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Rapporti con le autorità giudiziarie straniere e principali questioni in tema di estradizione e MAE

di Andrea Venegoni

Rapporti con le autorità giudiziarie straniere e principali questioni in tema di estradizione e MAE

Indice:

2.2.3. MAE e Brexit


1. “Ne bis in idem” da sentenza di ordinamento straniero

In tema di rapporti tra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri, si segnala una vicenda particolare attinente all’eccezione di violazione del divieto di “ne bis in idem” proposta in un caso in cui l’imputato aveva già subito delle sanzioni dall’ordinamento canonico per gli stessi fatti per i quali è stato giudicato in Italia, trattandosi di reati avvenuti in territorio italiano. Della fattispecie si è occupata Sez. 3, n. 34576 del 18/5/2021, Imp. C., Rv. 282796-01 che ha respinto l’eccezione ribadendo che il divieto di "bis in idem" di cui all’art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione Edu non opera qualora in due Stati diversi vengano instaurati due procedimenti penali nei confronti della stessa persona, riguardanti il medesimo fatto storico, poiché il dato testuale della norma si riferisce a due procedimenti in uno stesso Stato. In particolare, la decisione ha ulteriormente precisato che il "ne bis in idem", non essendo principio generale del diritto internazionale, trova applicazione solo in presenza di convenzioni, ratificate e rese esecutive, vincolanti esclusivamente i Paesi contraenti, nei limiti dell’accordo raggiunto. Di conseguenza, ha ancora affermato la sentenza, il cittadino italiano soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede, giudicato in sede canonica per un reato commesso nel territorio nazionale, può essere sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto, non sussistendo la violazione del principio del "ne bis in idem", compreso quello regolato dall’art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione EDU, non applicabile nei casi di duplice procedimento in due Stati diversi.


2. Mandato d’arresto europeo

2.1. Il d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

L’anno in corso ha portato significative novità in tema di mandato di arresto europeo, la più rilevante delle quali è l’adozione di una normativa nazionale che ha ulteriormente adeguato il nostro ordinamento alla originaria decisione quadro del 2002. Si tratta del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con il quale è stata esercitata la delega di cui all’art. 6 della legge n. 117 del 2019 “per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69”. Tra le novità introdotte con la nuova normativa è necessario rimarcare almeno le seguenti: - il nuovo art. 1 comma 3-ter della legge 69 del 2005, secondo il quale l’Italia non darà esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell’Unione europea abbia sospeso l’attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei princìpi sanciti all’articolo 6, paragrafo l, del trattato sull’Unione europea ai sensi del par. 10 del Considerando del preambolo della decisione quadro; - il nuovo art. 2 secondo cui l’esecuzione del mandato di arresto europeo (hinc, M.A.E.) non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU; - la nuova disciplina dell’esecuzione del M.A.E. emesso a seguito di processo in absentia (art. 6 legge 69 del 2005); - l’eliminazione delle fattispecie di reato con cui la legge n. 69 del 2005 aveva riprodotto i trentadue reati menzionati nella decisione quadro, per i quali non opera il principio di doppia incriminazione, sostituite con un diretto riferimento al testo della decisione quadro (art. 8 legge 69 del 2005); - modifiche ai termini della procedura passiva, e la specifica informazione alla persona interessata della irrevocabilità del consenso; - la radicale riscrittura dell’art. 18 legge 69 del 2005, con la limitazione dei motivi obbligatori di rifiuto a quelli previsti dalla decisione quadro (estinzione del reato per amnistia, ne bis in idem, età minore di anni 14); - la riscrittura dell’art. 18-bis legge 69 del 2005 sui motivi facoltativi di rifiuto; - la trasmissione con modalità telematica degli atti tra gli uffici giudiziari (art. 27-bis legge 69 del 2005). Queste ulteriori, significative novità dimostrano ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, la vivacità del tema ed il suo continuo evolversi, così come, in generale, la vivacità del diritto penale europeo, una materia dove norme e giurisprudenza si intrecciano e si completano come in poche altre, una materia moderna che non può non appassionare lo studioso del diritto penale.


2.2. La giurisprudenza

Sul fronte della giurisprudenza, molte sono, come sempre, le questioni trattate dalla Corte in tema di mandato di arresto europeo nel corso del 2021, ed alcune di esse riguardano proprio la rilevanza nei casi concreti delle suddette modifiche normative.


