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Riesame sequestro 231: Generica l'eccezione di incompetenza se non è indicato il giudice competente

Decreto di sequestro preventivo

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame.

In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte.

Autorità Giudiziaria: Terza Sezione della Corte di cassazione

Contestazione: D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis.1, lett. a)

Reato presupposto: Artt. 56 e 515 c.p. e artt. 81 e 515 c.p.

Esito: Annullamento con rinvio - sentenza n. 37141/21 (ud. 09/09/2021, dep. 13/10/2021)

Indice:

1. Il decreto di sequestro preventivo

2. I motivi di ricorso della società:

2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio

2.2 Non sussiste il fumus del reato provvisoriamente contestato

2.3 Mancano gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di frode in commercio

2.4 Manca la motivazione sulla eccezione di inammissibilità del sequestro per equivalente

2.5 Manca la prova del profitto

3. La decisione della corte di cassazione: Il ricorso è fondato

3.1 Eccezione di incompetenza: La difesa deve indicare a pena di inammissibilità il giudice competente

3.2 L'individuazione del fumus è corretta

3.3 Le censure sul vizio motivazionale sono inammissibili

3.4 La difesa ha genericamente affermato la priorità del sequestro diretto senza fornire elementi valutativi concreti

3.5 Il tribunale del riesame non ha motivato sul periculum

3.6 Gli altri motivi sono inammissibili

4. Dispositivo


1. Il decreto di sequestro preventivo

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 23 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse della "E." dal procuratore speciale G.N., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 12 giugno 2020, in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p., sia in via diretta che per l'equivalente, sul denaro presente nei conti correnti della società fino alla concorrenza di Euro 421.548,00 quale profitto del reato.


2. I motivi di ricorso della società:

Avverso tale pronuncia il procuratore speciale della predetta società propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.


2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio

Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale del GIP presso il tribunale di Ancona.

Osserva, a tale proposito, che il sequestro preventivo era stato disposto sul presupposto che la società avrebbe posto in commercio su tutto il territorio nazionale circa 354.000 mascherine chirurgiche con marchio CE certificato da un organismo non autorizzato e richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi