Sommario:
1. La inappellabilità: l'estensione del catalogo delle sentenze non appellabili
Allo scopo di rendere più rapida la definizione del giudizio d'appello, si è agito sulla selezione del numero di processi in entrata, sperando di ridurre il carico gravante sul giudice dell'impugnazione358.
Sui poteri di appello del pubblico ministero era già intervenuta, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la riforma Orlando (legge 23 luglio 2017, n. 103)359 che aveva escluso la proponibilità dell'appello per la pubblica accusa avverso le sentenze di condanna che non si fossero discostate, in sostanza, dalle richieste del pubblico ministero.
La riforma è intervenuta sull'art. 593 cod. proc. pen. con la sostituzione del comma 3, includendo tra le decisioni in ogni caso inappellabili - per tutte le parti, quindi - le sentenze di condanna all'ammenda e le sentenze per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità360, decisioni avverso le quali è esperibile dunque il solo ricorso per cassazione. L'inappellabilità delle sentenze che applicano la sanzione del lavoro di pubblica utilità riposa sulla circostanza che esse postulano l'acquisizione della volontà dell'imputato, previo parere del pubblico ministero, per cui dovrebbe ritenersi che l'epilogo alternativo giustifichi le limitazioni all'impugnabilità della sentenza 361.
Viene altresì esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria, sia ammenda che multa, ovvero con la pena alternativa, così come, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, all’art. 5-septies, ha introdotto il nuovo art. 88-ter d. lgs. n. 150 del 2022, che detta la disciplina transitoria sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria ovvero alternativa. Recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità362 e, in applicazione del principio del tempus regit actum, si è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162 del 2022).
2. Il procedimento in appello
Con riferimento alle modalità di svolgimento, si prevede che il giudizio d'appello sia di regola trattato con rito camerale non partecipato, sul modello di quanto è avvenuto per effetto della disciplina introdotta nel 2020 per fronteggiare l'emergenza pandemica.
Nel giudizio d'impugnazione, il regime delle modalità di trattazione orale è divenuto, rispetto al modello tradizionale, opzionale, postulandosi la richiesta di parte, secondo le declinazioni che si evidenzieranno nel prosieguo e, a date condizioni, la trattazione orale disposta d'ufficio. Secondo il paradigma adversary363, sembra di poter dire che la scelta del legislatore della riforma sia stata mirata a valorizzare l'effettiva partecipazione delle parti al processo di primo grado364, momento cruciale nell'accertamento dell'accusa, affidando alle impugnazioni soltanto la funzione di verificare - anche in via documentale per tramite di un contraddittorio cartolare - il corretto svolgimento del processo di primo grado.
Se non è stata rivista la disposizione dell'art. 598 cod. proc. pen. che contiene, per la fase d'appello, il rinvio generale alle norme sul giudizio di primo grado, come noto improntate all'oralità, l'inserimento dell'art. 589-bis cod. proc. pen. erige tuttavia a regola il rito cartolare non partecipato,365 scandendo al contempo una rigida serie di adempimenti atti a garantire il contraddittorio tra le parti. Così, entro quindici giorni prima della data della trattazione dell'appello, è prevista la presentazione delle richieste del procuratore generale, è previsto il deposito di motivi nuovi e di memorie per tutte le parti, nonché la presentazione di eventuali proposte di concordato (ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.).
Entro cinque giorni prima della data di trattazione dell'appello, è stabilita inoltre la facoltà di depositare memorie di replica, secondo il modello che viene efficacemente definito a contraddittorio argomentativo o debole366.
Allo svolgimento cartolare del processo fa seguito la necessità che, all'esito della deliberazione - con previsione analoga a quella stabilita nel periodo dell'emergenza - sia comunicata alle parti l'esito della decisione. Il rito partecipato (pubblico o camerale) sarà attivato a richiesta di parte ma può anche essere disposto d'ufficio, nei casi di cui si dirà ultra.
L'appellante (ovvero soltanto il difensore, se trattasi di parte privata)367 e, in ogni caso, anche ove non abbia presentato appello, l'imputato ovvero il difensore del medesimo possono avanzare richiesta di partecipazione al rito (art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.), così attivando l'oralità della trattazione. L'istanza deve essere avanzata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello di cui all'art. 601 cod. proc. pen., ovvero entro il termine di quindici giorni dalla data fissata per il giudizio, quale duplice previsione di favore, suscettibile di dilatare l'intervallo per la richiesta.