2.2.1. Motivi di rifiuto

I vari motivi di rifiuto della consegna occupano sempre un posto rilevante nella giurisprudenza sul M.A.E. La prospettazione di un trattamento inumano e degradante nel Paese richiedente è uno dei principali, sebbene la normativa al riguardo sia stata nel corso dell’anno, come già evidenziato, modificata. Infatti, il motivo di rifiuto per il pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti non è più previsto nell’art. 18, ma è ricavabile dal nuovo art. 2 della legge n. 69 del 2005, secondo il quale “L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa”. Sez 6, n. 41075 del 10/11/2021, Sarwari Zahir Khan, Rv. 282120 – 01, ha affermato, a proposito di un M.A.E. esecutivo, che è onere del ricorrente che voglia ottenere un provvedimento di rifiuto della consegna, ex art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005, (e, quindi, prima della riforma del 2021, ma con affermazione di principio che può valere anche nel nuovo quadro normativo) allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto, così, prive dell’indicata attendibilità notizie riportate da un blog di un quotidiano e da un documento di un’associazione politico-culturale nazionale. La Corte di appello è, comunque, tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 10822 del 16/3/2021, Istrate Florin, Rv. 280852-01). Nella specie, la Corte ha ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte EDU del 25 aprile 2017, ric. Rezmives e dell’adozione, da parte dello Stato emittente, di un piano di azione per la rimozione delle rilevate criticità in tema di condizioni carcerarie, il Comitato dei Ministri ha esaminato le modifiche poste in essere, dando atto dei consistenti progressi che, tuttavia, non hanno condotto alla risoluzione definitiva dei problemi strutturali, sì che, dedotta dalla parte la sussistenza di un "serio pericolo" di trattamenti inumani o degradanti, si è ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate. Di un caso particolare di trattamento inumano e degradante, e cioè quello delle condizioni specifiche di detenzione, si occupa Sez. 2, n. 27661 del 13/7/2021, Zlotea Marian, Rv. 281554 – 01, secondo cui, nella valutazione del trattamento che sarà riservato al consegnando, i fattori compensativi - costituiti, congiuntamente, dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività - possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al cd. regime "semiaperto" e non anche nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al cd. regime "chiuso". Sez. 6, n. 22124 del 3/6/2021, Tonuzi, Rv. 281349 – 01, si è invece occupata della consegna di madre di prole di età non superiore a sei anni, affermando che è necessario che l’ordinamento dello Stato richiedente riconosca delle modalità di detenzione assimilabili a quelle interne, tali da escludere che l’interessata possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore. In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l’ordinamento esterno non contempli forme di tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre, secondo modalità comparabili a quelle previste dall’ordinamento interno, si determinerebbe una lesione di diritti fondamentali, previsti sia dalla Costituzione che dalla CEDU, il che imporrebbe il rifiuto della consegna ai sensi dell’art. 2, legge n. 69 del 2005. Comunque, Sez. 6, n. 18126 del 6/5/2021, Scutaru Cornel, Rv. 281305 – 01, ha affermato che, ai fini della decisione sulla consegna per l’estero, l’onere del consegnando di allegare gli elementi e le circostanze idonei a fondare il timore di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, può essere assolto anche nella fase di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione trattandosi di elementi suscettibili di apprezzamento nel merito da parte del giudice di legittimità, in base alla originaria previsione dell’art. 22 legge n. 69 del 2005, applicabile "ratione temporis". In motivazione la Corte ha precisato che, non disponendo la corte di legittimità di poteri istruttori e integrativi, compete pur sempre alla corte d’appello, in sede di annullamento con rinvio, di provvedere alla richiesta di informazioni integrative sul trattamento penitenziario riservato alla persona richiesta in consegna. Secondo Sez. 2, n. 6633 del 17/2/2021, Mokrzycki Yanusz, Rv. 280657 – 01, tuttavia, il motivo di rifiuto della consegna non può basarsi sull’"evidente rischio di violazione dello Stato di diritto" rilevato nello Stato di emissione, posto che - fin tanto che il mandato d’arresto europeo non sia sospeso, ai sensi dell’art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Stato membro – la possibilità di rifiutare la consegna va riconosciuta soltanto "in circostanze eccezionali", in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione accerti, ad esito di una valutazione concreta dello specifico caso, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona richiesta corra, a seguito della consegna, un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali. Nel caso di specie era stato paventato il rischio di violazione dello Stato di diritto rilevato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 in merito alla mancanza di indipendenza della magistratura in Polonia. Sez. 6, n. 9821 dell’11/3/2021, Gazi Karim Goran alias Ghazi Kareem Goran, Rv. 281110-01, ha invece ritenuto che il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna ad altro paese dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che, ivi, il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del "non refoulement" riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status di asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri.

La fattispecie era relativa a mandato processuale emesso dalla Francia. Infine, Sez. 6, n. 1268 del 12/1/2021, Tatar Nicolae, Rv. 280478 – 01, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, ha ritenuto che non costituisca motivo ostativo alla consegna la proposizione da parte del condannato del giudizio di revisione dinanzi alla autorità estera, potendo l’interessato esclusivamente chiedere - ove ne ricorrano i presupposti - che la consegna sia subordinata al rinvio in Italia per l’esecuzione della pena eventualmente ribadita al termine del nuovo giudizio. Come detto, poi, la giurisprudenza ha iniziato a confrontarsi con le novità apportate dal d. lgs 2 febbraio 2021, n. 10 in tema di motivi di rifiuto alla consegna.

Secondo Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari Michele, Rv. 282118 – 01, l’eliminazione, ad opera della suddetta normativa, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo, e secondo Sez. 6, n. 35462 del 23/9/2021, Imp. M., Rv. 282253 – 01, l’intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005 preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata negli indicati commi. Ancora, Sez. 6, n. 25333 del 25/6/2021, Eminovic Emiy, Rv. 281533 – 01, ha affermato che la pronuncia che disponga la consegna precedentemente negata con decisione definitiva non configura violazione del principio del "ne bis in idem" qualora sia intervenuta una modifica della normativa interna applicabile.

La pronuncia si basa, in particolare, proprio sulla abrogazione, successiva al primo rifiuto di consegna, dell’art. 18, lett. p), legge n. 69 del 22 aprile 2005 ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha eliminato l’ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna relativa all’esistenza di prole di età inferiore ai tre anni. Sez. 6, n. 18124 del 6/5/2021, Hathazi Alexandru, Rv. 281271 – 01, ha ritenuto, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato.


