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Assoluzione penale e confisca di prevenzione: la revoca è possibile solo se il proscioglimento riguarda i fatti fondanti la misura (Cass. Pen. n. 34319/25)

Assoluzione penale e confisca di prevenzione: la revoca è possibile solo se il proscioglimento riguarda i fatti fondanti la misura (Cass. Pen. n. 34319/25)

Indice:


1. Un tassello che chiude il cerchio

Con la sentenza Cass. pen., Sez. II, 21 ottobre 2025, n. 34319, la Corte di Cassazione porta a compimento il percorso avviato un anno prima dalla Sesta Sezione (n. 45280/2024).

Se quella pronuncia aveva imposto un freno all’uso dei fatti assolti nella fase genetica della misura, questa decisione chiarisce cosa accade dopo, quando l’assoluzione sopraggiunge a confisca ormai definitiva.

Il principio è chiaro: la revocazione ex art. 28, co. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 è ammissibile solo se la sentenza penale successiva esclude in modo assoluto i presupposti della misura, ossia i fatti costitutivi del giudizio di pericolosità.

Non ogni assoluzione, dunque, ma solo quella che demolisce il fondamento stesso della confisca.


2. Il caso e la chiave interpretativa

Nel caso deciso, i ricorrenti chiedevano la revoca di una confisca di prevenzione disposta dal Tribunale dell’Aquila nel 2022, richiamando l’assoluzione successiva (Tribunale di Lanusei, 2023) per reati tributari.

La Corte respinge: quei reati non erano la base della misura, che si fondava su condanne per bancarotta, falsi ideologici e un’associazione per delinquere di anni diversi.

La Sezione II ne trae la regola generale, l’assoluzione incide sulla confisca solo se riguarda gli stessi fatti-reato utilizzati per ritenere il proposto abitualmente dedito a delitti o comunque percettore di redditi illeciti.

Quando invece l’assoluzione investe condotte parallele, cronologicamente o logicamente estranee, la misura resta ferma.

L’autonomia tra giudizio penale e prevenzione sopravvive, ma non come immunità dalla logica.


3. Il limite della coerenza

Il vero significato della sentenza non è nel rigetto, ma nel perimetro che disegna, ad avviso della Corte la prevenzione non può ignorare il giudicato penale, ma può resistergli solo se poggia su un diverso terreno fattuale.

La Corte chiude così il cerchio aperto dal 2024:

  • prima ha escluso che si possano usare fatti smentiti da un’assoluzione per fondare la pericolosità;

  • ora stabilisce che l’assoluzione vale a revocare la confisca solo se riguarda proprio quei fatti.

Sullo sfondo, la sentenza dialoga idealmente con la giurisprudenza di Strasburgo (Allen v. UK, 2013; Rigolio v. Italia, 2023), che impone di evitare ogni “trattamento da colpevole” dopo il proscioglimento.

La Cassazione non abdica all’autonomia del modello italiano, ma lo ricompone nel quadro convenzionale, affermando che la revoca è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di giudizio, e tuttavia non può essere svuotata di senso.

L’assoluzione che toglie il terreno alla pericolosità deve rilevante.


