Ricorso personale per cassazione: inammissibile anche se autenticato dal difensore (Cass. pen. n. 18124/25)
- Avvocato Del Giudice
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1. Premessa
Con la sentenza n. 18124 del 2025, la Corte di cassazione, Sez. II, torna a esaminare un tema procedurale di grande rilievo pratico: la validità del ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato. In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite Aiello (n. 8914/2018), la Corte ha ribadito l'inammissibilità di tale impugnazione, nonostante l'intervento formale del difensore.
2. Il caso
La Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna nei confronti dell'imputata per i reati di truffa e ricettazione, rideterminando la pena in sei mesi di reclusione e 300 euro di multa. L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo:
la violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata pronuncia di proscioglimento;
il vizio di motivazione per asserita carenza dell'apparato argomentativo della Corte territoriale.
Il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputata e autenticato da un difensore.
3. La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base del principio per cui, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
La pronuncia ha ribadito che:
l'autenticazione della firma da parte del difensore non conferisce validità all'atto impugnatorio (ex art. 39 disp. att. c.p.p.).
neppure la sottoscrizione del difensore "per accettazione del mandato" sana l'invalidità del ricorso, in quanto non ne diventa titolare l'avvocato.
4. Il precedente delle Sezioni Unite: la sentenza Aiello
La sentenza n. 8914/2018 delle Sezioni Unite (Aiello) costituisce il leading case in materia. In essa la Corte ha:
riaffermato la legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella versione post riforma 2017;
escluso ogni violazione degli artt. 24, 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU;
ribadito che la rappresentanza tecnica in cassazione è una scelta legittima del legislatore, non lesiva del diritto di difesa.
Si è altresì sottolineato che il sistema prevede comunque la possibilità del patrocinio a spese dello Stato, rimuovendo ogni ostacolo all'accesso alla giustizia per i non abbienti.
5. Conseguenze sanzionatorie
Con la declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente:
al pagamento delle spese processuali;
al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in considerazione della colpa grave nella proposizione del ricorso.
6. Considerazioni conclusive
La pronuncia conferma, con chiarezza sistematica, l'attuale assetto processuale che esclude la difesa personale in cassazione. Il ricorso per cassazione rappresenta un atto tecnico di elevato contenuto specialistico, la cui redazione richiede la titolarità e la responsabilità di un difensore cassazionista.
L'ordinamento non lascia tuttavia l'imputato privo di strumenti: il patrocinio gratuito e l'assistenza tecnica obbligatoria costituiscono presidi di equilibrio tra esigenze tecniche e garanzie difensive.
Questa decisione va letta come ulteriore conferma del rigore procedurale richiesto nel giudizio di legittimità, ma anche come monito all'avvocatura circa l'importanza del controllo formale sugli atti impugnatori, anche nei casi in cui la parte insista per un ricorso autonomo.