Particolare tenuità del fatto: illegittimo il rigetto senza valutazione concreta e motivata del caso (Cass. Pen. n. 11151/26)
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Massima
In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice è tenuto a svolgere una valutazione concreta, complessiva e motivata della fattispecie, fondata sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; è illegittima la decisione che escluda l’istituto mediante il richiamo a circostanze estranee o successive al fatto, ovvero senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive. Parimenti, integra vizio di motivazione l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.
Il punto centrale della sentenza è netto: la Corte d’appello aveva sostanzialmente eluso il giudizio richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.
Pur ricostruendo correttamente il fatto e affermando la responsabilità, il giudice di merito ha:
richiamato circostanze successive alla condotta;
omesso di valutare i parametri normativi rilevanti;
evitato il confronto con le specifiche deduzioni difensive.
Si tratta di un errore metodologico prima ancora che giuridico.
La Corte richiama implicitamente il paradigma tracciato da Sezioni Unite Tushaj: la particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di:
modalità della condotta;
grado di colpevolezza;
entità del danno o del pericolo.
Non basta, dunque, una valutazione “per sottrazione” o per esclusione automatica: è necessario un vero giudizio di meritevolezza penale negativa.
La pronuncia è interessante perché individua uno degli errori più diffusi nella prassi: l’utilizzo di elementi estranei al fatto tipico per escludere la tenuità.
Il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. deve restare ancorato:
al fatto storico contestato;
alla sua offensività concreta.
Quando la motivazione si fonda su elementi successivi o su valutazioni generiche della personalità, il rischio è quello di trasformare l’istituto in una clausola moralizzatrice, tradendone la funzione.
Ed è proprio qui che la Cassazione riporta il discorso sul piano corretto: la particolare tenuità è espressione dei principi di proporzione ed extrema ratio, non uno strumento discrezionale privo di vincoli.
Non meno rilevante è il secondo passaggio della decisione.
La Corte d’appello:
era stata investita di una specifica richiesta difensiva;
ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.
La Cassazione chiarisce che:
il silenzio non può essere colmato con un implicito rigetto;
il giudice deve fornire una risposta esplicita e verificabile.
Si tratta di un principio che rafforza la centralità del contraddittorio sostanziale e del dovere di motivazione quale presidio del diritto di difesa.
Questa pronuncia ha un valore che va oltre il caso concreto.
Essa ribadisce che:
l’art. 131-bis cod. pen. è un istituto di diritto penale sostanziale;
la sua applicazione incide sulla punibilità e non solo sul trattamento sanzionatorio;
il giudizio richiesto è tipizzato e vincolato, non libero.
Ne deriva una conseguenza operativa importante:ogni decisione che escluda la particolare tenuità deve essere:
individualizzata;
argomentata;
coerente con i parametri legali.
In difetto, il vizio non è marginale, ma radicale.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 13/03/2026, (ud. 13/03/2026- dep. 24/03/2026) - n. 11151
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16/04/2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 15/09/2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione e tenuto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 3) della rubrica nella misura di mesi quattro di arresto ed Euro 1600,00 di ammenda, con conferma nel resto.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, De.Mi. proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché carente ed illogica in relazione all'art. 131-bis cod. pen., considerate le argomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto, quanto alle circostanze ritenute decisive per escludere la applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che si scontravano, tra l'altro con il dato obiettivo della intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non apparendo sufficiente la argomentazione residua proposta.
2.2. Vizio della motivazione perché carente e sostanzialmente omessa quanto alla richiesta difensiva formulata di accesso a sanzione sostitutiva.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.
2. È fondata la prima censura difensiva in ordine all'intervenuta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., anche quanto al dedotto vizio motivazionale. La Corte di appello ha difatti motivato nel ricostruire la condotta ascritta al ricorrente quanto al profilo relativo alla affermazione della responsabilità, mentre ha di fatto reso una motivazione carente ed insufficiente quanto al tema devoluto relativo alla applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deve osservare come la Corte di appello abbia richiamato una serie di circostanze e comportamenti successivi rispetto al fatto per il quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente per come descritta al capo 3) della rubrica, senza effettivamente vagliare la sussistenza dei presupposti legittimanti la disciplina invocata, con specifico riferimento al caso di specie. In tal senso, è bene ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell'istituto, hanno osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilità penale dell'imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nella motivazione dell'indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, è stato posto in rilievo che lo stesso istituto è, invero, "esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo". Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto, ricorrendo un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sicché la Corte di appello dovrà nuovamente valutare, nell'ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devoluti dalla difesa con l'atto di appello quanto al motivo relativo alla applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen., mediante enunciati ed argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01).
3. Fondata anche la seconda censura quanto al tema devoluto in ordine alla possibile applicazione nei confronti del ricorrente - attese le caratteristiche della condotta e la pena irrogata - della disciplina in tema di sanzioni sostitutive richiamata dalla difesa ed oggetto di specifica devoluzione, come emergente dal riepilogo dei motivi di appello e dalle censure proposte dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto risulta del tutto omessa, né dal complesso delle argomentazioni articolate appare possibile considerare un implicito rigetto del tema devoluto con specifica richiesta. Anche in questo caso la Corte di appello, nell'ambito della propria completa discrezionalità, dovrà provvedere a colmare la lacuna motivazionale riscontrata quanto al tema introdotto dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così è deciso in Roma il 13 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2026.










































