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Riforma Cartabia: Come cambia il processo penale davanti alla Corte di Cassazione.



Sommario:

1. Il procedimento: rito cartolare, rito partecipato

2. L’annullamento con rinvio

3. I rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU


1. Il procedimento: rito cartolare e rito partecipato.

Le modifiche al processo di legittimità appaiono principalmente finalizzate a adeguare e armonizzare tale fase alle innovazioni introdotte con la riforma 381.

Il rito cartolare non partecipato, nelle forme già esaminate con riguardo al giudizio d'appello, cui si rinvia, diviene la regola per il giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., nella sua versione riformata, alla quale è possibile derogare con la trattazione in pubblica udienza ovvero in udienza cartolare partecipata, come discende dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 1, norma citata, ove si fa richiamo a quanto previsto nei commi 2-ter e 2-quater o da altre disposizioni di legge, dovendosi intendere, con tale riferimento, a quanto disposto ai commi 2- bis e 2-sexies dell’art. 611 medesimo. La procedura di trattazione scritta del processo, entrata per necessità nel rito durante l'emergenza pandemica è stata esportata all'interno del sistema processuale, non senza porre interrogativi circa la sua compatibilità con i principi del giusto processo (art. 111 Cost, art. 6 CEDU). Il contraddittorio cartolare – argomentativo e debole382 - finisce così per diventare l'unico presidio di garanzia del giusto processo al quale vengono a mancare oralità e pubblicità383. Espressione del diritto potestativo della parte, irrevocabile ove esercitato384, la trattazione in udienza pubblica sarà disposta ove il ricorso riguardi sentenze emesse all'esito del dibattimento o all'esito di rito abbreviato, mentre verrà fissata l'udienza camerale partecipata nelle altre ipotesi indicate (rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen., ricorsi contro sentenze emesse all'esito di rito ex art. 598-bis cod. proc. pen.), salvo una serie di eccezioni (riconducibili, in sostanza, a questioni, elencate dalla norma, di modesta rilevanza giuridica), secondo la rigida scansione temporale prevista per il rito d'appello385. Per la trattazione in udienza camerale partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 611, comma 2-quinquies cod. proc. pen., la norma stabilisce termini più serrati rispetto a quelli di cui all'art. 610, comma 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'avviso di notificazione dell'udienza, per la richiesta di intervenire in udienza, infine, per il deposito di memorie secondo termini indicati (venti giorni prima dell'udienza per la notifica dell'avviso di fissazione, cinque giorni per la richiesta di partecipazione all'udienza prevista al comma 2, dieci giorni per il deposito di memorie e tre giorni per il deposito di memorie di replica). Merita ricordare, nell'ambito del paradigma speciale di cui all'art. 611 cod. proc. pen., l'introduzione della previsione delle memorie di replica, a garanzia del contraddittorio, pur nella forma cartolare. Viene imposto al procuratore generale il rispetto del termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle proprie richieste - termine che pare mantenere validità anche nel caso di rito camerale partecipato, posto che il comma 2-quinquies, cod. proc. pen. nulla prevede al riguardo, limitandosi a trattare dei termini ad hoc per le memorie - previsione mutuata da quella di cui all'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176386. La Corte di cassazione, laddove ritenga che siano state sottoposte al suo esame questioni rilevanti ovvero di dover procedere ad una diversa definizione giuridica del fatto, ha facoltà di fissare, d'ufficio, l'udienza pubblica ovvero l'udienza camerale partecipata, sulla base della rispettiva tipologia di sentenza impugnata.387 In sostanza, sembra che il sistema miri a disegnare un doppio binario processuale, che affida alla trattazione cartolare secca i ricorsi valutati potenzialmente inammissibili e, per ciò, trasmessi al vaglio della Sezione settima, ove sarà celebrata l'udienza camerale non partecipata388 e tutti quei ricorsi per i quali le parti non avanzino richiesta di oralità. Al contempo, grazie alla previsione di cui all'art. 611, comma 2-quater, cod. proc. pen., la rilevanza delle questioni sottoposte attribuisce alla Corte la facoltà di disporre d'ufficio la trattazione alla presenza delle parti, riattivando la virtuosa compenetrazione di oralità e contraddittorio. La disciplina prevista dalla riforma, innovativa anche rispetto al regime emergenziale pandemico, conferisce un'ampia discrezionalità alla Corte che appare giustificarsi, per esempio, nel caso in cui debba valutarsi la necessità di risolvere la questione di diritto in difformità all'orientamento consolidato, ovvero sia devoluta una questione afferente una materia interessata da sentenze della Corte costituzionale, ovvero, ancora, delle corti sovranazionali cui conseguano ricadute sull'interpretazione del diritto interno.