4. La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 07/10/2025, (ud. 07/10/2025, dep. 21/10/2025), n.34319

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, avanzata da Ge.An. e Ge.Fr., della confisca di beni disposta dal Tribunale di L'Aquila, sezione misure di prevenzione, nei confronti di Ge.An. Gentile con decreto emesso in data 02/05/2022, confermato dalla Corte di appello di L'Aquila con provvedimento del 21/04/2023 e divenuto irrevocabile. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, Ge.An., destinatario del provvedimento di confisca, e Ge.Fr., terzo interessato, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011 e la contraddittorietà della motivazione. Rilevano i ricorrenti che la Corte di appello ha erroneamente escluso che il decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 02/05/2022 nei confronti di Ge.An. ponesse a fondamento della misura ablativa anche i reati tributari (artt. 2,10-bis e 10-quater D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi nel giugno e luglio 2015) per i quali questi è stato successivamente assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Lanusei in data 22/06/2023. In realtà, nel coacervo delle attività illecite ascritte ad Ge.An. a partire dal 2006 e valutate ai fini della adozione della misura ablativa in quanto dalle stesse egli avrebbe tratto sostentamento, rientrano a pieno titolo i delitti giudicati dal Tribunale di Lanusei i quali, in tesi accusatoria, riguardavano fatturazioni per operazioni inesistenti intervenute tra Ge. Investimenti Srl e Marea Srl (società entrambe riferibili al ricorrente) che avevano generato un credito di imposta pari ad Euro 253.036,00, poi illecitamente utilizzato in compensazione con altre obbligazioni tributarie, così accrescendo il patrimonio di Gentile e rendendolo sproporzionato rispetto alle sue disponibilità reddituali, quindi, suscettibile di confisca di prevenzione. Il decreto di confisca emesso dal Tribunale di L'Aquila contiene infatti espresso riferimento alla informativa della Guardia di Finanza del 24/02/2020 che, a sua volta, richiama la precedente del 27/11/2018 (allegata al presente ricorso, unitamente al provvedimento ablativo) con la quale Ge.An. era stato denunciato per i reati tributari commessi tra il giugno e luglio 2015 oggetto della pronuncia assolutoria del Tribunale di Lanusei. Valutando tali annotazioni, il Tribunale aveva dato conto dell'acquisto da parte di Ge.An., in data 06/05/2015, tramite la Ge. Investimenti Srl, delle quote societarie della Marea s.r.l e del Villaggio Tertenia Srl, queste ultime sottoposte a sequestro preventivo in data 21/09/2015 disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Pescara. Il successivo decreto della Corte di appello aveva evidenziato che Gentile aveva avuto il ruolo di promotore ed organizzatore, anche tramite prestanome, di diverse società al preciso scopo di creare fittizi crediti di imposta, così evocando proprio il meccanismo illecito che stava alla base, in tesi accusatoria, dei reati giudicati dal Tribunale di Lanusei.