Alla domanda, che non potrà essere revocata, seguirà la trattazione in pubblica udienza ovvero in camera di consiglio, secondo il modulo di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Previa delibazione di ammissibilità dell'istanza, il processo sarà quindi celebrato nelle forme che costituivano il paradigma processuale precedente la riforma, stravolto dal diritto pandemico ed entrato a regime.
Come accennato, è stata introdotta la possibilità di trattazione orale per decisione della stessa Corte, in relazione alla rilevanza delle questioni in udienza pubblica oppure camerale, come stabilito all'art. 599 cod. proc. pen.
La trattazione dell'appello avverrà sempre in udienza partecipata, quando la corte abbia rigettato la richiesta di definizione mediante proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. È stata altresì esplicitata la necessità di trattazione partecipata (per il vero ontologicamente connessa alla necessità di assumere prove dichiarative) nel caso in cui la corte sia chiamata alla rinnovazione istruttoria che non potrebbe correttamente avvenire se non con la partecipazione delle parti. In coerenza con i mutamenti che hanno interessato la disciplina del processo in assenza, anche il giudizio d'appello risente di taluni aspetti innovativi.
Ai sensi dell'art. 598-ter cod. proc. pen., se l'appello è stato interposto dall'imputato, la nuova disposizione consacra la regola secondo cui, ove sia correttamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, si procederà in assenza, anche ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che per proporre l'impugnazione, il difensore dell'imputato assente deve essere munito dello specifico mandato, conferito successivamente alla pronuncia della sentenza, si deve inferire la conoscenza in capo all'imputato medesimo della proposizione dell'impugnazione, per cui, ove sia regolare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, seguirà la declaratoria di assenza.
Diversamente, nel caso in cui l'imputato non sia appellante, si pone la necessità di verificare, ai fini della declaratoria di assenza e valutata la regolarità delle notifiche, se sussista l'effettiva conoscenza del processo in capo al medesimo, secondo i criteri cristallizzati all'art. 420-bis cod. proc. pen.
Ove non ricorrano tali condizioni, la corte sarà dunque tenuta a disporne la sospensione del giudizio e ad ordinare ricerche finalizzate alla notifica del decreto di citazione, analogamente a quanto accade durante il processo di primo grado e, in caso di erronea dichiarazione di assenza, il giudice procederà alla sua revoca, restituendo l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. Dalla lettura dell'art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen. - introdotto dal d. lsg. n. 150 del 2022 - emerge altresì la previsione della sospensione dei termini massimi di durata del processo (quindi, il temporaneo congelamento del decorso dell'improcedibilità) quando sia necessario, ex art. 598-ter cod. proc. pen., procedere a nuove ricerche dell'imputato per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quando, nel giudizio d'appello, sia stata disposta la rinnovazione istruttoria per il tempo occorrente allo svolgimento dell'istruttoria (art. 344-bis cod. proc. pen.).
3. Il concordato in appello
Anche l'istituto del concordato in appello ha subito sensibili modifiche volte ad incentivarne l'impiego, implementandone l'effetto deflattivo368.
In primis, sono cadute le preclusioni per titolo che, secondo un approccio valoriale, escludevano dal concordato categorie di reato ovvero di autore: con la riforma ed in linea con la legge di delega n. 134 del 2021 sarà sempre possibile accedere a tale epilogo – deflattivo ma non premiale - del processo369.
Le ulteriori innovazioni non si rinvengono nel corpo della delega, per cui si è avanzata in dottrina la prospettiva circa un profilo di eccesso da parte del legislatore delegato 370.
Si tratta delle modifiche relative all'iter processuale, per cui la proposta va depositata nel rispetto delle forme previste all'art. 589 cod. proc. pen. per la rinuncia all'impugnazione e, soprattutto, nel termine di quindici giorni anteriori all'udienza, in modo da determinare concreti vantaggi in termini di deflazione.371 Nel caso di mancato accoglimento del concordato (art. 598-bis cod. proc. pen.), la corte fisserà sempre l'udienza pubblica ovvero l'udienza camerale partecipata, comunicando alle parti il relativo provvedimento 372.
Si è stabilita la possibilità di riproporre al dibattimento il concordato, articolato in termini differenti.
Quando la corte abbia già stabilito di procedere con udienza partecipata (pubblica o camerale alla presenza delle parti), il rigetto della proposta determinerà solamente la prosecuzione del giudizio.
Ove la corte non accolga la proposta di concordato, è inefficace la rinuncia ai motivi contenuta nell'accordo, coerentemente con la caducazione integrale della proposta di accordo sottoposta al giudice373.