2.2.2. Questioni procedurali

Numerose sono, poi, le questioni processuali che si pongono in tema di M.A.E. Il mandato di arresto europeo esecutivo può essere emesso sulla base del mero dispositivo della sentenza, ove questo, secondo la normativa dello Stato richiedente, costituisca titolo esecutivo ancor prima del deposito della motivazione e del passaggio in giudicato della decisione (Sez. 6, n. 14220 del 14/4/2021, Zlotea Marian, Rv. 280878-02).

In particolare, la Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessaria l’allegazione della sentenza di condanna, né è necessario che questa sia irrevocabile. Tuttavia, può essere motivo di non esecuzione il vizio genetico di carenza di motivazione della sentenza straniera che ne è a fondamento. In tal caso, secondo Sez. 2, n. 33558 del 7/9/2021, Bisori Mario, Rv. 281863 – 01, tale vizio è idoneo a determinare la non esecuzione del M.A.E., atteso che l’ambito del controllo sul requisito della non contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato non riguarda solo il dispositivo, ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo. È interessante notare che in motivazione la Corte, decidendo su mandato di arresto europeo disciplinato dalle norme anteriormente vigenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 28 del 2021, ha sottolineato come il principio enunciato si debba considerare riferibile anche alla nuova disciplina di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 10 del 2021, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 6 della legge n. 69 del 2005. In ordine alla cognizione della Corte di cassazione nella procedura sul m.a.e., che può essere adita con l’impugnazione della sentenza della Corte di appello sulla consegna, è stato poi affermato che le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, che costituisce motivo di rifiuto, sono inammissibili nel giudizio di legittimità, in quanto, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074, del 10/11/2021, Huzu Ioan, Rv.282260-01). Sempre a proposito del giudizio di cassazione, Sez. 6, n. 19138 del 12/5/2021, Zbranca Mihai, Rv. 281160-01, ha affermato che, quando si controverta di un m.a.e. esecutivo, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione del mancato rispetto, nel processo svoltosi nello Stato richiedente, delle garanzie previste dall’art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per la cui risoluzione è necessaria un’attività istruttoria, incompatibile con la cognizione attribuita alla Corte di Cassazione che, pur potendo verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, non ha poteri di tipo sostitutivo o integrativo, né istruttori, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna. Una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, poi, si instaura una fase meramente esecutiva nell’ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l’interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis"; la Corte ha, pertanto, ritenuto che, in tale fase, non sussiste l’interesse a proporre il ricorso per cassazione avverso il rigetto di sostituzione della misura coercitiva (Sez. 6, n. 33280 del 6/9/2021, Goldoni Ornello, Rv. 281845-01). Altra questione procedurale riguarda il caso di più mandati nei confronti della stessa persona emessi da diverse autorità dello stesso Stato. In tal caso, Sez. F, n. 30029 del 29/07/2021, Glica Sicu, Rv. 281707 – 01, ha affermato che non si applica la procedura di cui all’art. 20 legge 22 aprile 2005, n. 69, che è relativa alla diversa ipotesi in cui due o più Stati membri abbiano emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona. Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, venendo la persona consegnata, come da art. 23, comma primo, legge n. 69 del 2005, "allo Stato membro di emissione", spetta a quest’ultimo regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti. In tema di termine a difesa nella procedura passiva, Sez. F, n. 29895 del 27/7/2021, Chighini Antonio, Rv. 281706-01, ha affermato che la sua concessione di un termine a difesa va comunque correlata all’esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dall’art. 17, comma 2, della legge n. 69 del 2005. Nella fattispecie, a fronte di traduzione in italiano del mandato di arresto pervenuta solo il giorno dell’udienza, quale ultimo giorno disponibile per decidere sulla consegna, veniva concesso il termine di un’ora per l’esame dello stesso. Anche a seguito della modifica dell’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, poi, Sez. 6, n. 21336 del 26/5/2021, Brocai Massimiliano, Rv. 281509-01, ha ritenuto che il requisito della doppia punibilità costituisce presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, fermo restando che non è necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la ricorrenza della doppia punibilità con riferimento a condotte di contrabbando inquadrabili negli artt. 292 e 294 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, trattandosi di reati depenalizzati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

A proposito di m.a.e. emesso a seguito di condanna definitiva “in absentia”, Sez. 6, n. 18125 del 6/5/2021, Salerno Alessandro, Rv. 281663-01, ha affermato che il mandato va qualificato come esecutivo e non processuale, a nulla rilevando che l’ordinamento francese riconosca in tali casi la possibilità di proporre un giudizio di opposizione, cui può conseguire la rinnovazione del processo.

Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, avendo qualificato il mandato di arresto come processuale, aveva disposto la consegna subordinandola al rinvio dell’interessato in Italia per l’esecuzione della pena all’esito del giudizio di opposizione, anziché accogliere la richiesta difensiva volta ad ottenere il riconoscimento del motivo di rifiuto di cui all’art. 18-bis legge n. 69 del 2005 ai fini dell’esecuzione della pena in Italia. Sez. 6, n. 7275 del 23/2/2021, Delic Carly alias, Rv. 280842-01, sempre a proposito del m.a.e. esecutivo, ha ritenuto che sussistano le condizioni, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, per la consegna di una persona condannata in "absentia" qualora l’interessato abbia volontariamente rinunciato alla partecipazione, ex art.4-bis, par. 1, lett. a) e b) della decisione quadro 2002/584, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia rinunciato a chiedere un nuovo giudizio, ex art.4-bis, par. 1, lett.c), o laddove sia previsto che egli sia espressamente informato del diritto ad essere nuovamente giudicato ex art.4- bis, par. 1, lett.d). In tal senso, si è fatto riferimento a Corte giustizia UE, 10 agosto 2017, Tupikas, C-270/17; Corte giustizia UE, 17 dicembre 2020, TR, C-416/20. In materia poi di garanzie difensive nella procedura passiva, Sez. 6, n. 7025 dell’8/1/2021, Jovanovic Jugoslav, Rv. 280633-01, ha affermato che non è previsto il rispetto di un termine di preavviso per la comunicazione al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto, in quanto l’esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, sicchè nessuna nullità può ravvisarsi nel caso in cui il difensore non si sia posto in condizione di partecipare all’udienza o, quanto meno, di nominare un sostituto. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa rilevando che il difensore, residente in una diversa sede ed essendo stato avvertito tempestivamente dell’arresto del proprio assistito, non si era attivato in alcun modo per partecipare all’udienza. Sez. 6, n. 14220 del 14/4/2021, Zlotea Marian, Rv. 280878-01, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. e 7 CEDU, nella parte in cui non consente la prosecuzione del procedimento con l’applicazione della normativa anteriormente vigente, nei casi in cui sia già stato emesso il mandato di arresto alla data di entrata in vigore della novella, in quanto la scelta di applicare la nuova disciplina ai m.a.e. ricevuti dalla Corte di appello dal 21 febbraio 2021, ovvero a quelli per i quali l’arresto è avvenuto a partire da tale data, non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di legalità.

Sempre in tema di procedura passiva, Sez. 6, n. 10105 del 11/3/2021, Thaler Benno, Rv. 280722-01, ha precisato che la consegna allo Stato emittente del cittadino o di persona residente dello Stato italiano, ai fini dell’esercizio di un’azione penale, è subordinata alla garanzia che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l’emissione di una sentenza esecutiva, in quanto l’espressione "dopo essere stata ascoltata", contenuta nell’art. 19, lett. c) legge 22 aprile 2005, n. 69, va intesa non nel senso che la consegna è finalizzata alla mera audizione, bensì alla celebrazione del giudizio, all’esito del quale il consegnato dovrà rientrare nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Infine, secondo Sez. 1, n. 8521 del 18/12/2020, dep. 2021, Demaj Emanuel, Rv. 280558- 01 la disposizione di cui all’art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace, si riferisce all’ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta.

La Corte ha, così, ritenuto non influente sull’ordine di esecuzione la perdita di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo successivamente alla sua esecuzione.


2.2.3. MAE e Brexit

Anche nell’anno in corso, la situazione venutasi a creare con il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit) è stata oggetto di attenzione della giurisprudenza in materia di m.a.e. Sez. F, n. 34466 del 24/8/2021, Dragos Stefan Damian, Rv. 282036 – 01, ha affermato che, a seguito della entrata in vigore dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020, la decisione sulla esecuzione di un mandato d’arresto emesso dall’autorità giudiziaria del Regno Unito, deve essere assunta applicando le regole previste dall’Accordo e, solo sul piano procedimentale, quanto alle modalità e ai tempi di assunzione della decisione, devono trovare applicazione le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d’arresto europeo, in quanto compatibili. Sez. F, n. 31862 del 19/8/2021, Imp. P., Rv. 282035-01, ha analogamente affermato che le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell’Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002, presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell’applicabilità della decisione quadro, devono essere trattate secondo la disciplina dell’Accordo conseguente al recesso del primo dall’Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957, atteso che, nonostante il principio dell’art. 40, comma 2, legge 69 del 2005, secondo cui le domande per fatti anteriori alla suddetta data sono trattate secondo la disciplna estradizionale, per le domande presentate dopo la fine del periodo di transizione opera, in base al suddetto Accordo tra Regno Unito ed U.E., l’equipollenza della domanda di consegna in base al m.a.e. rispetto alla domanda di estradizione. Intanto, Sez. 6, n. 20183 del 18/5/2021, Moroni Franco, Rv. 281504 – 01, aveva precisato che il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea non legittima il rifiuto della consegna a detto Stato, essendo rimasta vigente la decisione quadro sul m.a.e fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della disposizione transitoria dell’art. 62 dell’Accordo sul recesso concluso il 24 gennaio 2020, e dal 1 gennaio al 30 aprile 2021, come previsto dalla disposizione transitoria dell’art. 632 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito del 24 dicembre 2020.

Nella fattispecie, pertanto, la Corte ha confermato la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente, essendo stato questi arrestato ai fini di consegna l’11 dicembre 2020 e, quindi, nella vigenza dell’art. 62 dell’Accordo sul recesso.


2.2.4. Principio di specialità

In tema di principio di specialità applicato al mandato di arresto europeo, Sez. 6. n. 17609 del 25/3/2021, Jovanovic Djuliano, Rv. 281304-01, ne ha ravvisato la violazione nel caso in cui lo Stato richiedente consegni l’interessato ad uno Stato terzo, in esecuzione di una successiva domanda di estradizione, senza il preventivo assenso da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, sempre che l’interessato non abbia espressamente consentito alla riestradizione o non ricorra taluna delle condizioni contemplate dall’art. 28, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.


