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Riforma Cartabia: Il giudizio dibattimentale




1. Premessa

Le modifiche apportate dall’art. 30 del l d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 alla disciplina del dibattimento – contenuta nel Titolo II del Libro VI del codice di rito – incidono su poche, ma significative, aree tematiche.

Esse si muovono lungo la direttrice, tracciata dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, così da assicurarne la ragionevole durata – che è garanzia di equità processuale ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, ma anche esigenza imperativa, alla luce degli obiettivi del P.N.R.R. concordati dal governo italiano con la Commissione europea282 – e di rinvigorire, al tempo stesso, la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova, nelle sue declinazioni di oralità ed immediatezza.


2. La calendarizzazione delle udienze

La nuova formulazione dell’art. 477 cod. proc. pen., attuativa dell’art. 1, comma 11, lett. a) della legge n. 134 del 2021, ha ad oggetto il calendario delle attività processuali redatto dal giudice.

La norma mutua dal rito civile283 e da prassi virtuose, incentivate da taluni protocolli locali, ma comunque circoscritte, uno strumento di programmazione cui intende attribuire generale operatività, giacchè l’impossibilità di esaurire il dibattimento in unica udienza – costituente il presupposto della redazione del calendario - riguarda la stragrande maggioranza dei processi.

Eppure tale presupposto – già presente nella norma, ma in termini più stringenti e meno realistici, giacchè il rinvio della trattazione al giorno successivo era subordinato alla “assoluta impossibilità” di esaurire il dibattimento in una sola udienza – conferma l’opzione culturale per un modello di dibattimento che, in linea con la struttura accusatoria del rito, non può che essere “fortemente concentrato nel tempo, idealmente da celebrarsi in un'unica udienza o, al più, in udienze celebrate senza soluzione di continuità”284.

Il calendario è, dunque, strumento pensato nell’ottica della “ragionevole durata” e gli è affidato espressamente l’ambizioso obiettivo di imprimere “celerità e concentrazione” alle cadenze dibattimentali, essenziali per restituire efficienza - e dunque credibilità - alla giurisdizione.

Affinchè non si risolva in una mera dichiarazione di intenti, la norma prescrive che il calendario sia predisposto dopo l’ammissione delle prove, quando il processo è entrato nel vivo ed è possibile dare alla pianificazione effettività e concretezza di contenuti, con indicazione per ciascuna udienza, fino a quella conclusiva della discussione, delle specifiche attività da espletare285.

La norma in commento prevede, ancora, che ai fini della redazione del cronoprogramma siano sentite le parti, sul presupposto che un preventivo momento di interlocuzione possa aiutare a contemperare le diverse esigenze, scongiurando la celebrazione di udienze meramente interlocutorie e differimenti per impedimento dei diversi attori del processo.

Ora, pur apparendo verosimile che, nei fatti, si tratterà di uno strumento orientativo, rispetto al quale si renderanno non di rado necessari aggiustamenti successivi - e ciò sia per l’impossibilità di formulare ex ante una previsione attendibile dei tempi di espletamento delle prove orali, sia per l’estrema difficoltà di governare carichi di ruolo ai limiti dell’inesigibile – non può sottacersi il valore altamente simbolico del novum: se la riforma intende ridurre, con interventi di sistema, i tempi del processo, il calendario rende il giudice garante del ritmo - oltre che delle regole – della singola vicenda processuale.

E poiché il calendario impegna la capacità di ciascun giudice del dibattimento286 nella gestione del proprio ruolo di udienza, il successo dello strumento dipenderà anche dalla capacità che avrà la magistratura – in tutte le sue componenti, abbiano o meno ruoli di governance287 - di implementare al proprio interno una cultura diffusa dell’organizzazione288.


3. Lo statuto della prova

Seguendo le indicazioni della legge delega, la riforma è attenta allo statuto della prova.