4. Gli atti preliminari al giudizio
In tema di atti preliminari al giudizio (art. 601 cod. proc. pen.) l'intervento riformatore si presenta coerente con le innovazioni di cui si è trattato: al comma primo è stato espunto il riferimento alla citazione dell'imputato non appellante ove l'impugnazione sia proposta per i soli interessi civili ex art. 573 cod. proc. pen.
Il nuovo comma 2 della norma prevede che il decreto indichi se la corte abbia disposto la trattazione del giudizio con udienza pubblica ovvero con udienza camerale partecipata (art. 127 cod. proc. pen.) e sostituisce la precedente disposizione, sulla cui base il decreto si limitava ad indicare se il processo sarebbe stato trattato con rito camerale, in quanto la precedente versione dell'art. 599 cod. proc. pen. prevedeva soltanto la possibilità di trattazione con rito camerale partecipato, in alternativa alla pubblica udienza. Anche il comma 3 è stato integrato e modificato.
L'intervento si appunta (lett. d-bis) sulla previsione, nel decreto di citazione, dell'avviso all'imputato e alla persona offesa circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, così postulando l'accessibilità per l'imputato agli istituti della restorative justice374, percorribile anche in questa fase del giudizio, secondo il paradigma che comporta il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore, la ricostruzione dei legami con la comunità.
La cesura cronologica che separa il tempus commissi delicti dalla celebrazione del giudizio d'appello sembra poter favorire l'intrapresa di programmi di giustizia riparativa - si pensi, per esempio, alle situazioni ad alto grado di conflittualità tra vittima e autore - considerato che, talvolta, il trascorrere del tempo aiuta a stemperare le tensioni e vincere l'incomunicabilità, ostacolo ad un progetto condiviso di riparazione.
Viene inoltre dato avviso della facoltà, per imputato e difensore personalmente e per la parte privata diversa dall’imputato tramite il proprio difensore, di avanzare, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto, richiesta di partecipazione all'udienza.
Il termine a comparire davanti alla corte d'appello è stato raddoppiato dal legislatore della riforma, sicché il decreto va notificato entro quaranta giorni dalla data fissata per il giudizio, ai sensi del nuovo art. 603, comma 3, cod. proc. pen. L'allungamento del termine a comparire, che si inserisce in un quadro di modifiche volto a razionalizzare la gestione delle scelte difensive in tema di impugnazioni - si pensi al nuovo termine perentorio per il deposito, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, della proposta di concordato – probabilmente comporterà difficoltà per le cancellerie, che dovranno essere adeguatamente supportate nella fase di transizione tra la nuova e la vecchia procedura375.
La pubblica udienza - secondo l'innovato art. 602 cod. proc. pen. - costituirà l'ipotesi di residuale trattazione del giudizio, di regola svolto mediante rito cartolare. È stato espunto infine dall'art. 602 cod. proc. pen. il comma 1-bis, relativo al concordato, la cui disciplina è ora interamente contenuta all'art. 599-bis cod. proc. pen.
5. La rinnovazione istruttoria
La rinnovazione istruttoria in appello subisce una sensibile contrazione rispetto all'attuale panorama normativo, nel progetto riformatore volto ad una più efficiente giudizio di secondo grado376.
In proposito, il legislatore della riforma ha inteso espungere l'obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all'esito di rito abbreviato secco, sul fondamento che377, a fronte della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione della prova - facoltà connessa al rito abbreviato e bilanciata dal noto beneficio premiale -, non si pone alcuna necessità processuale di rinnovazione delle prove dichiarative. Come noto, nel ribaltare l'editto assolutorio di primo grado, il giudice d'appello è di regola tenuto a rinnovare la prova dichiarativa ma, secondo la nuova previsione, tale necessità non sorge laddove in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
La scelta operata dall'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralità e contraddittorio nella formazione della prova e non impone quindi, nel giudizio d'appello avverso la sentenza assolutoria, l'assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell'opzione processuale, non siano state assunte in primo grado.
Diversamente, potrebbe profilarsi una asimmetria tra giudizio di primo grado, deciso allo stato degli atti, e giudizio d'appello, venendo altresì in gioco il potenziale contrasto rispetto alla volontà dell'imputato di essere giudicato secondo le forme del rito abbreviato secco378.
L'art. 603 cod. proc. pen. è stato inoltre integrato (comma 3-ter), con la previsione, coerente con la nuova disciplina delle nullità (art. 604 cod. proc. pen.) conseguente alla dichiarazione di assenza dell'imputato, essendo previsto che, quando la declaratoria di assenza risulti erronea (salvo che l'imputato non fosse latitante o non si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo) possa essere fatta richiesta, in alternativa e con finalità di non dispersione degli atti processuali compiuti, di rinnovazione istruttoria.
Nei casi in cui la dichiarazione di assenza379 abbia riguardato un imputato latitante ovvero sottrattosi volontariamente al processo, la rinnovazione istruttoria verrà disposta dalla corte nei limiti stabiliti all'art. 190-bis cod. proc. pen. che riguardano i seguenti casi: - esame di testimone o imputato in procedimento connesso ex art. 210 cod. proc. pen. che abbiano reso dichiarazioni in incidente probatorio ovvero in dibattimento, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti tali dichiarazioni saranno utilizzate, oppure quando si tratti di dichiarazioni contenute in verbali acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen.; - esame su fatti e circostanze diverse da quelle intorno alle quali il testimone sia stato sentito, ovvero se il giudice o le parti lo ritengano necessario sulla base di specifìche esigenze; - esame di testimone minorenne ed esame richiesto relativamente a persona offesa in condizioni di vulnerabilità (art. 90-quater, cod. proc. pen.), nell'ambito di processo per reati nominati (delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; reato di cui all'art. 600-bis, comma 1, art. 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, cod. pen), come stabilito all’art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.
6. Le questioni di nullità
Dell'art. 604 cod. proc. pen. restano invariati i primi cinque commi, mentre è stato modificato il comma 5-bis ed è stato aggiunto il comma 5-ter, secondo le direttrici che si vanno ad esporre.
Premesso che il comma 5-bis già afferiva alle nullità della dichiarazione d'assenza - si tratta di disposizione che era stata inserita con legge 28 aprile 2014, n. 67 - il legislatore della riforma ne ha rimodellato il contenuto.
Fermo restando il dovere del giudice d'appello di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, emessa nell'ambito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato, ove non ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 420-bis, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen., è stata introdotta la previsione di decadenza dall'eccezione non sollevata con l'appello, previsione che introduce la sanatoria della relativa nullità che concerne l'intervento dell'imputato al processo.
Il legislatore si è mosso nell'obiettivo di impedire che la possibile riserva dell’interessato nel sollevare in sede di legittimità l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., conduca alla vanificazione dell'intero processo di merito.
Può suonare peraltro pleonastica la previsione secondo cui, ove emerga che l'imputato fosse stato a conoscenza dell'esistenza del processo e fosse nelle condizioni di parteciparvi, la nullità non verrà dichiarata, in quanto è evidente che in tale caso non ricorre alcuna violazione a danno dell'imputato medesimo. Attraverso un meccanismo di una certa complessità - si immagina anche applicativa - viene fatta infine salva la possibilità per l'imputato, ove egli fornisca prova di non avere potuto esercitare talune facoltà processuali (si pensi, ad esempio, alla richiesta di riti alternativi) per impossibilità incolpevole di comparire o per incolpevole ignoranza del processo, di chiedere la restituzione nel termine. Ne seguirà l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al giudice della fase in cui la facoltà avrebbe potuto essere esercitata. In alternativa380, per tramite di un meccanismo compensatorio, l'imputato potrà chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'oblazione, ovvero la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-ter, cod. proc. pen., provvedendo a tale fine la corte d'appello.
358
Si è detto supra di quanto siano ingolfate le corti distrettuali, situazione che spinge a considerare il giudizio d'appello come un malato cronico, la cui patologia deve essere curata nel tentativo di rimediare all'eccessiva durata dei tempi del processo. Sul tema, v. O. MAZZA, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. Pen. web, 2022, n.2, pag. 14.
359
E, prima ancora, per limitarsi agli interventi più significativi, la legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Legge Pecorella).
360
Secondo le nuove previsioni di cui all'art. 20-bis cod. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è applicata, con il consenso dell'interessato, dal giudice di primo grado in sostituzione di pene detentive fino a tre anni; i vantaggi connessi all'applicazione di questa sanzione dovrebbero elidere l'effetto di non potersi appellare avverso la decisione, preclusione ragionevole, ove si consideri che l'accesso al lavoro utile postula il consenso dell'interessato.
361
Sulla questione, che sembra determinare una asimmetria del potere impugnatorio tra le parti, v. G. SANTALUCIA, Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando, in Sistema pen., 2020, fasc. 5, 385.
