direttamente lo stato fisico ed emotivo della vittima (bagnata e spaventata);

  • trovarono l’indagato ancora presente e in atteggiamento ostile.

Tali circostanze integrano pienamente la condizione di quasi flagranza, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza (Cass., Sez. 4, n. 5349/2020, Civilashvili).

3. Legittimità ex ante

Il giudizio di legittimità dell’arresto va condotto ex ante, sulla base della situazione di fatto al momento dell’intervento, senza richiedere un’esatta ricostruzione cronologica (Cass., Sez. 3, n. 14971/2023, Aliotta).


Principio di diritto

Ai fini della legittimità dell’arresto in quasi flagranza per reato di maltrattamenti in famiglia, è sufficiente la immediata percezione da parte della polizia giudiziaria di elementi oggettivi – anche non materiali – che rivelino con certezza la commissione del reato e il collegamento con l’indagato, pur in assenza di percezione diretta della condotta violenta.


Conclusione

Con questa decisione, la Corte riafferma un principio sostanzialistico: la flagranza non è una fotografia del reato colto sul fatto, ma una categoria dinamica, pensata per consentire un intervento tempestivo, soprattutto in contesti di violenza domestica.

L’interpretazione del GIP, troppo legata a una sequenza formale degli eventi, viene corretta in nome della tutela effettiva delle vittime.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 06/05/2025, (ud. 06/05/2025, dep. 21/05/2025), n.18982

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, pur applicando la custodia la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non convalidava l'arresto disposto dagli operanti di polizia giudiziaria, ritenendo che non sussistesse lo stato di flagranza né quello di "semi flagranza".


2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 380, comma 2, lett. 1 -ter, e 382 cod. proc. pen.


Il ricorrente premette che, verso le 14:00 del giorno 3 gennaio 2025, una pattuglia dei Carabinieri giungeva presso la casa di un'anziana signora la quale, impaurita, riferiva che il figlio l'aveva chiusa fuori dal balcone, al freddo e sotto la pioggia, aggiungendo che era sua intenzione sporgere querela, dal momento che l'episodio rappresentava il culmine di una serie di atteggiamenti aggressivi e violenti, costellati da continue vessazioni psicologiche e minacce di morte, dovuti a rivendicazioni per l'eredità del marito della donna e padre dell'indagato, deceduto nel 2021.


Precisa altresì che, come si desume dal provvedimento impugnato: all'arrivo dei Carabinieri, la donna si presentava bagnata e impaurita; la persona offesa e l'autore erano entrambi nell'abitazione; l'uomo appariva agli occhi degli operatori di polizia giudiziaria visibilmente contrario ad avere un colloquio verbale con la madre.


Di conseguenza, ritenendo di essere in presenza di tracce da cui si desumeva che l'indagato avesse commesso atti di violenza sulla madre immediatamente prima, e quindi in stato di quasi flagranza, i militari provvedevano all'arresto.


Il Giudice per le indagini preliminari, che peraltro nello stesso contesto ha disposto l'applicazione della misura cautelare, pur riconoscendo che i Carabinieri intervennero sul posto "pochissimi minuti dopo la richiesta di intervento", non ha convalidato l'arresto, ritenendo non configurabile la quasi flagranza poiché la persona offesa aveva contattato il servizio di emergenza (112) solo dopo essere rientrata nell'appartamento.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. In rapporto ad una vicenda in cui l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore, Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591, hanno chiarito che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.


3. Tale, però, non è il caso in esame.


Come emerge dal testo dell'ordinanza impugnata e rilevato dal ricorrente, la pattuglia dei Carabinieri intervenne a casa della persona offesa "pochissimi minuti dopo la richiesta di intervento" e l'episodio si pose in una situazione di "continuità" - pertanto, cronologica oltre che logica - con i comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti i quali - specifica in altro punto il provvedimento - riscontrarono che effettivamente la donna aveva ancora gli indumenti bagnati.


Risulta pertanto integrata quella "immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato", in assenza di apprezzamenti e valutazioni, incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443) che rappresenta condizione per la legittimità dell'arresto in "semi flagranza".


4. Di conseguenza, specificato altresì che, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210) e ricordato incidentalmente che la valutazione sulla legittimità dell'arresto va eseguita ex ante, deve ritenersi che, nel caso oggetto del presente giudizio, fossero ravvisabili le tracce di reato maltrattamenti.


L'arresto fu quindi eseguito dalla polizia giudiziaria nel rispetto dell'art. 382 cod. proc. pen,


5. Per le ragioni esposte, la sentenza va annullata nella parte in cui non ha convalidato l'arresto.


Avendo il ricorso ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, ed essendo finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria - sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici -, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323).


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza l'ordinanza di non convalida impugnata perché l'arresto è stato compiuto legittimamente.


Così deciso il 6 maggio 2025


Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2025

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page