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Falso carabiniere e truffe agli anziani: quando è estorsione e non truffa (Cass. Pen. n. 11154/26)

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Falso carabiniere e truffe agli anziani: quando è estorsione e non truffa

Massima

Integra il delitto di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta dell’agente che, anche mediante artifici, prospetti alla vittima un male – reale o immaginario – come dipendente dalla propria volontà, determinandola a un atto dispositivo per effetto di coercizione e non di errore. La distinzione tra estorsione e truffa vessatoria risiede nel fatto che, nella prima, il male è percepito come inevitabile e riconducibile all’agente, mentre nella seconda deriva da un errore indotto su un pericolo esterno.


Articolo

La sentenza n. 11154/2026 della Corte di Cassazione affronta uno dei temi più delicati e ricorrenti nella pratica giudiziaria contemporanea: la distinzione tra estorsione e truffa nelle cd. “truffe agli anziani”, in particolare nei casi del falso appartenente alle forze dell’ordine.

Il dato interessante non è tanto il principio – ormai consolidato – quanto la sua applicazione concreta, che segna un chiaro arresto rispetto a letture riduttive del fenomeno.

La Corte ribadisce un principio fondamentale:

  • si ha truffa quando la vittima agisce per effetto di un errore;

  • si ha estorsione quando la vittima agisce perché costretta da una minaccia.

Ma il punto decisivo è più sottile.

Non rileva:

  • se il male prospettato sia reale o immaginario;

rileva invece:

  • se la vittima lo percepisce come dipendente dalla volontà dell’agente.

Qui si gioca tutto.

La Corte chiarisce un equivoco molto diffuso.

Anche quando:

  • il pericolo è inesistente;

  • l’agente non ha alcun potere reale;

si configura comunque estorsione se:

  • la vittima crede che quel male sia nella disponibilità dell’agente.

È il caso tipico:

  • del falso carabiniere;

  • del falso finanziere;

  • della “fattucchiera” (esempio classico della giurisprudenza).

La logica è limpida:ciò che conta è l’effetto coercitivo sulla volontà della vittima, non la realtà del pericolo.

Nel caso esaminato, gli indagati:

  • si qualificavano come appartenenti alla Guardia di Finanza;

  • prospettavano:

    • arresto o trattenimento del figlio;

    • perquisizioni;

    • conseguenze negative in caso di rifiuto.

Il Tribunale aveva riqualificato il fatto come truffa.

Errore.

Secondo la Cassazione:

  • il male prospettato appariva direttamente riconducibile agli agenti;

  • la vittima non agiva per errore, ma per timore coercitivo.

La Corte introduce un chiarimento molto raffinato.

Quando si invoca un falso ordine dell’autorità:

  • estorsione se l’ordine appare provenire dall’agente

  • truffa se l’ordine appare provenire da un soggetto terzo

Nel caso concreto:

  • gli agenti si presentavano come autorità

  • quindi il potere appariva incardinato in loro stessi

Questo elemento sposta definitivamente la qualificazione verso l’estorsione.

La decisione non è solo teorica.

Ha effetti immediati su:

  • misure cautelari (più gravi per l’estorsione);

  • termini di durata;

  • strategia difensiva;

  • qualificazione in imputazione.

In particolare, la Corte sottolinea un punto spesso sottovalutato:la qualificazione giuridica incide direttamente sui termini di custodia cautelare.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 13/03/2026, (ud. 13/03/2026- dep. 24/03/2026) - n. 11154


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/12/2025, il Tribunale di Torino riformava parzialmente l'ordinanza del 29/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale era stata applicata a So.Gi. e a Pi.Fe. la misura della custodia cautelare in carcere per essere essi gravemente indiziati del reato di estorsione pluriaggravata (dall'avere commesso il fatto in uno dei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen. e nei confronti di persone ultrasessantacinquenni) in concorso ai danni di To.To. e di Gr.Si. e per essere sussistente il pericolo che commettessero delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.

Il Tribunale di Torino: a) riqualificava il fatto come truffa pluriaggravata (dall'avere commesso lo stesso fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario e l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità, nonché profittando di circostanze di persona, anche in riferimento all'età delle persone offese) in concorso; b) nei confronti di So.Gi., sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con terzi con lui non conviventi); c) nei confronti di Pi.Fe., sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con le misure dell'obbligo di dimora nel Comune di P e dell'obbligo (quotidiano) di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 629, secondo comma, cod. pen.