362
V. Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, Rv. 280599-01, Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, Rv. 277440-01, pronunce riguardanti le modifiche apportate alle impugnazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Contrariamente, afferma il principio per cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni – laddove non vi sia una disciplina transitoria – dovrà tenersi conto della norma vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01. Per una disamina approfondita del tema si rimanda alla Relazione su novità normativa n. 68/22, Ufficio del Massimario, a cura di A. NATALINI, pag. 31.
363
G. SPANGHER, Impugnazioni penali, in Dig. Disc. Pen., vol. VI, Torino, UTET, 1992, pag. 217 e ss.
364
Si evince dalle novità apportate in tema di assenza (in linea con Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420-01) che si è teso a garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
365
Come è stato osservato in dottrina (R. BRICHETTI, Prime riflessioni sulla riforma: l'appello, Il penalista, 4 novembre 2022), tale previsione deroga all'art. 127 cod. proc. pen. che postula la partecipazione delle parti all'udienza camerale.
366
V. G. FIDELBO, Processo “scritto” e limiti all'oralità in Cassazione, in Sistema pen., 23 marzo 2021.
367
La regola si fonda sulla circostanza che la parte privata partecipa al giudizio a mezzo del suo difensore.
368
Come noto, il concordato in appello non è istituto a carattere premiale ma costituisce soltanto uno strumento di deflazione: l'assenza di effetti in termini di riduzione della pena costituisce uno dei motivi della scarsa applicazione e, in definitiva, del modesto ruolo deflattivo.
369
Il legislatore della riforma (e si rimanda, sul punto, al commento del Libro VI, Titolo II) ha invece mantenuto le preclusioni relative all'accesso al cd. patteggiamento allargato (art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.), improntate ad analoga ratio.
370
V. GIALUZ, op. cit., pag. 81.
371
Vien fatto di osservare che, secondo l'attuale regime, accade che le proposte di concordato vengano definite in limine litis, prassi che impedisce di tenerne conto, nell'organizzazione dei ruoli d'udienza.
372
Si tratta di recepimento del principio espresso in giurisprudenza (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464-02; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546-01), in linea con la necessità di conferire alle parti la facoltà di avanzare le proprie conclusioni. 373V. in tale senso, Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Rv. 283212-01, secondo cui nel concordato in appello la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ad alcuni motivi non è suscettibile di revoca, perdendo solamente effetto nel caso di mancato accoglimento della proposta ci pena concordata.
374
Si rimanda, sul tema, alla parte relativa alla trattazione della riforma di cui al Titolo IV della legge n. 150 del 2022.
375
Va osservato che, a causa del considerevole numero di processi pendenti in appello (per i dati, si richiamano le informazioni contenute nello scritto di G. CANZIO, op. cit., pag. 10), le notifiche dell'atto di citazione riescono a faticare ad essere evase nel rispetto del termine di venti giorni attualmente previsto, per cui, se non sarà adeguatamente rafforzato il lavoro di back office, si potranno verificare impasse nella preparazione dei dossiers processuali.
376
Sulla ricostruzione delle tappe che hanno condotto all'attuale disciplina della rinnovazione istruttoria in appello, vedi R. BRICHETTI, op. cit., pag. 8.
377
In linea con la scelta fatta propria dal legislatore della riforma, si pone la giurisprudenza della Corte EDU (da ultimo, Sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia) che ha affermato il principio per cui, ove l'imputato abbia accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, inequivocabilmente deve intendersi abbia rinunciato all'audizione dei testimoni, non configurandosi, di conseguenza, alcuna violazione dell'art. 6, § 1, CEDU.
378
Per una approfondita disamina delle questioni processuali che si pongono a favore dell'una e dell'altra tesi in ordine all'integrazione istruttoria da parte del giudice d'appello a fronte di sentenza assolutoria, emessa all'esito di rito abbreviato secco, v. W. NOCERINO, La ridefinizione della rinnovazione dibattimentale in appello, in La riforma Cartabia, op. cit., pag. 635-636.
379
L'art. 604, comma 5-ter e 5-quater, cod. proc. pen. introduce novità circa la disciplina della mancanza di effettiva conoscenza in capo all'imputato dichiarato assente dell'esistenza del processo, situazione che trova il proprio correttivo nelle previsioni dell'art. 603, comma 3-ter, cod. proc. pen.
380
Si tratta, a parere di chi scrive, anche alla luce della nuova disciplina della prescrizione (che ne blocca il decorso solo dopo la sentenza di primo grado), si dubita che tale possibilità si tradurrà in scelta difensiva che vedrebbe l'imputato sostanzialmente privato di un grado di giudizio
FONTE: Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario - 2022"