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Riciclaggio di petrolio: il reato presupposto deve essere penalmente rilevante anche nello Stato estero ove è stato commesso (Cass. Pen. n. 11482/2025)

Con la sentenza n. 11482/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di sette imputati accusati di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, derivante dall’acquisto di petrolio greggio di origine curda. La Corte ribadisce che, ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., è necessario che il reato presupposto sia punibile anche nello Stato estero.


Il fatto

Il procedimento traeva origine dall'acquisto, tra il 2015 e il 2016, di ingenti quantitativi di petrolio greggio proveniente dal Kurdistan iracheno, non certificato dalla SOMO (l’ente statale iracheno per la commercializzazione del petrolio). Secondo l’accusa, la mancata certificazione avrebbe integrato un reato presupposto di appropriazione indebita, furto o contrabbando, con conseguente rilevanza penale per gli imputati che ne avrebbero occultato la provenienza illecita o impiegato i proventi nell’attività d’impresa.

La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la sentenza del G.u.p. che aveva dichiarato il non luogo a procedere, ritenendo che le condotte del Governo Regionale Curdo non integrassero un reato ai sensi della normativa irachena vigente all’epoca dei fatti, bensì fossero coperte da una disciplina legislativa legittima, poi dichiarata incostituzionale solo nel 2022.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, osservando che:

  • Il ricorso era promiscuo e privo di specificità, in quanto formulava cumulativamente motivi per violazione di legge e vizi motivazionali, in violazione dei limiti imposti dall’art. 428, comma 3-bis, c.p.p.;

  • Le sentenze di merito avevano motivato logicamente e congruamente la non configurabilità del reato presupposto in base alla legislazione irachena, tenuto conto dell’autonomia normativa riconosciuta al Kurdistan in materia petrolifera fino alla dichiarazione di incostituzionalità del 2022;

  • La sentenza della Corte federale irachena del 2022 non aveva effetti retroattivi e non aveva qualificato penalmente le condotte pregresse del KRG;

  • Non vi era prova dell’occultamento dell’origine del petrolio, né dell’uso fraudolento dello stesso ai fini di reimpiego.


Il principio di diritto

Per la configurabilità dei reati di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, il reato presupposto deve essere penalmente rilevante anche nello Stato estero ove è stato commesso. In caso di condotte poste in essere in base a una normativa straniera vigente al momento dei fatti, non successivamente dichiarata penalmente illecita, manca il requisito della doppia punibilità e non è configurabile il reato presupposto.

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