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Reati sessuali: Pene accessorie obbligatorie anche in caso di pena sospesa.

a cura della dott.ssa Alessia Ciccarelli.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 aprile – 18 giugno 2021, n. 23940

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in argomento, ha affermato che le pene accessorie previste dall’art. 609 nonies c.p., commi 1 e 2, stante l’espressa previsione legislativa, sono sempre obbligatorie, anche in caso di applicazione concordata della pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale dell’art. 445 c.p.p..

Nello specifico, la Corte ha sostenuto che "in caso di reati di violenza sessuale, l’art. 609-nonies c.p. deroga alla regola generale di cui all’art. 445 c.p.p., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate" (ex multis: Sez. III, n. 20292 del 28/05/2012; Id. n. 17189 del 02/03/2016; Id., n. 17189 del 02/03/2016; Id. n. 40679 del 01/07/2016,. Id., n. 25795 del 01/07/2016, Id., n. 7163 del 23/11/2018).




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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 aprile – 18 giugno 2021, n. 23940
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