L’omicidio commesso con crudeltà comporta l’ergastolo anche se il reo soffre di disturbi caratteriali (Cass. Pen., n. 20185/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 12 apr
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La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. I, n. 20185 del 2018, rappresenta un importante arresto in materia di omicidio aggravato da crudeltà e premeditazione, con particolare rilievo anche per la questione dell’eventuale attenuazione della responsabilità penale derivante da disturbi della personalità dell’imputato.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte ha visto protagonista un uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie con ferocia, colpendola con numerosi fendenti al volto e al corpo, in presenza dei figli minori, dopo aver atteso la donna per ore nei pressi della sua abitazione.
2. Il fatto
Secondo quanto accertato dai giudici di merito, l’imputato aveva premeditato l’omicidio: si era recato con armi da taglio (un coltello da guerra e una roncola), aveva atteso la moglie fuori casa per oltre quattro ore, ed era intervenuto aggredendola non appena l’aveva vista sopraggiungere.
La condotta è stata particolarmente brutale: quindici coltellate, alcune delle quali indirizzate al viso con finalità sfregianti, e la morte sopraggiunta per lesioni al polmone e alla carotide. Tutto ciò in presenza dei figli minori, ai quali la madre, agonizzante, ha avuto solo il tempo di dire di voler loro bene.
3. Le questioni giuridiche
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi principali:
Assenza di perizia psichiatrica nonostante le dedotte fragilità psicologiche;
Insussistenza dell’aggravante della premeditazione, non essendovi prova del momento di insorgenza del proposito omicida;
Esclusione della crudeltà, ritenendo che i colpi inferti al volto non avessero valore autonomo ma fossero strumentali al completamento dell’azione delittuosa.
4. La decisione della Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che:
a) Sulla capacità di intendere e volere
Nonostante l’imputato avesse avviato un percorso psicologico per affrontare la crisi familiare, non è emersa alcuna patologia psichiatrica in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere. Le valutazioni del consulente di parte non sono risultate sufficientemente fondate: l’assenza di anamnesi psichiatrica, di diagnosi formali e di sintomi psicotici ha giustificato la mancata perizia d’ufficio, trattandosi peraltro di un giudizio abbreviato non condizionato.
«Non basta il disagio emotivo per configurare un vizio parziale di mente, è necessaria una vera condizione patologica con rilevanza clinica e incidenza sulle facoltà cognitive e volitive».
b) Sulla premeditazione
La premeditazione è stata confermata in base a:
L’acquisto del coltello avvenuto dieci giorni prima del fatto;
Il possesso delle armi e la lunga attesa della vittima;
La rimozione degli adesivi identificativi dall’auto, la consegna del cellulare ad altri soggetti, e l’annuncio dell’interruzione dell’attività lavorativa, elementi che denotano un piano criminoso ben articolato.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la premeditazione richiede due elementi:
Elemento cronologico: la persistenza del proposito omicida per un apprezzabile lasso di tempo;
Elemento ideologico: la fermezza e la determinazione dell’agente nel portare a termine il delitto.
c) Sulla crudeltà
L’aggravante della crudeltà è stata ritenuta pienamente integrata:
per l’elevato numero di colpi inferti, molti dei quali al volto e non necessari alla causazione della morte;
per la volontà di infliggere sofferenze aggiuntive alla vittima;
per l’effetto devastante sulla psiche dei figli minori, costretti ad assistere all’uccisione della madre.
La Corte ha così ribadito che: «Ai fini della crudeltà non è necessario che l’azione sia rivolta esclusivamente alla vittima, potendo rilevare anche l’effetto indiretto sulle persone presenti, se idoneo a rivelare una particolare malvagità dell’agente».
5. Principi di diritto
La sentenza n. 20185/2018 cristallizza alcuni fondamentali principi:
La perizia psichiatrica non è obbligatoria, specie nel giudizio abbreviato, se non sussistono elementi seri di dubbio sulla capacità dell’imputato;
La crudeltà può essere desunta non solo dalle modalità dell’azione, ma anche dall’intento di provocare sofferenze gratuite o dallo scenario complessivo in cui il delitto è commesso;
La premeditazione si configura non solo nella preparazione materiale, ma nella persistenza nel tempo del proposito omicida, senza ripensamenti.