3. Estradizione

3.1. Questioni processuali

Nell’anno in corso la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affrontare varie questioni processuali in materia di estradizione.

La prima di cui occorre dar conto riguarda la composizione della Corte d’Appello in materia cautelare. Sez. 6, n 443 del 21/10/2020, dep. 2021, Banjac Ognjen, Rv. 280553 – 01, ha affrontato il problema, affermando che sussiste la competenza funzionale della corte d’appello, in composizione collegiale, a provvedere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell’estradando, con procedura "partecipata" prevista dall’art. 127 cod. proc. pen., sicché è affetta da nullità l’ordinanza adottata "de plano" dal giudice monocratico che sia stato a tanto delegato dal presidente della corte. Sez.6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev Bogomil, Rv. 282256-01, in materia di estradizione per l’estero, e quindi di procedura “passiva”, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all’estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione. Sez. 6, n. 38169 del 05/10/2021, Krasniqi Kujtim, Rv. 282117–01, in tema di estradizione avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse nell’ambito della procedura di consegna, ha invece affermato che è ammesso unicamente il ricorso per cassazione ex art. 719 cod. pen. e non è possibile riqualificare come ricorso l’istanza di riesame erroneamente proposta, quando la stessa non sia redatta da un difensore iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione e non risponda ai requisiti di cui all’art. 311, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen., anche in relazione a termini e formalità di presentazione. Nella fattispecie, pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato presso il tribunale del riesame, anziché presso la corte di appello entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza. Sempre in tema di procedura passiva, e quindi di richiesta allo Stato italiano di estradizione per l’estero, Sez. 6, n. 35273 del 29/04/2021, Krasniqi Kujtim, Rv. 282177 – 01, ha ritenuto che nell’ipotesi in cui la corte di appello, ai sensi dell’art. 704, comma 2, cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative, deve fissare una successiva udienza camerale per l’esame e la discussione delle informazioni pervenute al fine di consentire il contraddittorio tra le parti. In applicazione del principio, pertanto, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l’estradizione in favore della Repubblica del Kosovo, sul rilievo che, una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti, la Corte di appello si era limitata a sciogliere la riserva assunta nella precedenza udienza e ad emettere, senza sentire le parti, l’impugnata sentenza. In tema di applicazione delle misure cautelari nella procedura di estradizione passiva, Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco Eduardo, Rv. 281523 – 01, riprendendo una giurisprudenza piuttosto datata (Sez. 6, n. 846 del 04/03/1991, Rv. 187532), ha affermato che la richiesta ministeriale di applicazione della custodia cautelare, formulata a seguito della decisione favorevole alla consegna nell’ipotesi prevista dall’art. 704, comma 3, cod. proc. pen., non è vincolante per l’autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione, da valutarsi ai sensi dell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug Walther, Rv. 281543 – 02, si è occupata, invece, della partecipazione dell’interessato in videoconferenza all’udienza dinanzi alla Corte di appello, dichiarando, in un caso di estradizione suppletiva, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 710, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell’art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non consente tale adempimento, trattandosi di una possibilità consentita nei soli casi in cui sia espressamente contemplata da accordi internazionali e la cui mancata previsione in via generalizzata rientra nella discrezionalità del legislatore di modulare le modalità di esercizio del diritto di difesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è assicurato dalla facoltà di nominare un difensore di fiducia dinanzi all’organo giurisdizionale procedente nello Stato richiesto e dalla possibilità di rendere dichiarazioni dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine ai fatti relativi alla domanda di estensione dell’estradizione). Sez. 2, n. 15702 del 01/04/2021, Lula Bardh alias Coric Mustafa, Rv. 281121 – 01, ha, invece, ritenuto che il principio di immutabilità del giudice, sancita dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto espressione di un principio generale, è estensibile anche alle decisioni assunte all’udienza camerale celebrata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., tra cui quelle in materia di estradizione, ed, in applicazione del principio, ha annullato la decisione che aveva deliberato sulla richiesta di estradizione sul rilievo che il collegio era in composizione differente rispetto a quella davanti alla quale si era svolta l’udienza con riserva di decisione.

In tema di misure cautelari nel procedimento di estradizione, Sez. 6, n. 18603 del 23/2/2021, Medici Toscano Felipe, Rv. 281095 – 01, ha ritenuto che il termine di tre mesi, di cui all’art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen., decorso il quale la misura cautelare è revocata se la consegna non è stata effettuata, deve computarsi non dal giorno di emissione del provvedimento del Ministero della Giustizia che concede l’estradizione, ma solo da quando esso diventi eseguibile, in seguito alla intervenuta definizione della fase giurisdizionale.


3.2. Estradizione e Brexit

Sempre controverso il tema delle consegne verso il Regno Unito, a seguito del recesso di quest’ultimo dall’Unione Europea (c.d. Brexit), anche in campo estradizionale. Sez. F, n. 31862 del 19/08/2021, imp. P., Rv. 282035 – 01, ha affermato che le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell’Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002, presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell’applicabilità della decisione quadro, devono essere trattate secondo la disciplina dell’Accordo conseguente al recesso del primo dall’Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957, atteso che, nonostante il principio dell’art. 40, comma 2, legge 69 del 2005, secondo cui le domande per fatti anteriori alla suddetta data sono trattate secondo la disciplna estradizionale, per le domande presentate dopo la fine del periodo di transizione opera, in base al suddetto Accordo tra Regno Unito ed U.E., l’equipollenza della domanda di consegna in base al ma.a.e. rispetto alla domanda di estradizione.


