Detenzione domiciliare: illegittimo il diniego di uscita senza verifica delle esigenze essenziali (Cass. Pen. n. 11348/26)
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Massima
In tema di detenzione domiciliare, è affetto da motivazione meramente apparente — e quindi da violazione di legge — il provvedimento che neghi l’autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per soddisfare esigenze primarie (alimentari e sanitarie), qualora il magistrato di sorveglianza ometta di verificare in concreto la praticabilità di modalità alternative di approvvigionamento, soprattutto in presenza di una lacuna del provvedimento genetico in ordine alla disciplina dei bisogni essenziali del detenuto.
Il commento
L’eccezionalità dell’autorizzazione ad assentarsi dal domicilio, prevista dall’art. 284 c.p.p. e richiamata dall’art. 47-ter ord. pen., deve essere valutata in concreto e in relazione al contenuto delle prescrizioni imposte con il provvedimento ammissivo della misura.
Ne consegue che, qualora tale provvedimento non disciplini le modalità di soddisfacimento dei bisogni primari del detenuto, il giudice non può limitarsi a negare l’autorizzazione richiesta, ma deve previamente verificare e regolare le modalità alternative di approvvigionamento; in difetto, la motivazione del diniego si risolve in una formula apparente.
La Corte muove dalla qualificazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza quale atto incidente sull’assetto della libertà personale.
Ne discende la sua ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché l’obbligo di una motivazione non meramente apparente.
Viene così confermato l’orientamento secondo cui anche le prescrizioni relative alle misure alternative — e le loro modifiche — sono soggette a un sindacato di legittimità pieno sotto il profilo della violazione di legge, ivi compreso il vizio di motivazione inesistente o apparente (Cass., Sez. 1, n. 34727/2024; Cass., Sez. 1, n. 7364/2025).
Il punto centrale della pronuncia risiede nell’individuazione di una carenza originaria del provvedimento che ha disposto la detenzione domiciliare.
La Corte osserva come tale provvedimento non contenesse alcuna disciplina in ordine alle modalità con cui il detenuto avrebbe potuto procurarsi:
beni alimentari
risorse sanitarie
Questa omissione assume rilievo decisivo. In assenza di una regolamentazione preventiva, le istanze di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio non possono essere considerate mere deroghe al regime restrittivo, ma costituiscono l’unico strumento attraverso cui il soggetto può soddisfare esigenze essenziali di vita.
Alla luce di tale premessa, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela inadeguata.
Il magistrato di sorveglianza ha infatti fondato il diniego su affermazioni generiche:
la possibilità di approvvigionamento alternativo
l’assenza di condizioni eccezionali
esigenze di controllo e prevenzione
Tuttavia, tali affermazioni non risultano supportate da alcuna verifica concreta. In particolare, il giudice:
non accerta l’effettiva praticabilità di sistemi alternativi (ad esempio, consegna a domicilio)
non considera la situazione personale del detenuto (anziano, invalido, privo di rete familiare)
non si confronta con i precedenti provvedimenti autorizzativi già concessi
Ne deriva una motivazione meramente assertiva, che presuppone la risoluzione di questioni decisive senza dimostrarla.
In tal senso, la Corte ribadisce il principio secondo cui integra violazione di legge la motivazione che ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo — se considerato — a determinare un diverso esito del giudizio (Cass., Sez. 1, n. 15759/2025; Cass., Sez. 5, n. 1861/2022).
La pronuncia non mette in discussione il principio consolidato secondo cui l’autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per esigenze di vita ha carattere eccezionale e deve essere valutata con particolare rigore (Cass., Sez. 5, n. 27971/2020).
Tuttavia, ne precisa il corretto ambito applicativo.
Il rigore valutativo non può operare in astratto, ma deve essere coordinato con il contenuto concreto delle prescrizioni imposte. Se queste ultime non garantiscono in alcun modo il soddisfacimento dei bisogni essenziali, il diniego dell’autorizzazione si traduce in una compressione irragionevole della libertà personale e delle condizioni minime di vita del detenuto.
5. La funzione integrativa del giudice di sorveglianza
La Corte attribuisce al magistrato di sorveglianza una funzione non meramente negativa (di controllo), ma anche integrativa.