Nel qualificare il fatto come truffa cosiddetta vessatoria anziché come estorsione, il Tribunale di Torino non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è configurabile il delitto di estorsione "tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente" (così la massima Rv. 215705-01 di Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Amoresano).

Dopo avere invocato anche Sez. 2, n. 46191 del 21/10/2022, Spallino, non massimata, e Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01, il ricorrente deduce che, nel caso di specie, gli indagati, mediante un correo rimasto ignoto che si era qualificato al telefono al To.To. come appartenente alla Guardia di finanza, avrebbero "coartato (e non semplicemente indotto in errore) le anziane persone offese, prospettando loro accadimenti strettamente e direttamente dipendenti dalla volontà dell'interlocutore (l'arresto o trattenimento del figlio Ro. presso la Caserma di Cuneo, il sequestro del denaro, le conseguenze negative legate a un eventuale rifiuto - cfr. querela "riferiva che da lì a poco si sarebbe presentato l'Agente della Polizia per la verifica e il controllo delle banconote, in caso contrario sarei andato io nei guai")".

Ne discenderebbe che To.To. e Gr.Si. si erano "determinati a consegnare denaro e gioielli per timore di ritorsioni verso di sé o verso il proprio figlio e non semplicemente in quanto bersaglio di un "inganno articolato e capzioso" (come scritto il Tribunale di Torino), come testimoniato dallo stato d'animo in cui versavano prima e dopo la consegna dei monili (cfr. querela "rincasavo notando mio marito, novantenne, agitato..."; "(i poliziotti della Questura di Genova) hanno tranquillizzato sia me che mio marito, il quale era visibilmente scosso"".

Ciò sarebbe avvalorato dalle sommarie informazioni che erano state rese il 18/12/2025 (recte: 17/12/2025) da To.To., il quale aveva riferito dei toni intimidatori che erano stati utilizzati, del paventato pericolo di subire una perquisizione ("sarebbero venuti in casa a fare una perquisizione e buttare tutto all'aria") e delle ripercussioni negative per il figlio (mancato rilascio) in caso di mancata ottemperanza alle richieste del falso finanziere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve anzitutto affermare che, ancorché la riqualificazione del fatto che è stata compiuta dal Tribunale di Torino non produca effetti oltre il procedimento incidentale cautelare e non comporti pertanto alcuna preclusione per il pubblico ministero di riproporre l'originario nomen iuris nella sua richiesta di rinvio a giudizio, sussiste comunque l'interesse dello stesso pubblico ministero a proporre il presente ricorso per cassazione, atteso che la diversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla durata delle misure cautelari.

A norma dell'art. 278 cod. proc. pen., che disciplina la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti che sono state ritenute sia con riguardo all'estorsione (secondo la qualificazione che era stata data al fatto dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo) sia con riguardo alla truffa (secondo la qualificazione che è stata data al fatto dal Tribunale di Torino), in quanto tutte circostanze aggravanti a effetto speciale.

Pertanto, la pena rilevante agli effetti dell'applicazione delle misure è quella della reclusione: a) da sette a venti anni, per quanto riguarda l'estorsione pluriaggravata (secondo comma dell'art. 629 cod. pen.); b) da due a sei anni, per quanto riguarda la truffa pluriaggravata (terzo comma dell'art. 640 cod. pen.).

Ne discende che, per quanto riguarda la misura degli arresti domiciliari che è stata disposta nei confronti di Giustino So.Gi., a norma dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine di durata per la fase delle indagini preliminari è di: a) un anno, qualora il fatto fosse qualificato come estorsione pluriaggravata (n. 3 della lett. a del comma 1 dell'art. 303 cod. proc pen.); b) tre mesi, qualora il fatto fosse qualificato come truffa pluriaggravata

(n. 1 della lett. a del comma 1 dell'art. 303 cod. proc pen.).

Per quanto riguarda le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che sono state disposte nei confronti di Felice Pi.Fe., tali termini vanno raddoppiati (art. 308, comma 1, cod. proc. pen.).

Da ciò l'interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha riqualificato il fatto come truffa pluriaggravata, atteso che, come si è visto, tale qualificazione incide sulla durata delle misure.