3.3. Motivi di rifiuto

3.3.1. Motivi di salute

In tema di estradizione passiva, cioè per l’estero, Sez. 6, n. 33781 del 25/06/2021, PG c. Macchiavelli Luca, Rv. 281934-01, ha stabilito che, ai fini dell’apprezzamento della causa ostativa correlata alle condizioni di salute del soggetto, prevista dall’art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., la Corte di appello non può limitarsi a verificare se nel Paese richiedente i presidi sanitari siano adeguati a far fronte alle esigenze terapeutiche dell’estradando, ma deve tenere conto anche della concreta incidenza negativa che può avere la procedura esecutiva di consegna, per le complicanze patologiche connesse al trasferimento all’estero in sé nonché in rapporto all’esigenza di non interrompere le terapie in atto.


3.3.2. Trattamenti inumani e degradanti

Sez. 6, n. 26742 del 20/04/2021, Akdag Habib, Rv. 281820-01, si è occupata di un’estradizione passiva verso la Turchia, affermando che devono essere valutate in concreto, in relazione al disposto di cui all’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., le condizioni detentive che saranno assicurate al soggetto richiesto, essendo formalmente sospesa in quello Stato, dal luglio 2016, l’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed essendosi ivi riscontrate detenzioni arbitrarie e pratiche di tortura generalizzate all’interno delle strutture penitenziarie, che determinano un livello elevato di rischio di trattamenti inumani e degradanti non limitato ai soli detenuti politici.

Secondo Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili Tamila, Rv. 280709-02, comunque, la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, le circostanze allegate dall’interessato in merito al rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, acquisendo informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione che sarà riservato all’estradando, valutando, oltre alle condizioni generali di detenzione esistenti nelle carceri dello Stato richiedente, anche le condizioni di salute e di età dell’estradando in relazione alle specifiche condizioni di detenzione ed eventualmente richiedendo garanzie in ordine alla possibilità che l’interessato possa continuare ad essere curato nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente. Qualora, invece, risulti a carico dell’estradando la pendenza di un procedimento per reati, diversi da quello per il quale si chiede la consegna, rispetto al quale sussiste il serio rischio di sottoposizione a tortura, la Corte di appello deve acquisire elementi di conoscenza sulla natura delle ulteriori imputazioni ipotizzate a carico dell’estradando, da valutare unitamente all’acquisizione di informazioni aggiornate in ordine alla pratica della tortura nell’ambito del sistema carcerario del paese richiedente (Sez. 6, n. 18122 dell’1/4/2021, Sandu Simranjit Singh, Rv. 281159-01).

Nella specie, si trattava di una richiesta di estradizione verso l’India per reati in materia di stupefacenti a carico di un soggetto, appartenente ad una minoranza separatista, nei cui confronti la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rilevato l’esistenza di un ulteriore procedimento per terrorismo, in relazione al quale doveva ritenersi sussistente il rischio per l’estradando di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in considerazione della mancata ratifica da parte dell’India della convenzione contro la tortura, nonché di quanto riferito da plurime fonti internazionali quali: interrogazione scritta del Parlamento europeo; documento di Human Rights Asia sulla pratica della tortura in India; rapporto della Law Commission of India del 30/10/2017; rapporto del Comitato di vigilanza per i diritti umani sulla tortura in India del 2008.


3.3.3. Violazioni processuali nello Stato richiedente

Sez. 6, n. 26310 del 26/05/2021, Klug Walther, Rv. 281543 – 03, ha ritenuto che la prospettata violazione, da parte della pronunzia emessa dallo Stato richiedente, della regola processuale stabilita dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché del divieto di "reformatio in pejus", non è ostativa a una decisione favorevole alla consegna, in quanto tali regole non attengono alla tutela del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell’imputato, così come riconosciuti nell’ordinamento giuridico italiano. Nella specie si trattava di richiesta di consegna avanzata dal Cile, rispetto alla quale il Trattato di estradizione consente il rifiuto nel solo caso in cui la persona richiesta verrebbe sottoposta "ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi della difesa", ipotesi non riconosciuta in concreto.


3.3.4. Ne bis in idem

Sez. 6, n. 10085 del 14/1/2021, Burca Elena, Rv. 280720-01, ha ritenuto che il divieto di "bis in idem" internazionale operi solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità dello stesso individuo per il medesimo fatto di reato per il quale è stata avanzata la domanda estradizionale. Nella fattispecie, pertanto, la Corte ha ritenuto non ostativa all’estradizione verso la Moldavia, la circostanza che l’estradando fosse già stato tratto in arresto in Francia, nell’ambito di procedura estradizionale emessa per lo stesso reato, e successivamente rimesso in libertà, in ragione del mancato inoltro da parte dello Stato richiedente della documentazione necessaria.


3.3.5. Prescrizione del reato

Sez. 6, n. 5497 del 02/02/2021, Imp. Q., Rv. 280630-01, si è occupata del problema della prescrizione del reato per cui si procede quale motivo di rifiuto, concludendo che le condizioni in presenza delle quali procedere alla consegna devono essere valutate al momento della presentazione della domanda, sicché la disposizione introdotta dall’art.8, comma 1, della Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall’Italia con legge 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale non è più motivo di rifiuto l’intervenuta prescrizione del reato secondo la legislazione dello Stato richiesto, si applica anche ai procedimenti estradizionali riguardanti reati commessi prima della suddetta modifica normativa. In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina in materia di estradizione contiene disposizioni di carattere processuale alle quali non si adattano gli istituti di carattere sostanziale dell’ordinamento, se non nei limiti di rilevanza riconosciuti dalle norme pattizie.


