Indice:
1. Quadro normativo di riferimento
La normativa emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 ha introdotto innanzi alla Corte di cassazione, dapprima, e innanzi alle corti di appello, successivamente, il rito cartolare, non partecipato, per la trattazione scritta dei processi penali. Il rito cartolare in cassazione è stato previsto dall’art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod., ed è stato poi ulteriormente disciplinato con il c.d. d.l. Ristori 2 (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176; il giudizio penale d’appello, non partecipato, è stato invece disciplinato dal c.d. d.l. Ristori-bis (d.l. 9 novembre 2020, n. 149), abrogato in sede di conversione, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base ad esso.
2. Il rito cartolare in appello
Il rito cartolare non partecipato in appello è stato introdotto dall’art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Ristori bis”), che, ai commi da 1 a 6, contemplava una serie di disposizioni per la trattazione e decisione dei giudizi penali d’appello. Come noto, la l. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del primo d.l. “Ristori”, ossia del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha incorporato in sè le norme dei successivi decreti, tra cui anche, per quel che interessa in questa sede, il c.d. d.l. “Ristori-bis”, che è stato contestualmente abrogato, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base (anche) ad esso1. L’incorporazione delle norme del decreto “Ristori-bis” è avvenuta inserendo il testo degli artt. 23 e 24 – sostanzialmente non modificato, se non con l’aggiunta di una disciplina apposita per le impugnazioni con PEC – tra gli articoli 23 e 24 del d.l. Ristori, mediante l’introduzione dei nuovi artt. 23-bis e 23-ter, d.l. n. 137 del 2020. La norma che quindi disciplina, nello specifico, il procedimento cartolare in appello, durante la fase dell’emergenza pandemica, è l’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 176 del 2020 e che riproduce il testo del previgente art. 23 d.l. n. 149 del 2020, contestualmente abrogato, con l’aggiunta, nella parte finale, del nuovo comma 7, che estende le disposizioni all’appello avverso le misure di prevenzione e all’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.2. In base all’art. 1, comma 2, l. n. 176 del 2020, e sulla scorta di quanto espressamente previsto dall’art. 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, a decorrere dal 9 novembre 2020 «…fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire.»
Tanto premesso, la disposizione che rileva in questa sede è quella contenuta al comma 2 dell’art. 23-bis, d.l. cit. a norma del quale: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». Per mera completezza, va qui evidenziato che con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio di appello, la regola. Il nuovo articolo 589-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. citato, prevede infatti che: «[l]a corte provvede sull’appello in camera di consiglio.
Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545»3.
3. Il rito cartolare in Corte di cassazione
La norma iniziale cui riferirsi per la disciplina del rito cartolare, non partecipato, in cassazione, così come previsto dalla normativa emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, è l’art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata il 29 aprile 2020 e modificato, il giorno seguente, dall’art. 3 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (a sua volta convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno n. 70), e, quindi, dall’art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
A decorrere dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), a norma dell’art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione, dalla l. n. 27 del 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. pen., la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale4 ed «[e]ntro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.
La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni». La disposizione in esame, che vedeva quale termine ultimo del periodo emergenziale il 30 giugno 2020 (successivamente prorogato al 31 luglio 2020 e poi ricondotto nuovamente al 30 giugno 20205) è stata sostanzialmente riprodotta dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non modificato, in parte de qua, dalla legge di conversione n. 176 del 2020 ed esso prevede, nella parte che qui rileva, che: «[p]er la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.
La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni….»
La vigenza della disciplina dettata all’art. 23 cit., in ragione del rinvio recettizio mobile contenuto al comma 1, si colloca dal 29 ottobre 2020 fino alla data finale direttamente collegata alla durata dell’emergenza pandemica, che è stata nel tempo prorogata al 31 dicembre 20226.
Per mera completezza, si evidenzia che con la riforma introdotta dal d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150 il rito cartolare non partecipato, già previsto dalla normativa emergenziale, è attualmente la regola anche per il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen, nella sua versione riformulata, che espressamente prevede, al novellato comma 1: «[l]a corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio.
Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»7.