La stessa richiesta di applicazione della misura di prevenzione ablativa formulata dalla Procura della Repubblica di Pescara, poi accolta dal Tribunale di L'Aquila, indica i reati tributari con riferimento ai quali il Tribunale di Lanusei è pervenuto a pronuncia assolutoria. L'ordinanza impugnata presenta anche profili di contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello afferma che l'originario decreto di confisca aveva ritenuto che Ge.An. avesse acquistato le quote societarie della Marea Srl pur non avendo dichiarato redditi negli anni 2013 e 2014, per poi, invece, evidenziare che tale operazione era avvenuta "a parametro 0" e cioè esclusivamente con accollo di debiti e senza alcun esborso di denaro. Il Collegio conclude che la legittima disponibilità da parte della Marea Srl di un credito di imposta di Euro 253,036,00 non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle valutazioni del Tribunale ai fini dell'acquisto, da parte di Ge.An., della quote sociali della stessa Marea Srl, mostrando così di avere equivocato il contenuto dell'istanza di revocazione la quale era diretta ad ottenere, quantomeno, una riduzione della entità dei beni sottoposti a confisca in misura proporzionale al valore del credito che, a seguito dell'epilogo assolutorio, la società aveva legittimamente maturato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi, corredati da procura speciale e tempestivamente proposti, sono inammissibili in quanto appare del tutto generico e comunque manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. 2. L'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che la revocazione della decisione irrevocabile sulla confisca di prevenzione, può essere richiesta, nelle forme previste dall'art. 630 e seguenti del codice di procedura penale, quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano "in modo assoluto" l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. In merito ai rapporti tra l'istituto della revocazione e processo penale, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, è nel senso che il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale non essendo l'uno è pregiudiziale all'altro, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, ex post e nel merito, l'assoluta estraneità del proposto a quei fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop, Rv. 277225-06; Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Usovic, Rv. 275778-01; Sez. 1, n. 1368 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244-01). Va ulteriormente ricordato che la revocazione non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato, ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca (Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano, Rv. 286450-01). 3. I ricordati principi dettati in tema di revocazione prevista dall'art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sono stati puntualmente e coerentemente applicati nel caso di specie dalla Corte di appello con motivazione corretta sul piano giuridico e tutt'altro che contraddittoria. Il provvedimento impugnato ha escluso che i reati per i quali era intervenuta assoluzione irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Lanusei costituissero presupposto della confisca di prevenzione originariamente disposta nei confronti di Ge.An. Sul punto, si è argomentato che il giudice della prevenzione aveva fondato la misura ablatoria sulla circostanza che per lungo tempo Ge.An. aveva tratto abitualmente fonti di reddito e di sostentamento da attività delittuose, specificamente individuate nei tre reati di bancarotta fraudolenta commessi tra il 1996 ed il 2006 e in quelli di falsità ideologica realizzati tra il 2006 e il 2007, oggetto di sentenze di condanna, ed altresì nel delitto di associazione per delinquere con relativi reati fine di natura tributaria e di riciclaggio commessi tra il 2016 e il 2017, rispetto ai quali era stato emesso, nei confronti di Ge.An., sequestro preventivo ai fini di confisca in via diretta e, in caso di incapienza, per equivalente. L'epilogo assolutorio riguardava, invece, reati di natura finanziaria ma diversi ed ulteriori (artt. 2,10-bis e 10-quater D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi nel giugno e luglio 2015) che il giudice della prevenzione non aveva valutato ai fini del giudizio di sproporzione dei beni acquistati dal proposto rispetto alle sue disponibilità reddituali. 3.1. La semplice comparazione tra i provvedimenti applicativi della misura ablatoria di cui si chiede la revocazione e la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lanusei, che secondo i ricorrenti sarebbe fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno i presupposti della stessa, consente di apprezzare come effettivamente gli illeciti giudicati insussistenti non rientrano affatto nel novero delle attività delittuose i cui proventi erano stati utilizzati dal proposto, privo di capacità reddituale lecita, per l'acquisto dei beni oggetto di confisca di prevenzione, sicchè tale pronuncia effettivamente non assume alcuna valenza ai fini della modifica del giudizio di pericolosità sociale e di illecita accumulazione del patrimonio nel periodo di provata pericolosità. Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata laddove si è affermato che l'epilogo assolutorio non era idoneo ad escludere "in modo assoluto" i presupposti della disposta misura ablatoria evidenziando, altresì, come il sopravvenuto accertamento giudiziale di legittimità del credito di imposta (euro 253.036,00) della Marea Srl utilizzato in compensazione era circostanza del tutto irrilevante rispetto alle valutazioni compiute dai giudici della prevenzione in punto di acquisto da parte di Gentile delle quote di tale società, avvenuto in epoca precedente ed in assenza di capacità reddituale lecita. 3.2. A nulla rileva che i reati per i quali è intervenuto giudizio assolutorio fossero stati evocati dal Pubblico Ministero nella proposta di prevenzione patrimoniale, così come è del tutto ininfluente che il decreto di confisca emesso dal Tribunale di L'Aquila contenga un riferimento alla informativa della Guardia di Finanza del 24/02/2020 che, a sua volta, richiama la precedente del 27/11/2018 nella quale vi è richiamo alla denuncia di Ge.An. per i reati tributari commessi tra il giugno e luglio 2015 ed oggetto della pronuncia assolutoria del Tribunale di Lanusei, essendo evidente ciò che conta è il decisum dei giudici della prevenzione. 3.3. Altrettanto corretta è l'affermazione della Corte di appello secondo cui la deduzione (pedissequamente reiterata anche nei ricorsi qui in esame) relativa al cosidetto costo zero dell'acquisto delle quote della Marea Srl non era consentita e, quindi, non scrutinabile, trattandosi di un profilo già fatto valere e ampiamente disatteso nella procedura di prevenzione. Già si è ricordato che la revocazione non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito - su elementi di fatto già introdotti e valutati nella fase genetica di applicazione della confisca e quindi al momento di delibazione della originaria sussistenza dei relativi presupposti. Gli odierni ricorrenti non si confrontano concretamente con il richiamato costrutto argomentativo, né introducono in questa sede (ma neppure lo hanno allegato nell'istanza di revocazione) elementi concreti idonei a ritenere che l'intervenuta assoluzione dai reati tributari commessi nel giugno-luglio 2015 e riconducibili alla sola Marea Srl abbia inciso sul giudizio di pericolosità espresso dai giudici della prevenzione nei confronti di Ge.An. essendo assenti, a carico di quest'ultimo, altri pregiudizi penali o segnalazioni di reato. 3.4. Invero, l'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 richiede, quale presupposto fondamentale per accedere alla revocazione della disposta confisca, non una qualsiasi assoluzione a favore del proposto bensì un pronunciamento di proscioglimento che abbia avuto ad oggetto proprio quel fatto che aveva giustificato il giudizio di pericolosità. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, ciascuno, al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2025.


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