3.3.6. Allontanamento dalla famiglia

La situazione di difficoltà e di disagio derivante dall’allontanamento dell’estradando dalla sua famiglia radicata in Italia, invece, non integra alcuna delle condizioni ostative all’estradizione previste dall’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la valutazione demandata alla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. (Sez. 6, n. 8078 del 9/2/2021, Olgesashvili Tamila, Rv. 280709-01).


3.4. Estradizione del cittadino o di cittadini UE

Tema assai delicato è quello della estradizione da parte di uno Stato di propri cittadini. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari Abramina, Rv. 281694-01, in tema di estradizione “passiva”, e quindi per l’estero, ha ritenuto che sia consentita l’estradizione del cittadino italiano richiesta sulla base dell’art.6 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, trattandosi di una possibilità espressamente contemplata in conformità all’art. 26 della Costituzione che ammette l’estradizione del cittadino quando sia prevista dalle convenzioni internazionali, salva restando la possibilità del rifiuto facoltativo della consegna sulla base di una valutazione discrezionale demandata all’organo di governo e sottratta alla deliberazione dell’autorità giudiziaria. Nel caso, invece, di estradizione di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea verso un Paese terzo, Sez. 6, n. 26310 del 26/5/2021, Klug Walther, Rv. 281543-01, ha ritenuto che sussiste l’obbligo di informare lo Stato membro della richiesta di estradizione solo ove la persona di cui è reclamata la consegna soggiorni di fatto nel territorio dell’Unione nel momento in cui la richiesta è presentata, e non quando si trovi al di fuori di tale spazio territoriale perché già materialmente consegnata allo Stato richiedente, in quanto destinataria di un precedente provvedimento definitivo di estradizione. La fattispecie era relativa ad un cittadino di nazionalità tedesca, già estradato in Cile, nei cui confronti veniva attivata una procedura estradizionale suppletiva per altro fatto di reato.


3.5. Estradizione condizionata e suppletiva

Nell’anno in corso anche le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di occuparsi di estradizione, occupandosi di un caso particolare per il quale si rinvia anche all’apposito contributo in altra parte di questa rassegna. In sostanza, e molto in sintesi ai fini di questa sezione, si trattava di stabilire se, richiesta dall’Italia una prima estradizione ad uno Stato che non ammette nel proprio sistema la pena perpetua (e quindi in un caso di estradizione attiva), e da quest’ultimo concessa senza alcuna condizione espressa, ma con il solo con il vincolo della riconsegna del soggetto al termine del processo, e chiesta poi dall’Italia una seconda estradizione suppletiva dello stesso soggetto per altro reato, alla quale il Paese richiesto applicava la espressa condizione di non applicazione dell’ergastolo, quest’ultima condizione potesse applicarsi, eventualmente anche in sede esecutiva, anche alla prima consegna, sebbene in occasione di essa non espressamente prevista. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 30305 del 25/03/2021, De Falco, Rv. 281558-01), hanno concluso nel senso che la condizione, posta, in accoglimento di una domanda di estensione dell’estradizione, dallo Stato richiesto, di commutazione della pena dell’ergastolo in pena temporanea, non opera con riguardo ad altra pena dell’ergastolo - oggetto di cumulo con la prima - irrogata in diverso procedimento per il quale sia stato, in precedenza, emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.


3.6. Poteri del giudice

Sempre controversa è la valutazione che il giudice italiano può e deve compiere sui gravi indizi del reato nella procedura passiva. Sez. 6, n. 25526 del 03/06/2021, Mezini Artan, Rv. 281534-01, a proposito di una estradizione esecutiva per l’estero, proposta dalle autorità albanesi, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ha affermato che è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero, in quanto l’adesione alla convenzione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti e l’impegno a riconoscere la validità ed efficacia delle rispettive sentenze.


3.7. Principio di specialità

Sui rapporti tra mandato di arresto europeo ed estradizione, che possono incidere anche sul principio di specialità, Sez. 6, n. 17609 del 25/03/2021, Jovanovic Djuliano, Rv. 281304- 01, ha ravvisato la violazione di quest’ultimo, trattando di una questione in tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui lo Stato richiedente consegni l’interessato ad uno Stato terzo, in esecuzione di una successiva domanda di estradizione, senza il preventivo assenso da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, sempre che l’interessato non abbia espressamente consentito alla riestradizione o non ricorra taluna delle condizioni contemplate dall’art. 28, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Secondo Sez. 3, n. 16355 del 11/01/2021, Provini Luigi, Rv. 281007-01, poi, in tema di estradizione dall’estero, è legittimo disporre una misura cautelare personale in relazione a reati anteriori alla consegna, coperti dal principio di specialità, per cui sussistano gravi indizi di colpevolezza onde chiedere l’estensione ad essi dell’estradizione, ma l’esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura resta sospesa fino alla concessione dell’estradizione da parte dello Stato richiesto.