Va peraltro precisato che le modifiche dell’art. 611 cod. proc. pen. operate dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrate in vigore formalmente il 30 dicembre 2022, si sono accompagnate alla proroga della disciplina emergenziale di cui all'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, operata dal comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, sì da condurre ad una apparente coesistenza delle due discipline. Infatti mentre le prime, in un primo tempo differite, come tutte le altre disposizioni della riforma “Cartabia”, dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, sono appunto definitivamente entrate in vigore, in assenza di ulteriori disposizioni transitorie, alla data del 30 dicembre 2022, la entrata in vigore delle seconde è stata così disciplinata, per effetto di emendamenti apportati in sede di conversione del decreto legge suddetto quanto, in particolare appunto, all'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022.
La apparente coesistenza di tali norme, che solo apparentemente potrebbero sembrare di analogo contenuto, ma che in realtà si differenziano su alcuni punti (basti pensare al diverso termine concesso alle parti per poter richiedere la trattazione orale, trattazione che nella normativa emergenziale è agganciata a richiesta da proporsi venticinque giorni prima dell'udienza mentre nel novellato art. 611 cit. è connessa la richiesta da presentarsi entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza), va però risolta, come già sostenuto da alcune letture sul punto, ritenendo che la normativa emergenziale abbia una natura speciale rispetto all'altra sicché è quest'ultima che attualmente appare essere oggetto di concreta applicazione in Corte e lo sarà, per effetto appunto del citato art. 94 in relazione a tutti i ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023; il che significa che la concreta riespansione dell'art. 611 cit. come modificato avverrà soltanto quando, mano a mano, la Corte si occuperà di ricorsi non più proposti entro il 30 giugno 2023 e quindi, tenendo conto dei tempi di fissazione dei giudizi normalmente impiegati, all'incirca intorno alla fine dell'anno 2023.
Fonte: Relazione tematica "Le ricadute processuali derivanti dal mancato o ritardato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte d’appello o presso la Corte di cassazione nella disciplina emergenziale", Rel. n. 13/2023 Roma, 7 marzo 2023, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO.
1
L’art. 1, l. 18 dicembre 2020, n. 176, nel prevedere, al comma 1, che il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge, ha disposto l’abrogazione del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, del d.l. 23 novembre 2020, n. 154 e del d.l. 30 novembre 2020, n. 157, stabilendo, tuttavia che «[r]estano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 15».
2
Formalmente, quindi, l’art. 23 d.l. n. 149 del 2020 è stato in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020 e gli effetti prodotti con esso sono fatti salvi; dal 25 dicembre 2020 è entrato in vigore il nuovo articolo 23-bis d.l. n. 137 del 2020, che riprende e ne riproduce, comunque, il contenuto.
3
Cfr Rel. n. 2/23 del 5 gennaio 2023, “Riforma Cartabia” dell’ufficio del Massimario, pag. 168.
4
Al primo periodo dell’art. 12-ter cit., le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono state sostituite con l’art. 3, lett. e), d.l. n. 28 del 2020, dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale».
5
L’art. 3 d.l. n. 28 del 2020 ha sostituito il termine finale del 30 giugno 2020, previsto in tutto il corpo del testo normativo (e che segna la fine della fase emergenziale n. 2) con il 31 luglio 2020, salvo poi ritornare, in sede di conversione, al 30 giugno 2020, a seguito della soppressione della lettera i) dell’art. 3 d.l. n. 28/30.
6
Le disposizioni che rilevano per la giustizia penale, contenute nella legge di conversione del decretolegge Ristori, hanno efficacia fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35. Tenuto conto che il termine finale è individuato con un rinvio recettizio “mobile” alla scadenza di altro termine contenuto in altra norma, esso, in base all’interpretazione letterale della disposizione, sembra doversi riferire all’unico “termine” cui si fa riferimento nella norma in questione, ossia il termine indicato dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 19 del 2020, dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri (sulle interpretazioni della normativa in parte qua cfr. Rel. n. 87R/20 del 2 novembre 2020 dell’Ufficio del Massimario e, se consentito, Bove, Il processo penale telematico, (a cura di), Giuffrè 2021, pag. 30).
7
Cfr Rel. n. 2/23 del 5 gennaio 2023, “Riforma Cartabia” dell’ufficio del Massimario, pag. 176.