In presenza di una lacuna nel provvedimento genetico, il giudice:
deve verificare le modalità concrete di soddisfacimento dei bisogni essenziali
può individuare soluzioni alternative (consegna, terzi, modalità controllate)
ovvero autorizzare uscite limitate e rigorosamente disciplinate
Il diniego puro e semplice, privo di tale verifica, si pone in contrasto con il sistema normativo.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. I, ud. 8 gennaio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11348
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 15 settembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di A. M., condannato in espiazione di pena detentiva ammesso alla detenzione domiciliare, istanza avente ad oggetto l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domestica nei giorni 16 e 19 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per recarsi presso un determinato supermercato ubicato in (OMISSIS) per poter provvedere al proprio approvvigionamento alimentare, nonché ad assentarsi ogni martedì e venerdì dal suddetto domicilio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per la stessa ragione.
A ragione del provvedimento è stata posta la valutazione di sostanziale genericità dell'istanza, in quanto l'autorizzazione all'uscita dal domicilio, avente carattere derogatorio ed eccezionale rispetto all'ordinaria restrizione connessa alla detenzione domiciliare, avrebbe potuto rilasciarsi solo allorquando fossero state accertate precise condizioni, ritenute non dimostrate nel caso in esame.
2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M. chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 284 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione.
Premesso che M. è persona celibe, senza figli, settantenne, invalido civile, si evidenzia da parte della difesa che il condannato era stato già autorizzato in tre occasioni precedenti ad assentarsi dal domicilio per provvedere alla spesa dei generi necessari al suo sostentamento alimentare e dei farmaci pure occorrenti presso un determinato esercizio ubicato nella frazione (OMISSIS), luogo in cui è allocata anche la sua dimora: di conseguenza, nel rispetto degli artt. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e 284 cod. proc. pen., la determinazione di non consentirgli di fruire dell'autorizzazione necessaria per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita costituisce un esito privo di effettiva motivazione e tale da violare la disciplina suindicata.
La difesa ha contestato anche l'argomento svolto dal Tribunale di sorveglianza in merito alla sua collocazione in detenzione domiciliare in quanto non in condizioni di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, puntualizzando che M., dopo aver fruito dell'affidamento in prova e, trascorsi poi otto giorni di penosa detenzione inframuraria, era stato destinatario della misura alternativa della detenzione domestica per espiare il residuo di pena di mesi dieci, giorni dieci della pena anni tre, mesi quattro di reclusione irrogatagli per il delitto di naufragio, residuo risultato non eseguito.
Il diniego di autorizzazione oggetto di impugnazione, per la difesa, finisce per impedire al detenuto domiciliare di approvvigionarsi di beni necessari per soddisfare le sue indispensabili esigenze di vita, dal momento che, per un verso, in (OMISSIS) non esiste la possibilità di ottenere i beni stessi ordinandoli on line con la consegna a domicilio e, per altro verso, nessuna spiegazione, al di là di una formula di stile, è stata fornita circa il pericolo insito nel fatto che il detenuto domiciliare non potrebbe essere controllato, laddove il Magistrato di sorveglianza ben avrebbe potuto e dovuto predisporre tali controlli, peraltro in un ambiente, quello dell'isola di (OMISSIS), non inquinato da particolari contesti criminali.
3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il, pur ammissibile, ricorso, in quanto il provvedimento Impugnato è il motivato esito della valutazione compiuta dal Magistrato di sorveglianza in merito alla rigorosa verifica delle indispensabili esigenze di vita a cui le autorizzazioni ad assentarsi dal luogo di detenzione domestica vanno condizionate, potendo M. provvedere altrimenti al conseguimento dei beni necessari al suo mantenimento.
4. La difesa di M. ha rassegnato memoria di replica con cui, riportandosi al ricorso, segnala che, di recente, il 18 novembre 2025, la Corte di cassazione, nel procedimento contraddistinto dal n. 28310/2025 R.G., ha accolto una precedente impugnazione proposta da M. annullando un'ordinanza simile emessa sempre dal Magistrato di sorveglianza di Messina.
Considerato in diritto
1. L'impugnazione è fondata e va accolta nei sensi che seguono.
2. Il Magistrato di sorveglianza ha motivato il diniego di autorizzazione evidenziando la carenza delle necessarie condizioni, in particolare l'accertamento dell'assoluta impossibilità del condannato di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita, l'accertamento di una situazione non preordinata all'elusione delle prescrizioni connotanti la misura alternativa, la compatibilità dell'autorizzazione con la tutela delle esigenze specialpreventive, per scongiurare il rischio della reiterazione di attività criminose, e la possibilità di controllo continuativo della condotta del detenuto domiciliare, in relazione al suo contesto ambientale, così da escludere contatti del condannato con l'ambiente criminale.
Queste condizioni, secondo il Magistrato di sorveglianza, non ricorrono nel caso in esame, dal momento che la serie di autorizzazioni richieste si profila incompatibile con lo svolgimento della misura a cui è stato ammesso, mentre le esigenze di acquisto dei prodotti necessari per i suoi bisogni essenziali avrebbero potuto essere soddisfatte con la consegna a domicilio di quanto necessario.
3. Posti questi dati, si deve considerare che lo statuto normativo disciplinante il provvedimento in esame si reperisce primariamente nel disposto dell'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., a mente del quale nel corso della detenzione domiciliare le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato sorveglianza, e nel disposto dell'art. 69, comma 7, Ord. pen., secondo cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche relative alla detenzione domiciliare (come all'affidamento in prova al servizio sociale) con decreto motivato.
3.1. L'impugnazione avverso il provvedimento di modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare, come dell'affidamento in prova, viene individuata nel ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto provvedimento idoneo a incidere sull'assetto della libertà personale.
La previsione di questa forma di impugnazione, che rinviene il fondamento giuridico primario nel disposto dell'art. 111 Cost., determina l'esigenza di verificare, fra le altre, la condizione di validità costituita dall'articolazione nel decreto di una motivazione effettiva, e non apparente.
In premessa, si conferma il principio di diritto, già espresso in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento terapeutico, secondo cui, in tema di misure alternative alla detenzione, non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una delle indicate misure con il quale si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Dissegna, Rv. 286718 - 01; Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008; Sechi, Rv. 239544 - 01).
Con specifico riguardo allo snodo procedimentale qui rilevante, si afferma che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza modifica le prescrizioni impartite al detenuto con l'ammissione alla detenzione domiciliare, siccome attiene alla materia della libertà personale, è ricorribile per cassazione, tanto dall'interessato quanto dal pubblico ministero, in ragione del principio della parità delle parti (Sez. 1, Sentenza n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01; Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 - 01; nella stessa direzione, quanto all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01; in tal senso, anche in ordine a provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza in materia militare, Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919 - 01).
3.2. Nel quadro così delineato, il Collegio ritiene che, in primo luogo, Il ricorrente abbia dimostrato il suo interesse concreto e attuale a impugnare II diniego di modifica delle prescrizioni: egli ha evidenziato la mancanza, nel provvedimento che lo ha ammesso alla detenzione domiciliare, di una specifica prescrizione per quanto concerne il suo approvvigionamento dei generi di prima necessità, di natura sanitaria e alimentare, segnalando l'impossibilità di fare ricorso ad altri soggetti, siccome dimora da solo nell'immobile adibito a luogo di detenzione domestica, o di ricorrere al sistematico ordine a distanza dei beni, con consegna a domicilio, non essendovene sperimentata possibilità in loco.
3.3. Assodato ciò, la giustificazione addotta a sostegno del decreto impugnato - tenuto conto anche dei precedenti provvedimenti autorizzativi emessi dallo stesso Ufficio di sorveglianza, che avevano autorizzato specifiche uscite dal luogo di detenzione domestica per assolvere alle suddette esigenze di approvvigionamento di generi primari - si è risolta in una formula del tutto assertiva, tale da relegarne il contenuto nella vera e propria apparenza di motivazione.
È effettivo il rilievo che l'istanza rigettata con il provvedimento impugnato non si era limitata a chiedere l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domestica in giorni e momenti determinati, ossia nei giorni 16 e 19 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, ma si era estesa a domandare l'autorizzazione ad assentarsi ogni martedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per la stessa ragione.
Tuttavia, prima di ritenere generica la complessiva domanda, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare che, alla sua scaturigine, sussisteva - e, in mancanza di diverse indicazioni, persiste - una rilevante carenza nel provvedimento genetico, ossia la mancata esplicitazione della prescrizione relativa all'ordinario conseguimento, da parte del detenuto domiciliare, dei generi di prima necessità sanitaria e alimentare.
In tale prospettiva, diviene conseguente osservare che le obiezioni mosse nel provvedimento reiettivo - relative al mancato accertamento dell'assoluta impossibilità del condannato di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita e della situazione non preordinata all'elusione delle prescrizioni connotanti la misura alternativa, nonché della compatibilità dell'autorizzazione con la tutela delle esigenze specialpreventive, con le connesse possibilità di controllo - costituiscono una base giustificativa che ha dato per presupposto ciò che non risulta affatto assodato e su cui il Magistrato di sorveglianza nulla ha asseverato, ossia l'autosufficienza prescrittiva del provvedimento genetico, tale da poterlo ritenere già idoneo a garantire al detenuto domiciliare, sia pure in forme essenziali e severe, la possibilità di provvedere ai bisogni primari, che poi le istanze di autorizzazione hanno chiesto di perseguire con le modalità reputate nel provvedimento non consentibili.