Valorizza il contraddittorio - pilastro fondativo del processo adversary – nella sua duplice valenza, oggettiva e soggettiva: come metodo euristico di accertamento del fatto imputativo (in senso epistemologico, il miglior metodo possibile), ma anche come diritto dell’imputato al confronto – informato - con le fonti di accusa (right of confrontation), in funzione del pieno esercizio dei diritti di difesa. In questo ambito il decreto attuativo n. 150 spazia da modifiche di impatto modesto ad altre più incisive, che codificano il portato delle pronunce delle Corti interne e dei Giudici anche eurounitari, intervenute in questi ultimi decenni sui principi di immediatezza e concentrazione289.


3.1 L’illustrazione delle richieste istruttorie

In attuazione del criterio di delega enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b) della legge n. 134, il decreto attuativo ridefinisce l’oggetto delle richieste di prova, a modifica del primo comma dell’art. 493 cod. proc. pen. Le parti dovranno d’ora in avanti illustrare, dopo l’indicazione dei fatti da provare, i profili di ammissibilità delle prove di cui è domandata l’assunzione, secondo i parametri enunciati dall’art. 189 cod. proc. pen. quanto alle prove atipiche – per le quali è necessario verificare che siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti e tali da non pregiudicare la libertà morale della persona – e, per tutte le altre prove, alla stregua dei canoni di legalità, non manifesta superfluità o irrilevanza, come indicati dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen.

La modifica enfatizza l’introduzione di un momento dialettico che accompagni le richieste istruttorie, che si vuole sia funzionale in via esclusiva al sindacato giudiziale, e ciò al fine di evitare che attraverso le esposizioni delle parti abbia luogo – come si legge nella Relazione illustrativa, pag. 309 – “un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento”.

L’uso dell’avverbio “esclusivamente” ha, dunque, un chiaro significato selettivo: quel che si vuole evitare è che siano veicolati al giudice elementi cognitivi che non sono strettamente necessari se non ai fini della verifica dei presupposti normativi stabiliti per l’ammissione.

La novella si muove, in ciò, in linea di continuità con la già avvenuta soppressione, nel nuovo codice, della esposizione introduttiva, della quale rimane una sbiadita traccia nell’incipit dell’art. 494 cod. proc. pen.; norma, questa, che non è stata novellata, ma che, letta in disposto combinato con quella in commento, non può che intendersi ora riferita alla illustrazione dei fatti da provare e delle richieste di prova sotto il profilo dell’ammissibilità.

Complessivamente, la modifica non appare di grande impatto: ma dà il segno che permane, ancora viva, l’esigenza di preservare la “verginità conoscitiva” del decisore, sul presupposto che il luogo deputato alla formazione della prova sia il dibattimento e che non debba esservi permeabilità con la fase delle indagini preliminari.


3.2 La prova scientifica: le relazioni scritte

La riforma ha, poi, normato una discovery preventiva, relativa agli elaborati dei periti e dei consulenti tecnici di parte, al fine di assicurare che il confronto dialettico tra le parti nella fase di assunzione della prova scientifica, connotata da un elevato grado di complessità, avvenga su basi di conoscenza adeguate e sia maggiormente proficuo.

Nella versione interpolata dal decreto attuativo n. 150, l’art. 501 (commi 1- bis e 1-ter) cod. proc. pen. impone ora a carico del perito, che sia stato autorizzato al deposito di relazione scritta ai sensi dell’art. 227 cod. proc. pen., l’obbligo di provvedere a tale incombente, presso la cancelleria, almeno sette giorni prima rispetto alla udienza in cui avrà luogo l’esame; analogo termine è assegnato per il deposito della relazione del consulente tecnico di parte.

Il termine fissato per i c.d. testimoni esperti ha natura ordinatoria, non essendo correlate alla sua inosservanza – sia in forma di omesso, che di tardivo deposito – conseguenze sanzionatorie.

