
Indice:
1. L’estensione dei procedimenti a citazione diretta
2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio
3. L’udienza predibattimentale
3.1. Le attività dell’udienza predibattimentale
3.2. La costituzione di parte civile
3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione
4. L’epilogo dell’udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori
4.1. La sentenza di non luogo a procedere
4.2. L’accesso ai riti premiali
4.3. La fissazione della udienza dibattimentale
5. L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere
7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta
1. L’estensione dei procedimenti a citazione diretta.
Le modifiche più incisive della disciplina del giudizio dibattimentale operate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, riguardano l’articolazione del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ufficio che assorbe, ad oggi, il flusso di procedimenti in ingresso dalle Procure di gran lunga più cospicuo.
In attuazione dei criteri di delega enunciati dall’art. 1, comma 9, lett. l), della legge n. 134, è stata disposta in primis un’ampia estensione del catalogo dei reati per cui l’azione penale va esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 552 cod. proc. pen.
Al decreto attuativo era demandato di individuare ulteriori reati da devolvere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica per i quali non fosse necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare, selezionandoli tra i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentassero “rilevanti difficoltà di accertamento”.
Dunque, una duplicità di criteri selettivi: l’uno di tipo formale, agganciato al dato oggettivo del massimo edittale della pena detentiva, indicatore “tipico” di disvalore penale; l’altro, sostanziale, fondato sulla limitata complessità accertativa, che è nozione a bassissimo contenuto definitorio, con cui si è rimesso il completamento del catalogo all’ampia discrezionalità del legislatore delegato. Ne è derivato una lunga teoria di fattispecie incriminatrici punite con pena massima edittale compresa nel range da quattro a sei anni di reclusione, tra le quali pare opportuno limitarsi a segnalare le più rilevanti, facendo rinvio per le altre al testo della disposizione normativa.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, si è scelto di inserire nel novero dei reati a citazione diretta, sul rilievo che non implichino investigazioni complesse, i reati presupponenti condotte che avvengono in pubblico, di fronte ad una pluralità di soggetti potenziali testimoni, e quelli il cui accertamento si basa essenzialmente su circostanze di fatto.
Premessa tale indicazione metodologica, sono stati inquadrati nella prima tipologia di reati gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, comma secondo, cod. pen.), il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, comma terzo, cod. pen.), l’apologia di delitto (art. 414 cod. pen.) e l’istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.), e così pure i reati caratterizzati da condotte violente o intimidatorie, ad esempio l’evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, secondo comma, cod. pen.).
Tra i reati contro la fede pubblica, si sono inserite nel novero delle fattispecie a citazione diretta alcune ipotesi di falsità materiale, quali le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 cod pen.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), oltre all’indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-ter cod. pen.) ma non anche i falsi in atti pubblici, siccome di più impegnativo accertamento.
Tra i reati contro il patrimonio, si sono ritenuti rispondenti alla duplicità di requisiti indicati dalla delega la truffa aggravata (art. 640, cpv., cod. pen.), la frode in assicurazione (art. 642 cod. pen.) e l’appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.).
Quanto alle ipotesi di reato circostanziate prevedenti pene diverse o circostanze aggravanti ad effetto speciale, che nella forma base risultano a citazione diretta, la riforma ha inteso uniformare il trattamento processuale, con l’esclusione anche per esse dell’udienza preliminare, nei limiti in cui sia consentito dai prefissati criteri selettivi.
Tra gli altri, si segnalano i reati di: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340, comma terzo, cod. pen.); esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina o dirige l’attività (art. 348, comma secondo, cod. pen.); procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 cod. pen.); violazione di domicilio aggravata ai sensi dell’art. 614, ultimo comma, cod. pen. e commessa da pubblico ufficiale (art. 615, comma primo, cod. pen.); rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell’addetto al servizio delle poste (art. 619, comma secondo, cod. pen.).
Sono stati di contro esclusi dal catalogo ampliato, per la complessità delle indagini e degli accertamenti che normalmente richiedono, i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica e contro l’ambiente.
Dei medesimi suindicati criteri è stata fatta applicazione per i reati previsti da leggi speciali. In materia di armi, si sono ritenuti di relativa complessità sul piano dell’accertamento giudiziale il porto di arma in riunione pubblica in mancanza della relativa licenza, il trasferimento illecito di armi e l’importazione di armi senza licenza; in materia di violazioni del T.U. dei reati doganali, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis cod. pen.); in materia di misure di prevenzione, i delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l’elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali; in materia di stupefacenti, i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all’utilizzo di stupefacenti, di cui all’art. 82, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio.
Ancora, merita attenzione la rimodulazione dell’art. 552 cod. proc. pen., in relazione ai contenuti del decreto di citazione, posto che la vocatio va ora riferita alla udienza predibattimentale ed è mutato il corredo di avvisi che l’atto propulsivo del giudizio deve contenere.
Oltre all’avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l’imputato assumerà la posizione processuale di assente (nel concorso delle ulteriori condizioni previste) e non invece quella di contumace – figura soppressa dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ma ancora tralaticiamente evocata nella disposizione - devono essere richiamate le facoltà che co