Viceversa, in carenza dell'avvenuta disciplina da parte del provvedimento ammissivo della misura alternativa del modo di acquisizione da parte del detenuto domiciliare delle risorse sanitarie e alimentari necessarie per il suo sostentamento, l'istanza di autorizzazione ad assentarsi in via puntuativa per addivenire alla corrispondente acquisizione - istanza significativamente già accolta più volte nell'immediata antecedenza del provvedimento reiettivo oggetto di impugnazione - avrebbe potuto e dovuto dare al Magistrato di sorveglianza l'occasione per disciplinare stabilmente il punto.
Naturalmente, nel corrispondente dispiegamento della discrezionalità demandata alla relativa sfera di competenza, il Magistrato di sorveglianza ben avrebbe potuto (e dovuto) compiere le verifiche necessarie per stabilire se e con quali modalità fosse stato possibile contemplare modalità di rifornimento delle risorse necessarie al detenuto anche escludenti la sua uscita provvisoria dal domicilio o, in mancanza, se e quali forme di acquisizione di quelle risorse fossero state adeguate alla piena tutela delle esigenze specialpreventive.
Però - in mancanza dell'ordinaria disciplina prescrittiva di questo punto - l'avere provveduto nel senso di negare al detenuto istante ogni autorizzazione, senza dare conto del modo in cui egli avrebbe potuto e potrebbe ovviare alla totale mancanza di previsione del suo accesso alle risorse essenziali di cui abbisogna, integra una carenza di motivazione su un punto decisivo della stessa che ne determina la corrispondente apparenza, con relativa attrazione del vizio nella violazione di legge.
3.4. Resta, dunque, fermo il principio di diritto - condiviso dal Collegio - che evidenzia l'eccezionalità della previsione inerente all'individuazione delle indispensabili esigenze di vita nella situazione, in sede cautelare, di cui all'art. 284 cod. proc. pen., cui si conforma quella regolata, per la detenzione domiciliare, dall'art. 47-ter Ord. pen.
Si ribadisce, in riferimento alla richiamata situazione, che, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'alt. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532 - 01).
In corrispondenza, considerato il rinvio operato dall'art. 47-ter Ord. pen. all'art. 284 cod. proc. pen., deve ritenersi che anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari, sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario al fine, fra quelli previsti, di attendere alle sue indispensabili esigenze di vita (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226136 - 01; nello stesso senso, ora, Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289067 - 01).
3.5. L'eccezionalità, tuttavia, non può non essere parametrata alla disciplina prescrittiva fissata con il provvedimento ammissivo alla detenzione domiciliare: se e fino a quando la prescrizioni ivi contemplate non abbiano previsto - certo, in modo rigoroso e tenendo conto del necessario sistema di controlli - il modo ordinario di conseguimento per il detenuto domestico delle risorse sanitarie e alimentari per lui necessarie, la completa reiezione dell'istanza di autorizzazione ad assentarsi per il tempo strettamente necessario a provvedere alla loro acquisizione si profila gravata da motivazione totalmente carente su un punto decisivo, se si esaurisce - come si è esaurita - nel riferimento a sistemi alternativi di approvvigionamento, di cui sia mancata la verifica di praticabilità e la corrispondente regolamentazione.
Non avendo dato conto della sussistenza di una qualche operante disciplina volta a garantire al detenuto domiciliare il, pur basico, assolvimento delle indispensabili esigenze di vita poste a fondamento della sua istanza, la motivazione del provvedimento impugnato - risultata priva del corrispondente snodo logico sul presupposto essenziale del suo oggetto - è da reputarsi meramente apparente.
Tale conclusione è imposta dal rilievo che il provvedimento ha del tutto omesso di confrontarsi con un elemento decisivo, nel senso che esso, se fosse stato considerato, avrebbe potuto determinare l'opposto esito decisorio, con conseguente rilievo della lamentata violazione di legge (sulla nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, riferita a quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01; Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539 - 01).
4. Le considerazioni svolte impongono di annullare il provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo affinché proceda a nuovo giudizio, dispiegando la sua libertà valutativa, ma fornendo una motivazione effettiva, nel rispetto delle norme che regolano la fattispecie, da interpretarsi alla stregua del principio di diritto testé precisato.
5. Si deve disporre, infine, per i riferimenti alle condizioni personali del ricorrente, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 195, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.










