Sul punto, la modifica riflette il principio per cui, in tema di prova tecnico – scientifica, il contraddittorio va garantito in tutte le fasi della sua formazione ed assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame che connota la prova dichiarativa, inverandosi nel costante confronto tra tecnico d'ufficio e consulenti di parte, che deve essere tutelato a cominciare dalla fase del conferimento dell'incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contradditorio dibattimentale dei pareri.290

Conformandosi al criterio di delega enunciato dall’ art. 1, comma 11, lett. c), che ha ribadito la perdurante operatività, in tale ambito, della “disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione”, il decreto attuativo ha stabilito che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con possibilità di richiederne l’acquisizione) sia estesa alle relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, così da dar vita, come detto, ad una più efficace cross examination, e soprattutto, così da evitare differimenti (per consentire l’esame degli altrui elaborati e la formulazione di controdeduzioni). Tale meccanismo acquisitivo non comporta alcuna “cartolarizzazione” della prova scientifica e non elide la necessità dell’esame, essendosi espressamente confermato che, ai fini dell’utilizzabilità degli elaborati, resta invariata la disciplina in tema di letture e di indicazioni sostitutive dettata dall’art. 511 cod. proc. pen.; ciò in piena coerenza con il principio di oralità, trattandosi pur sempre di mezzi di prova tesi ad orientare il giudicante con l'apporto di conoscenze specialistiche291.


3.3. La rinnovazione della istruzione dibattimentale

Di più alto impatto innovativo, tra gli interventi sul giudizio di primo grado, è la modifica della disciplina della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in seguito al mutamento del giudice.

Si tratta di uno snodo cruciale della novella, posto che, in uno scenario a congenito turn over dei magistrati, la rinnovazione – imposta dai principi di immediatezza ed oralità e presidiata dalla rigida sanzione della nullità assoluta della sentenza ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen. - è dinamica destinata a ripetersi anche più volte nel corso del processo; dunque, una dinamica che assorbe risorse ed energie ed inevitabilmente collide con l’imperativo della riduzione dei tempi processuali. Ebbene, in piena adesione al criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 11, lett. d) della legge delega, l’art. 30, comma 1, lett. f) del decreto attuativo ha interpolato l’art. 495 cod. proc. pen., inserendovi il comma 4-quater il quale statuisce che: “Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.”

Dunque, nell’assetto riformato, il mutamento del giudice – espressione che include il cambiamento tanto della persona del giudice monocratico, quanto della composizione del collegio giudicante – radica nella parte che vi abbia interesse il diritto, di natura potestativa, alla riassunzione della prova dichiarativa già assunta; e tuttavia la riassunzione non risulta necessaria nel caso in cui la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione.

Il meccanismo surrogatorio della riassunzione è dunque costituito dalla riproduzione audiovisiva delle prove e si raccorda al nuovo corpus normativo, lì dove individua nello strumento audio-video una forma alternativa di documentazione degli atti processuali292, concorrente con quella ordinaria (la cui trascrizione, per economia di risorse, va disposta solo su richiesta delle parti) e destinata a diventare, quando la riforma andrà a pieno regime, la forma di documentazione elettiva.

In dottrina si è parlato, al riguardo, di due diversi canoni modali della rinnovazione, sicchè viene a delinearsi, accanto ad una immediatezza ordinaria, una immediatezza differita293. Infine, si prevede che, pur in presenza di videoregistrazione, sia salva la possibilità per il giudice di procedere alla riassunzione sulla base di specifiche esigenze, giustificative del riascolto del dichiarante; ed in tal modo viene estesa – ma non invece generalizzata, come nella proposta di riforma Bonafede del 2013 - la portata di un filtro valutativo che già era previsto dall’art. 190-bis cod. proc. pen. ma limitatamente a peculiari ipotesi di reato, al fine di scongiuarre l’ ”usura” della fonte dichiarativa ed i rischi di intimidazione correlati, appunto, alla sua nuova escussione. Il dato che connota la riscrittura dell’art. 495 cod. proc. pen. è, dunque, la discontinuità con gli approdi nomofilattici delle Sez. U n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754-01-02-03-04; le quali, dirimendo contrasti vecchi e nuovi stratificatisi nella giurisprudenza di legittimità su come dovessero essere declinate le garanzie difensive rispetto al principio di immutabilità, e sulla possibilità di recuperare il già fatto attraverso il meccanismo delle letture ex art. 511 cod. proc. pen., avevano dato un assetto compiuto, sul piano ermeneutico, alle questioni che da sempre si agitavano sul tema.

