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La partecipazione associativa non si desume da un solo episodio-fine: al giudice del riesame è richiesto un vaglio analitico, non circolare, delle alternative favorevoli (Cass. Pen. n. 29436/2025)

1. Introduzione

La decisione in esame si misura, con riferimento all’art. 74 d.P.R. 309/1990, con una questione assai ricorrente nella prassi giurisprudenziale: fino a che punto un singolo reato-fine può costituire la soglia probatoria idonea a sorreggere la misura cautelare per il delitto associativo?

Il problema si complica quando il giudice del riesame non si confronta adeguatamente con le censure difensive, finendo per costruire un ragionamento tautologico che trae la prova dell’associazione dai reati-scopo e, nello stesso tempo, consolida i reati-scopo presupponendo l’esistenza dell’associazione.

La Corte di legittimità, con l’odierna decisione, riafferma con nettezza il divieto di simile circolarità e richiama i giudici territoriali a un dovere motivazionale rafforzato, specialmente quando l’intraneità viene inferita da un numero esiguo di episodi.


2. I fatti e la vicenda processuale

L’indagata era sottoposta a misura cautelare per l’ipotesi associativa e per tre episodi di cessione di stupefacenti.

In una fase rescindente precedente la Cassazione aveva già segnalato la necessità di una motivazione più articolata.

Il Tribunale del riesame, nuovamente investito, confermava la misura, fondandola sull’asserita partecipazione stabile al sodalizio, desunta dalla presenza in uno degli episodi di cessione e dalla disponibilità di utenze di contatto.

La Suprema Corte annulla l’ordinanza con rinvio limitatamente al capo associativo e a due episodi-fine, ritenendo carente l’argomentazione e viziata da ragionamenti apodittici. Rimane, allo stato, la gravità indiziaria su un terzo episodio.


3. Il nodo metodologico: il ruolo del singolo reato-fine

È principio acquisito che anche un solo reato-scopo possa, in astratto, rivelare l’inserimento stabile nell’organizzazione.

Ma ciò vale soltanto se l’episodio presenti caratteristiche tali da denotare un ruolo intrinseco nelle dinamiche associative: disponibilità di mezzi comuni, costante interlocuzione con i capizona, accesso privilegiato a canali di rifornimento.

In mancanza di tali elementi qualificanti, l’episodio isolato resta sintomo di un concorso episodico, non già della partecipazione continuativa richiesta dall’art. 74.

Ne discende che il giudice, quando voglia fondare la gravità indiziaria su un fatto singolare, deve adottare una motivazione “rafforzata”, capace di sciogliere i dubbi prospettati dalla difesa e di spiegare perché l’alternativa più favorevole (il mero concorso nel reato-fine) non regga al vaglio critico.


4. Il divieto di circolarità argomentativa

La Corte stigmatizza il “corto circuito” logico che si realizza quando la partecipazione viene desunta dalla commissione dei reati-scopo e, simmetricamente, i reati-scopo vengono ritenuti provati assumendo come presupposto l’intraneità dell’agente.

Una simile tautologia tradisce la funzione garantista dell’art. 292 c.p.p., che pretende una scansione logica netta tra l’accertamento della condotta associativa e la verifica dei fatti scopo.

La distinzione non è puramente formale.

Essa costituisce il presidio contro la trasformazione della misura cautelare in una presunzione di colpevolezza, in aperto contrasto con il principio di proporzionalità e con la presunzione di innocenza sancita anche a livello convenzionale.


5. La regola dell’opzione pro reo nelle letture alternative

La pronuncia valorizza altresì la regola secondo cui, in sede cautelare, l’esistenza di due letture ugualmente plausibili impone di preferire quella favorevole all’indagato.

Il canone, spesso evocato ma non sempre applicato, opera come contrappeso alla fluidità della nozione di “gravi indizi di colpevolezza” e contribuisce a mantenere il giudizio cautelare entro i confini della razionalità probatoria.

Il rilievo della decisione va oltre il caso concreto.

Essa richiama i giudici della cautela a un metodo di indagine rispettoso dei principi costituzionali e convenzionali:

  • esigenza di un effettivo confronto dialettico con le deduzioni difensive,

  • distinzione rigorosa tra reato associativo e fatti-fine,

  • motivazione analitica quando la partecipazione venga desunta da un solo episodio.

In una materia ad alta densità repressiva come il traffico di stupefacenti, la tentazione di scivolare dalla prassi operativa del gruppo alla presunzione di intraneità è sempre in agguato.

La decisione offre una lezione di metodo: il giudice del riesame non può indulgere a scorciatoie logiche, né confondere la fisiologia della prassi criminale con la tipicità giuridica dell’associazione.

La partecipazione ex art. 74 non è una deduzione automatica, ma un costrutto argomentativo che deve poggiare su indizi plurimi, coerenti e resistenti al vaglio critico.



Massima

Nel giudizio cautelare su un’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990, il coinvolgimento in un solo reato‑fine può, in astratto, fungere da indizio della partecipazione; ma ciò esige una motivazione particolarmente pregnante, capace di confrontarsi puntualmente con gli elementi contrari dedotti dalla difesa (arco temporale, tenore delle dichiarazioni, presenza effettiva dell’indagato, divario quantitativo degli episodi‑fine) e di evitare circolarità argomentative tra reato associativo e reati‑scopo. In difetto, l’ordinanza va annullata con rinvio.


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