Alla luce dell'art. 611, comma 2-sexies, cod. proc. pen. è stabilito che, qualora la Corte ritenga di conferire al fatto una qualificazione giuridica diversa, provvederà d'ufficio, con ordinanza389, al rinvio per la trattazione in udienza pubblica o camerale partecipata, indicandone la ragione, disposizione che si ispira al rispetto della giurisprudenza convenzionale e interna in tema di contraddittorio in caso di riqualificazione del fatto.

La disposizione risponde alla necessità di garantire il contraddittorio laddove la Corte intenda discostarsi dalla qualificazione attribuita al fatto dal giudice di merito, sul presupposto che non si verificherà alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato soltanto nel caso in cui la difesa sia stata posta nelle condizioni di interloquire in ordine alla nuova imputazione390.

Non mancano rilievi da parte di chi391 osserva che la formulazione della disposizione non sia felice, soprattutto laddove postula la già maturata decisione della Corte di dovere procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, mentre invece, più opportunamente, la trattazione orale avrebbe dovuto ancorarsi alla mera possibilità - che avrebbe lasciato intatte terzietà e imparzialità – della riqualificazione e quindi essere disposta nella precedente fase di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, alla stregua di quanto previsto all'art. 611, comma 2-quater, cod. proc. pen.


2. L'annullamento con rinvio.

Il legislatore della riforma ha provveduto ad adeguare le disposizioni relative all'annullamento con rinvio (art. 623 cod. proc. pen.) in attuazione della disciplina del procedimento in assenza.

Così, quando viene annullata una sentenza di condanna, nei casi previsti dall'art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen. (dichiarazione d'assenza in mancanza dei presupposti) la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità.

Quando sia annullata una sentenza di condanna, ove la dichiarazione di assenza sia intervenuta nel rispetto dei presupposti di legge ma l'imputato dimostri di non avere realmente avuto conoscenza del processo, la Corte dispone, ex art. 604, comma 5-ter, la trasmissione degli atti in favore del giudice del grado e della fase in cui può esercitarsi la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo, tuttavia, che non emerga che l'imputato fosse a conoscenza del processo e nelle condizioni di comparire prima della pronuncia della sentenza.

Attraverso un meccanismo di una certa complessità - si immagina anche applicativa - viene fatta salva la possibilità per l'imputato, ove fornisca prova di non avere potuto esercitare talune facoltà processuali (si pensi, ad esempio, alla richiesta di riti alternativi) per impossibilità incolpevole di comparire o per incolpevole ignoranza del processo, di chiedere la restituzione nel termine.

Ne seguirà l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al giudice della fase in cui la facoltà avrebbe potuto essere esercitata.

In alternativa392, per tramite di un meccanismo compensatorio, l'imputato potrà chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'oblazione, ovvero la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-ter, cod. proc. pen., provvedendo a tale fine la corte d'appello.


3. I rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU.

Il legislatore della riforma si fa carico di inserire, con il Titolo III-bis aggiunto al LIBRO IX, il nuovo istituto di cui si tratterà nel prosieguo, collocandolo tra il giudizio di cassazione e quello di revisione.

L'innovativo strumento è destinato a sostituire la cd. revisione europea, affidando alla Corte di cassazione la riapertura del processo definito con sentenza o decreto penale irrevocabili che siano stati adottati in violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Si tratta di un rimedio straordinario, poiché riguarda sentenze e decreti penali definitivi e fa seguito all'accoglimento del relativo ricorso393 da parte della Corte EDU, nella prospettata violazione di norme convenzionali ovvero di quelle contenute nei protocolli addizionali, sostanziali o processuali.

Con l'attribuzione del rimedio alla Corte di cassazione si intende garantire l'uniformità delle decisioni, anche in conformità al diritto convenzionale, in coerente correlazione alla funzione nomofilattica svolta dalla giurisprudenza di legittimità.

La legittimazione a presentare il ricorso - da proporsi nel termine di novanta giorni dalla definitività della sentenza della Corte europea o dalla cancellazione della causa dal ruolo per il caso ex art. 37 Conv. EDU - è