Le Sezioni Unite “Bajrami” – come si ricorderà – tennero conto delle istanze espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 205 del 2010, la quale aveva evidenziato come la partecipazione al momento dinamico di formazione della prova orale assicuri il migliore esercizio della funzione valutativo-decisoria, permettendo di cogliere inediti connotati espressivi, o comunque non verbali, che sono "specialmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e controesame" e che è sempre utile valorizzare, in quanto decidono della qualità del giudizio in termini di attendibilità del dichiarante; sicchè, di questo patrimonio cognitivo, costituito anche da impressioni e ricordi - che il giudice acquisisce grazie al contatto diretto con la fonte dichiarativa - occorre scongiurare la dispersione, anche in linea con i contributi della giurisprudenza Unionale294.

La pronuncia della Consulta aveva tuttavia precisato che il diritto al riascolto è non assoluto, ma modulabile e che dovesse riconoscersi la possibilità per il legislatore di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio” del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007), id est l’abuso dello strumento della rinnovazione al solo fine di dilazionare la decisione e di lucrare l’effetto estintivo della prescrizione.

Su tali premesse concettuali le Sezioni Unite, “Bajrami”, hanno definito un protocollo operativo della rinnovazione così articolato: -il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, perché se è vero che un evidente nesso funzionale lega istruzione e decisione, in ossequio ai principi di oralità e immediatezza, è anche vero che, della istruzione, l’ammissione costituisce componente indissolubile, in quanto momento del processo di formazione dibattimentale della prova; e ciò fermo restando che i provvedimenti ammissivi conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati; - l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove, sia prove reiterative di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, con l’onere di indicare specificamente, in tal caso, le ragioni della rinnovazione; - l’ammissione delle prove in sede di rinnovazione non è sottratta ai poteri valutativi del giudice ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., da reinterpretare in chiave selettiva, perché la non manifesta superfluità va apprezzata anche in riferimento alle prove già espletate innanzi a diverso giudice; - l’esercizio della facoltà di prova presuppone altresì la necessaria previa indicazione ad opera delle parti richiedenti, in lista ritualmente depositata ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., non solo dei soggetti da riesaminare ma anche delle circostanze su cui deve vertere l’esame (incombenti in funzione dei quali potrà essere concesso, se richiesto, un breve termine), a condizione che tali nominativi fossero già inseriti nella lista pregressa; - il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.

Con tale “storica” decisione – che ha, senza dubbio, introdotto criteri ermeneutici più restrittivi del diritto delle parti alla riassunzione della prova dichiarativa e, in definitiva, ridimensionato la portata stessa del principio di immediatezza295 - le Sezioni Unite hanno stabilito che, dopo il mutamento del giudice, si impone la riedizione della sequenza dibattimentale a partire dalla dichiarazione di apertura, con le medesime cadenze e secondo la disciplina regolativa di cui agli artt. 493 e ss. cod. proc. pen.

Si è trovato, dunque, un punto di equilibrio tra le contrapposte istanze, di tutela dei diritti difensivi e di ragionevole durata, responsabilizzando le parti, che devono assumere ogni necessaria iniziativa per la rinnovazione e dimostrare di avervi concreto interesse.

A fronte di un tale quadro ricostruttivo, la disciplina riformata condivide l’idea di fondo per cui la partecipazione alla fase di ‘gestazione’ processuale della prova protegge la qualità dell’accertamento, in termini di affidabilità296; e ciò perché il contatto diretto con la fonte dichiarativa meglio garantisce “l’autenticità del giudizio inteso nel significato proprio del termine, ossia di decisione, la quale impegna un’attività percettiva ed un atteggiamento valutativo, condizionato anche da un aspetto intuitivo-emozionale, i quali interagiscono tra loro, in una trama di relazioni e implicazioni tra giudizi di conoscenza e giudizi di valore”297; e, tuttavia, recepisce anche un’altra importante indicazione di metodo proveniente dalla Consulta che, con la sentenza n. 132 del 2019, cit., ha auspicato l’adozione di moduli legislativi di efficientamento del sistema processuale, invitando a "ripensare" i principi di immediatezza–oralità, i quali non sono congeniali ad un modello dibattimentale non concentrato, bensì diluito nel tempo; e ha evidenziato come l’allungamento dei tempi processuali abbia finito col rendere il principio di immediatezza un "mero simulacro" svuotato di senso ed abbia imposto di ricercare rimedi strutturali includenti "ragionevoli deroghe" proprio alla necessaria identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide, nella consapevolezza che il diritto al riascolto delle fonti di prova è suscettibile di modulazione (in linea con quanto la stessa Corte aveva affermato nella ordinanza n. 205 del 2010, cit. ).