Cianche a prescindere dall'incidenza che il diverso nome iuris che è stato attribuito al fatto dal Tribunale di Torino potrebbe avere avuto sulla scelta dello stesso Tribunale di sostituire le misure della custodia cautelare in carcere che erano state disposte dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo con quelle, meno gravi, degli arresti domiciliari (per quanto riguarda il So.Gi.) e dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (per quanto riguarda il Pi.Fe.).

2. L'unico motivo è fondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione, che è condivisa dal Collegio, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).

In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione aveva affermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01).

Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01. In senso analogo, anche Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124-01).

Si deve quindi anzitutto ribadire che la distinzione tra i due reati in questione non dipende dal fatto che il pericolo sia reale o immaginario, atteso che, come si è appena visto, ben può sussistere l'estorsione anche quando lo stesso pericolo consista nella prospettazione non di un male che si può effettivamente compiere ma di un male che si fa credere, mediante inganno, di potere compiere. In quest'ultimo caso, infatti, l'atto dispositivo pregiudizievole è determinato non dall'inganno, ma dalla minaccia, che costituisce il fattore determinante dello stesso atto (come, per esempio, nel caso della fattucchiera che ottenga del denaro da una persona superstiziosa dietro la minaccia di compiere delle fatture contro il figlio della stessa persona).

In secondo luogo, posto che sia l'estorsione sia la truffa, che sono entrambe delitti con la cooperazione della vittima, presuppongono il timore del pericolo di un male, e che tale timore deve derivare, nell'estorsione, da una minaccia (ai fini che qui interessano, la violenza non viene in rilievo) e, nella truffa, da un inganno - minaccia o inganno che determinano la cooperazione della vittima -, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono rammentati sopra, si deve pertanto ritenere che:

a) si ha estorsione quando vi sia la minaccia di un male la cui verificazione sia prospettata come realizzabile, direttamente o indirettamente, dall'agente, sia che tale realizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente sia che, per effetto di inganno, venga fatta ritenere alla vittima come dipendente dalla volontà dell'agente, anche qualora si tratti di un pericolo insussistente (perché di impossibile verificazione nella realtà oggettiva, come nell'esempio della fattucchiera che si è fatto sopra, o perché l'agente non è in grado di attuarlo, come nel caso del falso appartenente alle forze dell'ordine che minacci di compiere un atto di polizia). Infatti, come è stato precisato dalla già ricordata sentenza "Cianci" (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017), "identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Rv. 270072-01);

b) si ha truffa cosiddetta vessatoria quando la vittima si determina a compiere l'atto dispositivo pregiudizievole per effetto non della minaccia di subire un male, reale o immaginario, da parte dell'agente, nei termini che si sono detti, ma per effetto dell'inganno generatore dell'erroneo timore di subire un male proveniente non dall'agente, come nel caso della fattucchiera che ottenga del denaro da una persona superstiziosa facendole credere che, senza compiere un determinato sortilegio, una persona a lei cara sarebbe morta (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Martini, Rv. 278004-01; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise, Rv. 253647-01; Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361-01).

2.2. Quanto all'altra ipotesi aggravata, prevista sempre dal n. 2) del secondo comma dell'art. 640 cod. pen., di avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità, si deve analogamente ritenere che:

a) si ha estorsione se il preteso falso ordine dell'autorità venga prospettato dall'agente come promanante da lui;

b) si ha truffa aggravata se il preteso falso ordine venga prospettato dall'agente come promanante non da lui.

2.3. Il Tribunale di Torino non ha rispettato tali principi, atteso che, nel qualificare il fatto come truffa aggravata anziché come estorsione, non appare avere: a) né considerato che il sequestro (del loro denaro e dei loro oggetti in oro) che le due anziane vittime erano state erroneamente convinte dovesse essere eseguito nei loro confronti era stato fatto loro apparire come promanante dagli indagati (i quali si erano spacciati per appartenenti alla Guardia di finanza); b) né adeguatamente valutato se, come pure appare essere, anche il pericolo nei riguardi del figlio delle stesse vittime (consistente, come sembra, nel trattenerlo in caserma) fosse stato prospettato come realizzabile dagli stessi agenti.

Ciò a prescindere dalle sommarie informazioni di To.To. le quali, in quanto rese lo stesso giorno della pronuncia del Tribunale di Torino (17/12/2025), non potevano fare parte degli atti trasmessi allo stesso Tribunale e alle quali il ricorrente Procuratore della Repubblica ha fatto riferimento solo come a un elemento aggiuntivo e, quindi, non necessario.

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Così è deciso in Roma il 13 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2026.



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