Indice delle sentenze citate Sentenze della Corte di cassazione

Sez. 6, n 443 del 21/10/2020, dep. 2021, Banjac Ognjen, Rv. 280553 – 01 Sez. 1, n. 8521 del 18/12/2020, dep. 3/3/2021, Demaj Emanuel, Rv. 280558-01 Sez. 6, n. 7025 dell’8/1/2021, Jovanovic Jugoslav, Rv. 280633-01 Sez. 3, n. 16355 del 11/01/2021, Provini Luigi, Rv. 281007 – 01 Sez. 6, n. 1268 del 12/1/2021, Tatar Nicolae, Rv. 280478 – 01 Sez. 6, n. 10085 del 14/1/2021, Burca Elena, Rv. 280720-01 Sez. 6, n. 5497 del 02/02/2021, Imp. Q., Rv. 280630 – 01 Sez. 6, n. 8078 del 9/2/2021, Olgesashvili Tamila, Rv. 280709-01 Sez. 6, n. 8078 del 9/2/2021, Olgesashvili Tamila, Rv. 280709 – 02 Sez. 2, n. 6633 del 17/2/2021, Mokrzycki Yanusz, Rv. 280657 – 01 Sez. 6, n. 18603 del 23/2/2021, Medici Toscano Felipe, Rv. 281095 – 01 Sez. 6, n. 7275 del 23/2/2021, Delic Carly alias, Rv. 280842-01 Sez. 6, n. 9821 dell’11/3/2021, Gazi Karim Goran alias Ghazi Kareem Goran, Rv. 281110-01 Sez. 6, n. 10105 del 11/3/2021, Thaler Benno, Rv. 280722-01 Sez. 6, n. 10822 del 16/3/2021, Istrate Florin, Rv. 280852-01 Sez. 6, n. 17609 del 25/3/2021, Jovanovic Djuliano, Rv. 281304-01 Sez. U, n. 30305 del 25/3/2021, De Falco, Rv. 281558 – 01 Sez. 2, n. 15702 del 1/4/2021, Lula Bardh alias Coric Mustafa, Rv. 281121 – 01 Sez. 6, n. 18122 dell’1/4/2021, Sandu Simranjit Singh, Rv. 281159-01 Sez. 6, n. 14220 del 14/4/2021, Zlotea Marian, Rv. 280878-01, Sez. 6, n. 14220 del 14/4/2021, Zlotea Marian, Rv. 280878-02 Sez. 6, n. 26742 del 20/04/2021, Akdag Habib, Rv. 281820 – 01 Sez. 6, n. 35273 del 29/04/2021, Krasniqi Kujtim, Rv. 282177 – 01 Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari Abramina, Rv. 281694 – 01 Sez. 6, n. 18125 del 6/5/2021, Salerno Alessandro, Rv. 281663-01 Sez. 6, n. 18124 del 6/5/2021, Hathazi Alexandru, Rv. 281271 – 01 Sez. 6, n. 18126 del 6/5/2021, Scutaru Cornel, Rv. 281305 – 01, Sez. 6, n. 19138 del 12/5/2021, Zbranca Mihai, Rv. 281160-01 Sez. 6, n. 20183 del 18/5/2021, Moroni Franco, Rv. 281504 – 01 Sez. 3, n. 34576 del 18/5/2021, Imp. C., Rv. 282796 - 01 Sez. 6, n. 21336 del 26/5/2021, Brocai Massimiliano, Rv. 281509 - 01 Sez. 6, n. 26310 del 26/5/2021, Klug Walther, Rv. 281543 - 01 Sez. 6, n. 26310 del 26/5/2021, Klug Walther, Rv. 281543 – 02 Sez. 6, n. 26310 del 26/5/2021, Klug Walther, Rv. 281543 – 03 Sez. 6, n. 22124 del 3/6/2021, Tonuzi, Rv. 281349 – 01 Sez. 6, n. 25526 del 3/6/2021, Mezini Artan, Rv. 281534 – 01 Sez. 6, n. 23252 del 4/6/2021, De Francesco Eduardo, Rv. 281523 – 01 Sez. 6, n. 25333 del 25/6/2021, Eminovic Emiy, Rv. 281533 – 01 Sez. 6, n. 33781 del 25/6/2021, PG c. Macchiavelli Luca, Rv. 281934 – 01 Sez. 2, n. 27661 del 13/7/2021, Zlotea Marian, Rv. 281554 – 01 Sez. F, n. 29895 del 27/7/2021, Chighini Antonio, Rv. 281706-01 Sez. F, n. 30029 del 29/7/2021, Glica Sicu, Rv. 281707 – 01 Sez. F, n. 31862 del 19/8/2021, Imp. P., Rv. 282035-01 Sez. F, n. 34466 del 24/8/2021, Dragos Stefan Damian, Rv. 282036 – 01 Sez. 6, n. 33280 del 6/9/2021, Goldoni Ornello, Rv. 281845-01 Sez. 2, n. 33558 del 7/9/2021, Bisori Mario, Rv. 281863 – 01 Sez. 6, n. 35462 del 23/9/2021, Imp. M Rv. 282253 – 01 Sez. 6, n. 38169 del 5/10/2021, Krasniqi Kujtim, Rv. 282117 – 01 Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev Bogomil, Rv. 282256 – 01 Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari Michele, Rv. 282118 – 01 Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu Ioan, Rv. 282260-01 Sez 6, n. 41075 del 10/11/2021, Sarwari Zahir Khan, Rv. 282120 – 01













Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ufficio del Massimario Rassegna della giurisprudenza di legittimità Gli orientamenti delle Sezioni Penali Anno 2021 VOLUME II

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