Di qui l’incentivo a valorizzare “meccanismi compensativi” - come appunto la fonoregistrazione, strumento le cui potenzialità si apprezzano nei dibattimenti più articolati, in cui la reiterazione dell’ascolto raramente è in grado di produrre un beneficio addizionale, quando intervenga in un momento così lontano dai fatti da rendere i ricordi del dichiarante assai meno vividi rispetto al momento in cui aveva in precedenza deposto. E ciò a condizione che persista la possibilità per il giudice (assicurata dall'art. 507 cod. proc. pen.) di disporre, su istanza di parte o d'ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l'indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell'art. 506 cod. proc. pen.

La disposizione modificata coglie, dunque, il monito indirizzato dal Giudice delle leggi e se ne fa carico, proponendo una soluzione che supera la rigidità delle Sez. U, “Bajrami”, senza rinnegare l’ispirazione efficientista della “riforma Cartabia”: una soluzione che individua nella videoregistrazione il contrappeso idoneo a bilanciare il deficit di immediatezza. L’aspetto differenziale sta tuttavia nel fatto che, ove la videoregistrazione non sia possibile, la lesione dei principi di oralità-immediatezza parrebbe essere in re ipsa e il diritto alla riassunzione della prova non dovrebbe richiedere alcun requisito ulteriore, né la dimostrazione di peculiari esigenze; né sembra essere richiesto, alla stregua della mutata disciplina, alcun vaglio di rilevanza o utilità della rinnovazione, nel senso proposto dalla sentenza Bajrami.

Bisognerà sul punto verificare come si orienterà la prassi giurisprudenziale e se vi siano ancora margini interpretativi per ritenere che, in una tale evenienza, un vaglio giudiziale sia pur sempre necessario e che la parte abbia l’onere di dimostrare di avere alla rinnovazione un effettivo “interesse”; se insomma, sia possibile non disperdere le indicazioni anche operative elaborate dal massimo organo di nomofilachia su come la rinnovazione debba avvenire, alla luce della acquisita consapevolezza che il diritto al contraddittorio può avere differenti declinazioni e che “solide garanzie procedurali” ben possono bilanciare l’impossibilità di riascolto della fonte dichiarativa298.

In ogni caso, è qui prefigurata una soluzione sulla quale si registrano già opposti commenti299. Da quanto precede si comprende che al tema si raccorda l’inserimento, nel corpo dell’art. 510 cod. proc. pen., del comma 2-bis (ad opera dell’art. 30, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 150 ), il quale recita che “l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico ”; disposizione che — in forza della norma transitoria di cui all’art. 94 del medesimo decreto — avrebbe dovuto avere applicazione a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della riforma. Deve comunque rilevarsi che le problematiche di diritto intertemporale poste dalla novella sono state anch’esse oggetto di disciplina.

La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, con cui si è disposto in via di urgenza il differimento al 30 dicembre 2022 dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, ha introdotto (art. 5-decies) il nuovo art. 93- bis d. lgs. n. 150 del 2022, che dispone che la novella di cui al comma 4-ter dell’art. 495 cod. proc. pen., sulla facoltà per la parte che vi abbia interesse di richiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in assenza di riproduzione audiovisiva, non si applichi quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023.

Allo stesso tempo, l’art. 5-undecies della citata legge di conversione, a modifica dell’art. 94 del d. lgs. n. 150 del 2022, ha anticipato il termine ultimo per l'attivazione dell'obbligo dell'audio-video-registrazione del dibattimento al 30 giugno 2023, con riduzione di sei mesi del periodo originariamente previsto per la c.d. transizione digitale300, valutato necessario e sufficiente per consentire all’amministrazione di organizzare i servizi di registrazione e la conservazione dei supporti informatici301.


