In tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale conclusione è conforme alla nozione di prova nuova elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge).

Cassazione penale sez. I, 05/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/03/2021), n.10343
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto emesso in data 4 luglio 2019 la Corte di Appello di Messina - in procedura di revoca ex tunc di confisca di prevenzione - ha respinto la domanda introdotta da V.N..
1.1 Va premesso che la decisione di confisca, emessa nel 2009 con decreto del locale Tribunale, risulta definitiva dal 23 febbraio 2015 (con sent. n. 28742 del 2015 la V Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato la inammissibilità del ricorso all'epoca proposto).
2. In sede di valutazione delle doglianze difensive, proposte avverso la decisione di inammissibilità della domanda di revoca emessa dal Tribunale, la Corte di secondo grado rileva, in sintesi, che:
a) gli elementi prodotti a fini di rivalutazione del giudizio di sproporzione non possono ritenersi in alcun modo decisivi. Si evidenzia, in particolare, che l'acquisto immobiliare - relativo al bene confiscato - è avvenuto nelll'anno 1999 per un importo molto consistente (Lire 380 milioni), con impiego di risorse del tutto sproporzionato rispetto ai modesti redditi del nucleo familiare di V.N., ricostruiti nel giudizio che ha dato luogo alla emissione del provvedimento di confisca. La produzione, operata in sede di revoca, di due assegni circolari intestati al padre dell'istante V.G. ed emessi il (OMISSIS) (per Lire 170 milioni) non consente in alcun modo di rivalutare il giudizio di sproporzione, posto che si tratta di titoli posteriori a detto acquisto e non incidenti in modo manifesto sulla necessaria provvista, risultando il prezzo dell'immobile - peraltro - già corrisposto da V.N. alla data del rogito;
b) l'esistenza di ulteriori impieghi finanziari negli anni 2000/2004 e l'incidenza delle spese di sostentamento rendono del tutto irrilevante, a fini di potenziale requilibrio, la documentazione prodotta dalla difesa;
c) in ogni caso si ritiene che gli elementi prodotti non sono idonei a sostenere la proposta rivalutazione del presupposto applicativo della confisca, trattandosi di elementi preesistenti alla trattazione del procedimento che ha dato luogo al titolo, dunque in quella sede deducibili ma non dedotti.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - V.N., deducendo erronea applicazione di legge e difetto di motivazione. 2.1 La critica difensiva si dirige - in diritto - alla ritenuta irrilevanza dei nova in quanto "deducibili ma non dedotti" nel procedimento che ha dato luogo alla emissione del titolo. Si tratterebbe di elementi in realtà "mai valutati" e dunque potenzialmente utili a sostenere la domanda di rivalutazione, sia ai sensi del previgente L. n. 1423 del 1956, art. 7 che in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, stante l'affinità di tali procedure revocatorie con l'impugnazione straordinaria della revisione di cui all'art. 630 c.p.p..
Il proposto non era stato in grado di reperire la documentazione durante la procedura sfociata nella emissione del provvedimento di confisca in quanto ristretto in carcere per il delitto di usura oggetto di accertamento in sede penale.
In ogni caso, si contesta la concorrente valutazione di "non decisività" della nuova prova, che incide sulla rappresentazione della redditività lecita del nucleo familiare tramite una consulenza di parte (allegata all'atto di ricorso).
Si evocano, in particolare, i trattamenti pensionistici erogati ai genitori del V.N., per 178 milioni di lire e i risparmi di V.G. che sarebbero stati disinvestiti in occasione dell'acquisto dell'immobile.
Si contesta, nel merito, la valutazione di non incidenza della disponibilitq dei risparmi paterni, posto che l'antecedenza del rogito non sarebbe argomento decisivo a tale scopo.
Si compie altresì riferimento alla revoca della confisca dell'immobile avvenuta in sede penale, pur se antecedente alla definizione del procedimento di cognizione.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che la Corte di Appello, in procedura governata dal previgente L. n. 1423 del 1956, art. 7, ha basato la decisione di rigetto della impugnazione (avverso il diniego alla revoca opposto dal Tribunale) su due ordini di considerazioni, tra loro diverse, così realizzando una "doppia motivazione".
Se da un lato ha affermato che la documentazione relativa alla provvista economica del "nucleo familiare allargato" era da ritenersi indonea in diritto a sostenere la domanda di revoca (in quanto consistente in elementi di prova "deducibili ma non dedotti" nella prima serie procedimentale), dall'altro ha comunque realizzato una valutazione in concreto della "incidenza" di tali elementi di prova sul quadro dimostrativo accertato all'epoca, con argomentazioni che consentono di ritenere trattato l'argomento in modo esaustivo.
3.2 La critica relativa all'aspetto - in diritto - della "non ammissibilità" della produzione di nova in sede di revoca o revocazione, lì dove si tratti di elementi "deducibili ma non dedotti" in sede di cognizione "originaria" è infatti, ad avviso del Collegio, fondata, ma ciò non conduce all'accoglimento del ricorso, quanto a mera rettificazione (ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1) di tale punto argomentativo, per come espresso nella decisione impugnata.
3.3 Circa tale aspetto, va premesso che tanto la procedura di revoca ex tunc delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7 (per come tale disposizione è stata oggetto di interpretazione giurisprudenziale a partire da Sez. Un. 18 del 10.12.1997 dep. 1998, Pisco) che la revocazione della confisca di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 (disposizione tesa alla formalizzazione e recepim