
Sommario:
1. La inappellabilità: l'estensione del catalogo delle sentenze non appellabili
4. Gli atti preliminari al giudizio
5. La rinnovazione istruttoria
1. La inappellabilità: l'estensione del catalogo delle sentenze non appellabili
Allo scopo di rendere più rapida la definizione del giudizio d'appello, si è agito sulla selezione del numero di processi in entrata, sperando di ridurre il carico gravante sul giudice dell'impugnazione358.
Sui poteri di appello del pubblico ministero era già intervenuta, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la riforma Orlando (legge 23 luglio 2017, n. 103)359 che aveva escluso la proponibilità dell'appello per la pubblica accusa avverso le sentenze di condanna che non si fossero discostate, in sostanza, dalle richieste del pubblico ministero.
La riforma è intervenuta sull'art. 593 cod. proc. pen. con la sostituzione del comma 3, includendo tra le decisioni in ogni caso inappellabili - per tutte le parti, quindi - le sentenze di condanna all'ammenda e le sentenze per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità360, decisioni avverso le quali è esperibile dunque il solo ricorso per cassazione. L'inappellabilità delle sentenze che applicano la sanzione del lavoro di pubblica utilità riposa sulla circostanza che esse postulano l'acquisizione della volontà dell'imputato, previo parere del pubblico ministero, per cui dovrebbe ritenersi che l'epilogo alternativo giustifichi le limitazioni all'impugnabilità della sentenza 361.
Viene altresì esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria, sia ammenda che multa, ovvero con la pena alternativa, così come, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, all’art. 5-septies, ha introdotto il nuovo art. 88-ter d. lgs. n. 150 del 2022, che detta la disciplina transitoria sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria ovvero alternativa. Recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità362 e, in applicazione del principio del tempus regit actum, si è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162 del 2022).
2. Il procedimento in appello
Con riferimento alle modalità di svolgimento, si prevede che il giudizio d'appello sia di regola trattato con rito camerale non partecipato, sul modello di quanto è avvenuto per effetto della disciplina introdotta nel 2020 per fronteggiare l'emergenza pandemica.
Nel giudizio d'impugnazione, il regime delle modalità di trattazione orale è divenuto, rispetto al modello tradizionale, opzionale, postulandosi la richiesta di parte, secondo le declinazioni che si evidenzieranno nel prosieguo e, a date condizioni, la trattazione orale disposta d'ufficio. Secondo il paradigma adversary363, sembra di poter dire che la scelta del legislatore della riforma sia stata mirata a valorizzare l'effettiva partecipazione delle parti al processo di primo grado364, momento cruciale nell'accertamento dell'accusa, affidando alle impugnazioni soltanto la funzione di verificare - anche in via documentale per tramite di un contraddittorio cartolare - il corretto svolgimento del processo di primo grado.
Se non è stata rivista la disposizione dell'art. 598 cod. proc. pen. che contiene, per la fase d'appello, il rinvio generale alle norme sul giudizio di primo grado, come noto improntate all'oralità, l'inserimento dell'art. 589-bis cod. proc. pen. erige tuttavia a regola il rito cartolare non partecipato,365 scandendo al contempo una rigida serie di adempimenti atti a garantire il contraddittorio tra le parti. Così, entro quindici giorni prima della data della trattazione dell'appello, è prevista la presentazione delle richieste del procuratore generale, è previsto il deposito di motivi nuovi e di memorie per tutte le parti, nonché la presentazione di eventuali proposte di concordato (ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.).
Entro cinque giorni prima della data di trattazione dell'appello, è stabilita inoltre la facoltà di depositare memorie di replica, secondo il modello che viene efficacemente definito a contraddittorio argomentativo o debole366.
Allo svolgimento cartolare del processo fa seguito la necessità che, all'esito della deliberazione - con previsione analoga a quella stabilita nel periodo dell'emergenza - sia comunicata alle parti l'esito della decisione. Il rito partecipato (pubblico o camerale) sarà attivato a richiesta di parte ma può anche essere disposto d'ufficio, nei casi di cui si dirà ultra.
L'appellante (ovvero soltanto il difensore, se trattasi di parte privata)367 e, in ogni caso, anche ove non abbia presentato appello, l'imputato ovvero il difensore del medesimo possono avanzare richiesta di partecipazione al rito (art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.), così attivando l'oralità della trattazione. L'istanza deve essere avanzata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello di cui all'art. 601 cod. proc. pen., ovvero entro il termine di quindici giorni dalla data fissata per il giudizio, quale duplice previsione di favore, suscettibile di dilatare l'intervallo per la richiesta.
Alla domanda, che non potrà essere revocata, seguirà la trattazione in pubblica udienza ovvero in camera di consiglio, secondo il modulo di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Previa delibazione di ammissibilità dell'istanza, il processo sarà quindi celebrato nelle forme che costituivano il paradigma processuale precedente la riforma, stravolto dal diritto pandemico ed entrato a regime.
Come accennato, è stata introdotta la possibilità di trattazione orale per decisione della stessa Corte, in relazione alla rilevanza delle questioni in udienza pubblica oppure camerale, come stabilito all'art. 599 cod. proc. pen.
La trattazione dell'appello avverrà sempre in udienza partecipata, quando la corte abbia rigettato la richiesta di definizione mediante proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. È stata altresì esplicitata la necessità di trattazione partecipata (per il vero ontologicamente connessa alla necessità di assumere prove dichiarative) nel caso in cui la corte sia chiamata alla rinnovazione istruttoria che non potrebbe correttamente avvenire se non con la partecipazione delle parti. In coerenza con i mutamenti che hanno interessato la disciplina del processo in assenza, anche il giudizio d'appello risente di taluni aspetti innovativi.
Ai sensi dell'art. 598-ter cod. proc. pen., se l'appello è stato interposto dall'imputato, la nuova disposizione consacra la regola secondo cui, ove sia correttamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, si procederà in assenza, anche ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 420-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che per proporre l'impugnazione, il difensore dell'imputato assente deve essere munito dello specifico mandato, conferito successivamente alla pronuncia della sentenza, si deve inferire la conoscenza in capo all'imputato medesimo della proposizione dell'impugnazione, per cui, ove sia regolare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, seguirà la declaratoria di assenza.
Diversamente, nel caso in cui l'imputato non sia appellante, si pone la necessità di verificare, ai fini della declaratoria di assenza e valutata la regolarità delle notifiche, se sussista l'effettiva conoscenza del processo in capo al medesimo, secondo i criteri cristallizzati all'art. 420-bis cod. proc. pen.