4. Nuove contestazioni e diritti delle parti

In attuazione dell’art. 1, comma 10, lett. e) ed f) della legge delega, l’art. 30 del d.lgs. n. 150 recepisce e riannoda le fila di una intensa opera di ricostruzione della disciplina delle nuove contestazioni di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e ss. dopo l’aggiornamento dibattimentale dell’accusa, compiuta dalla Corte costituzionale nell’ultimo ventennio, e ne coordina il regime con i diritti di difesa. Invero, gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. hanno costituito un dato di novità non di poco momento rispetto al codice di rito del 1930, che concepiva il processo penale quale 'accertamento', ossia in termini di verifica di un'ipotesi ricostruttiva del fatto, espressa nell'imputazione, la quale era insuscettiva di mutatio.

L’impianto del codice vigente ha ribaltato la prospettiva, in coerenza con la struttura accusatoria del processo, che ha riscritto il rapporto tra fase delle indagini e fase dibattimentale, avendo la prima la funzione di consentire al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell'azione penale, la seconda costituendo, invece, la sede elettiva di formazione della prova, che deve avvenire con metodo dialettico; sicchè il tema dell'imputazione non può considerarsi definitivamente cristallizzato prima della chiusura del dibattimento. Il regime delle nuove contestazioni è perciò destinato ad assicurare fluidità all’accusa, così da permetterle di mantenere la necessaria correlazione con la sentenza, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., evitando incidenti regressivi, forieri di inutili ritardi nella definizione del processo.

Date queste premesse, la Corte costituzionale è intervenuta, negli anni, ad adeguare un assetto normativo rivelatosi tuttavia carente sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale e delle garanzie difensive - dunque non conforme ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost. - essenzialmente per la mancanza di un congegno di raccordo tra le nuove contestazioni ed i riti alternativi al dibattimento; i quali rimanevano soggetti a rigidi termini preclusivi, sostanzialmente perché la loro natura deflattiva veniva ritenuta incompatibile con la fase avanzata dell’istruttoria in cui normalmente maturano le vicende modificative dell’imputazione. L’inversione di rotta si compie verso la metà degli anni ’90, quando la scelta del rito, tra i più modelli delineati dal legislatore, viene ad essere valorizzata quale espressione tra le più qualificate e strategiche del diritto di difesa. Con ripetuti interventi additivi la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato lo spettro delle ipotesi di restituzione in termini per l’accesso ai riti premiali, conseguenti a modifica dell’imputazione – ossia ad una contestazione c.d. sostitutiva di quella originaria, ex art. 516 cod. proc. pen. – ovvero a contestazioni aggiuntive, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen. Il primo arresto significativo al riguardo fu la sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 30 giugno 1994, che limitò la possibilità di accesso al patteggiamento alla ipotesi di nuove contestazioni "patologiche" o tardive, ossia basate su elementi che già risultassero dagli atti al momento dell’esercizio dell’azione penale e, dunque, dovute ad inadeguata valutazione del materiale investigativo da parte del pubblico ministero nel momento in cui aveva esercitato l’azione penale. La dichiarazione di illegittimità riguardò tanto l’art. 516 quanto l’art. 517, ma, come detto, limitatamente alle ipotesi di erroneità od incompletezza dell’atto imputativo. In relazione al rito abbreviato, il percorso di adeguamento agli standards costituzionali fu più tortuoso. Nella sentenza della Corte cost. n. 333 del 18 dicembre 2009, riproposta la dicotomia tra "patologia" e "fisiologia" della nuova contestazione, la Consulta stigmatizzò la mancata previsione della possibilità di accesso al rito di cui agli artt. 442 e ss. cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di un reato concorrente, nella sola ipotesi in cui il vulnus per i diritti difensivi fosse riconducibile ad un errore valutativo del pubblico ministero, e dunque, ad una "anomalia" del sistema, manifestatasi in sede di esercizio dell’azione penale. Di contro, con riferimento alle nuove contestazioni che “fisiologicamente” siano emerse all’esito dell’istruttoria, furono considerate ostative all’estensione della facoltà di accesso tardivo al rito abbreviato sia l’indissolubilità del vincolo tra premialità e deflazione, e sia la prevedibilità della modifica dell’atto imputativo in un regime processuale basato su una contestazione relativamente “liquida”. Un significativo cambio di passo si ebbe con le sentenze della Corte costituzionale n. 237 del 26 ottonbre 2012 e n. 273 del 5 dicembre 2014, che dichiararono costituzionalmente illegittimi, rispettivamente, l'art. 517 e l’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il reato concorrente e per il fatto diverso, qualora emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale. Nella stessa linea ricostruttiva, con la sentenza n. 206 del 17 luglio 2017, venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per il fatto diverso fisiologicamente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale. In queste tre decisioni il Giudice delle leggi ebbe ad evidenziare come, anche in rapporto alla nuova contestazione "fisiologica", l’imputato venga a trovarsi, non per sua colpa, in una posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso al rito ed alla fruizione della correlativa diminuzione di pena - rispetto a chi della stessa imputazione sia stato chiamato a rispondere sin dall’inizio. Da ultimo, facendo applicazione delle medesime coordinate teoriche all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – che ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale - sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 517 e l’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui, in seguito alla contestazione di nuove circostanze aggravanti ovvero di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ed in seguito a modifica dell'originaria imputazione, non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere la messa alla prova, indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell'originaria imputazione. A tale conclusione – si è tuttavia precisato nella sentenza n. 146 del 27 aprile 2022 - non è ostativo il disposto dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno; purtuttavia, poiché l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto, che disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione con la probation, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria.

