Reati associativi e fornitura di SIM intestate a terzi: confermata la misura cautelare per supporto logistico al sodalizio (Cass. Pen. n. 11174/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 1 apr
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Con la sentenza n. 11174/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di C., confermando la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame dell’Aquila.
L’indagata è ritenuta partecipe dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per aver fornito in modo continuativo SIM telefoniche intestate a terzi ignari, utilizzate dai sodali per eludere i controlli investigativi.
Il fatto
C. era stata raggiunta da misura cautelare in carcere con l’accusa di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990. In qualità di dipendente di un negozio di telefonia, avrebbe indebitamente attivato SIM intestate a ignari clienti per fornirle al capo del sodalizio, Shaban Iseni, e agli altri affiliati. Il suo ruolo sarebbe consistito anche nel fornire consigli per evitare i controlli della Polizia e nel riferire informazioni riservate sulle indagini in corso.
La difesa ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostenendo la natura occasionale dei contatti con Iseni, l’assenza di consapevolezza dell’appartenenza all’associazione e la cessazione dell’impiego nel settore telefonico da diversi mesi.
La decisione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che:
Il reato associativo è a forma libera e può realizzarsi attraverso qualsiasi apporto concreto e apprezzabile al sodalizio, anche per un periodo limitato.
Le intercettazioni telefoniche e ambientali, insieme alla documentazione sull’attivazione delle SIM, dimostrano la consapevole e continuativa collaborazione di C. all’organizzazione criminale.
L’esistenza di rapporti fiduciari con il capo del sodalizio e la presenza documentata nel "covo" operativo rafforzano il quadro indiziario.
Le dichiarazioni della ricorrente, che ha ammesso in parte il proprio coinvolgimento, risultano coerenti con gli elementi raccolti.
La pericolosità attuale non è esclusa dalla cessazione del lavoro nel negozio di telefonia, poiché permane il rischio concreto di reiterazione del reato in forme diverse.
Il principio di diritto
In tema di reati associativi, la partecipazione può consistere anche in attività secondarie ma continuative e funzionali al mantenimento del sodalizio, come la fornitura di strumenti di comunicazione intestati a terzi.
L’interruzione della specifica attività lavorativa non esclude automaticamente la pericolosità sociale, specie in presenza di un contributo consapevole e fiduciario.