
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 3572 del 12 febbraio 2025, ha ribadito importanti principi in materia di responsabilità negli incidenti stradali, con particolare riferimento alla presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli e alla rilevanza della precedenza di fatto.
Il caso: scontro tra veicoli e presunzione di responsabilità
Il caso trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel 2001, in cui un motocarro, condotto da Li.Me., si era scontrato con un’autovettura Fiat Croma guidata da Di.Vi. Il conducente del motocarro, Me.An., era deceduto nell’incidente, e i suoi eredi avevano convenuto in giudizio il conducente dell’auto e la compagnia assicurativa UNIPOLSAI per ottenere il risarcimento dei danni.
Sia il Tribunale di Matera che la Corte d’Appello di Potenza avevano rigettato la domanda, ritenendo esclusivamente responsabile il conducente deceduto per non aver rispettato il segnale di stop. Contro tale decisione gli eredi di Me.An. hanno proposto ricorso per Cassazione.
Il principio di diritto: valutazione della responsabilità e la presunzione di colpa
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, riaffermando i seguenti principi:
Presunzione di colpa reciproca - In caso di scontro tra veicoli, l’art. 2054, comma 2, c.c., impone che la responsabilità sia presunta in capo a entrambi i conducenti, a meno che uno di essi non dimostri di aver rispettato le regole del codice della strada e che l’incidente sia stato causato esclusivamente dall’altro.
Superamento della presunzione - La presunzione di colpa può essere superata solo con prova rigorosa dell’esclusiva responsabilità dell’altro conducente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente valutato le risultanze della consulenza tecnica, rilevando che il conducente deceduto non aveva rispettato la precedenza e aveva posto in essere più violazioni del codice della strada.
Precedenza di fatto e prudenza nella guida - La Cassazione ha ribadito che la precedenza di fatto può essere invocata solo se il conducente sfavorito si è immesso nell’incrocio con un margine di sicurezza tale da non creare pericolo. La Corte ha chiarito che la mera anticipazione temporale dell’attraversamento non esime il conducente dal dovere di assicurarsi di poter attraversare senza rischi per sé e per gli altri.
Chiarezza sulle regole della circolazione
La decisione della Cassazione assume particolare rilievo in quanto conferma l’orientamento secondo cui, nei casi di scontro tra veicoli, la responsabilità non può essere esclusa sulla base di una generica presunzione di precedenza, ma deve essere accertata con un’analisi rigorosa della dinamica dell’incidente.
Inoltre, la sentenza sottolinea che le manovre di emergenza adottate dal conducente favorito (come frenate o sterzate per evitare l’impatto) possono costituire elemento di prova della mancata osservanza delle regole da parte dell’altro conducente.
La sentenza integrale
FATTI DI CAUSA
1. In data 26 novembre 2001 si verificava un sinistro stradale fra il motocarro condotto da Li.Me. e l'autovettura Fiat Croma condotta da Di.Vi., all'esito del quale il Me.An. decedeva.
1.1. Pertanto, An.An., Me.An., Me.Ni., Francesco Me.An. e Me.Ma., in qualità di eredi di Li.Me., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Matera Di.Vi., affinché, previo accertamento della sua responsabilità esclusiva, o perlomeno concorrente, nella causazione del sinistro, fosse condannato, in solido con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa (già Fondiaria-SAI Spa, a sua volta incorporante la Fondiaria Ass.ni Spa), sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento dei danni tutti patiti, jure proprio e jure hereditario.
Si costituiva, resistendo, la UNIPOLSAI, mentre il Di.Vi. rimaneva contumace.
1.2. Con sentenza n. 26/2012 del 18 gennaio 2021 il Tribunale di Matera rigettava la domanda attorea.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi Me.An.; si costituiva, resistendo al gravame, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa
2.1. Con sentenza n. 208/2022 del 24 marzo 2022 la Corte di Appello di Potenza rigettava l'appello.
3. Avverso tale sentenza gli eredi Me.An. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Le altre parti restano intimate.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e 141 codice della strada, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, entrambi rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.".
Lamentano che la Corte di Appello di Potenza, nel confermare la sentenza del Tribunale, avrebbe violato l'art. 2054 cod. civ. e l'art. 141 del codice della strada, là dove ha escluso la responsabilità di Di.Vi., senza accertare se anch'egli fosse attenuto alle regole del codice della strada.
Deducono che la corte di merito ha ritenuto esistente la responsabilità esclusiva di Li.Me., sebbene fosse stato accertato in causa che anche il Di.Vi. aveva tenuto una condotta non esente da responsabilità, dato che, approssimandosi all'incrocio già impegnato dal Me.An., non avrebbe né debitamente rallentato né adeguatamente frenato, stante il cattivo funzionamento dell'impianto frenante.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. in presenza di cd. doppia conforme, con conseguente violazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., ora art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.
1.2. Inoltre, la censura, fondata sulla prospettata violazione o falsa applicazione di legge, è inammissibile in quanto non si correla affatto con la motivazione dell'impugnata sentenza (Cass., 8036/2020; Cass., Sez. Un., 7074/2017, in motivazione).
Dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta infatti: a) che la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di prime cure, ha esaminato le condotte di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro; b) che la Corte d'Appello ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, dalla quale è emerso che, nell'occorso, il Di.Vi. stava viaggiando nel rispetto del limite di velocità e, avvistato il veicolo antagonista, aveva frenato e deviato a sinistra, tentando di evitare la collisione, mentre il Me.An. non aveva rispettato la precedenza imposta dal segnale di stop, "con plurime violazioni al codice della strada" (v. p. 5 dell'impugnata sentenza).
Pertanto, nel confermare la sentenza di prime cure, la corte territoriale: a) ha pronunciato conformemente agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass., 19/12/2024, n. 33483; Cass., 20/3/2020, n. 7479; Cass., 12/3/2020, n. 7061; Cass., 08/01/2016, n. 124); b) ha svolto motivate valutazioni sulla dinamica del sinistro, in relazione alle risultanze probatorie acquisite a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio: l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, alla condotta di marcia dei veicoli ed a tutte le altre concrete circostanze del caso, costituisce un giudizio di mero fatto, il quale rimane sottratto al sindacato di legittimità, se - come nel caso di specie - il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista sia logico che giuridico (Cass., 15/06/2016, n. 12370).
2. Parimenti inammissibile è l'ulteriore censura che compone il motivo, con cui gli odierni ricorrenti deducono che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere perlomeno il concorso di colpa del Di.Vi., che non avrebbe rallentato, sebbene il Me.An. avesse già superato la linea di mezzeria ed impegnato l'incrocio e si trovasse quindi in una situazione di cd. precedenza di fatto.
2.1. La censura si limita infatti a ribadire doglianze già svolte in appello e trascura che la corte territoriale ha espressamente richiamato il principio di diritto secondo cui "l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di intersezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. In altri termini, la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna" (Cass., n. 53304/2016 e la recente Cass., 18/01/2024, n. 1992).
Inoltre, nel rilevare che è il conducente che ha l'obbligo di dare la precedenza a dover osservare la massima prudenza e diligenza nell'attraversare l'incrocio, la corte potentina ha pronunciato in sostanziale conformità all'ulteriore principio, espresso di recente da questa Suprema Corte ed al quale si intende qui dare continuità, secondo cui "La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo" (Cass., n. 1992/2024, cit.).
Con ciò si intende significare, in altre parole, che il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado; né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2025.