Da tale elaborazione è emerso un univoco quadro valoriale, che la “riforma Cartabia”, all’evidenza, ha accolto in sé, per cui: - l’accesso tardivo al rito realizza – comunque – un effetto utile, in termini di economia processuale, poiché consente al giudice di decidere senza il supplemento di istruzione che normalmente ha impulso dalle nuove contestazioni, a norma dell’art. 519 cod. proc. pen., il quale abilita l’imputato a chiedere nuove prove, di tal che esso va incentivato, specie quando determina – come nel rito abbreviato - un ampliamento di potenzialità cognitiva, recuperando alla conoscenza del giudice tutti gli atti di indagine; - la prevedibilità in astratto della modifica dell’imputazione non equivale a conoscenza dei contenuti concreti dell’accusa e, per conseguenza, non pone l’imputato nelle condizioni di valutare compiutamente la convenienza difensiva della scelta di un rito diverso; - nel bilanciamento dei valori in conflitto, l’eguaglianza sostanziale e le garanzie della difesa, beni presidiati dagli artt. 3 e 24 Cost., devono prevalere sull’esigenza di mantenere inalterato il sinallagma deflazione/premialità. In questo scenario si innesta l’attuale riformulazione dell’art. 519 cod. proc. pen. La norma sancisce in via generale il diritto dell’imputato, a fronte di tutte le ipotesi di nuove contestazioni contemplate dal codice, di avanzare richiesta di definizione del procedimento con il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 cod. proc. pen. o la sospensione del procedimento con messa alla prova, in alternativa alla già prevista facoltà di richiedere nuove prove e fatto salvo il diritto ad usufruire di un termine per approntare la difesa.

Obblighi informativi - da tradurre in corrispondenti avvisi – relativi a tali possibilità alternative sono posti a carico del presidente. Viene, poi, introdotto un limite temporale cogente per l’innesto della sequenza alternativa premiale. In seguito alla richiesta di un termine a difesa, l’opzione per il rito diverso, coerentemente con le istanze acceleratorie della riforma, dovrà intervenire, a pena di decadenza, nella udienza successiva a quella delle nuove contestazioni, da fissare nel già previsto range temporale – non prima del termine a comparire di venti giorni, ma non oltre il termine di quaranta dalla udienza in cui sono state articolate le nuove contestazioni.

Ancora, si è adeguata la disposizione in esame alla sentenza della Corte cost. n. 241 del 3 giugno 1992, lì dove, nell’ambito della previsione c.d. ”attributiva” dei diritti delle parti – tale definita dalla Relazione illustrativa - è stato espunto l’inciso “a norma dell’art. 507 cod. proc. pen.”, sicchè l’ammissione di nuove prove non è più subordinata alla ricorrenza del parametro restrittivo dell’assoluta necessità, né costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice in applicazione di tale regola di giudizio. Una operazione di riscrittura, in adesione ai dicta della Consulta, tuttavia, che apparirebbe solo parziale, poiché nel testo modificato della disposizione, benchè rubricata “Diritti delle parti” – dunque con declinazione al plurale dei titolari di tali diritti - non viene operato alcun riferimento al diritto alla prova che, nella medesima decisione della Corte costituzionale, nonché nella sentenza n. 50 del 20 febbraio 1995, venne riconosciuto, a fronte di nuove contestazioni, in favore del pubblico ministero e delle parti private diverse dall’imputato, in conformità del principio della parità delle armi e, quanto alle parti private diverse dall’imputato, anche dei diritti di difesa.

Nondimeno, data la natura dell’intervento normativo, di sola modifica della disposizione, parrebbe ragionevole ritenere che tali diritti, al di là del difetto di coordinamento, non siano stati soppressi. Il successivo intervento sull’art. 520, comma 2, cod. proc. pen., in caso di nuove contestazioni all’imputato non presente, costituisce diretta conseguenza della modifica all’art. 519, e della necessità di coordinare la norma con la disciplina riformata del processo in absentia.

Per l’effettività della garanzia, si specifica che l’inserimento nel verbale e la notifica dell’estratto all’imputato si riferiscono a tutte le situazioni in cui l'imputato sia “non presente” in udienza, fisicamente o mediante collegamento a distanza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, egli debba considerarsi presente, nonché i casi in cui sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale.

Si rinvia, sul punto, alla più diffusa trattazione sub cap.8, in ordine alle modifiche apportate all’art. 420 ss. cod. proc. pen. Di contro, nulla è stato previsto per l’istituto della oblazione, avendo già trovato riscontro l’analoga esigenza di garantire l’accesso a tale causa estintiva del reato nell’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede una specifica ipotesi di rimessione in termini. Simmetricamente con la ritenuta assimilazione delle possibili vicende modificative della imputazione - si risolvano esse in un addebito c.d. sostitutivo ovvero in un addebito c.d. additivo - si è puntualizzato, in tale ultima norma, come il meccanismo restitutorio operi non solo nel caso di modifica dell'originaria imputazione in un reato contravvenzionale per il quale l’oblazione stessa sia ammissibile, ma anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 cod. proc. pen. (e sempre che, naturalmente, l’oblazione sia ammissibile per i relativi reati).


6. Altre disposizioni di coordinamento. Rinvii.

Infine, l’art. 30 del d. lgs. n. 150 ha coordinato le disposizioni relative al giudizio con modifiche introdotte in altri settori e in particolare: per effetto della disciplina riformata, il controllo della regolare costituzione delle parti, previsto dall’art. 484 cod. proc. pen., si caratterizza diversamente a seconda che il procedimento provenga o meno da udienza preliminare, giacchè, nella prima ipotesi, l’imputato conserva la posizione processuale dichiarata in tale fase ed operano le disposizioni di cui agli artt. 420, comma 2-ter, primo periodo, cod. proc. pen. (per cui l’imputato, allontanatosi dall’aula di udienza o non comparso alle udienze successive, può essere considerato presente), e 420-ter cod. proc. pen. (in tema di impedimento dell’imputato o del difensore), lì dove, nella seconda ipotesi, si applicano le regole in tema di assenza, impedimento, non reperimento, ricerche dell’imputato e sospensione del processo di cui agli artt. 420 e ss. - stabilite per la udienza preliminare - nella loro integralità302; quanto al verbale di udienza, a norma dell’art. 483, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla lett. b) dell’art 30 cit., esso va redatto in forma di documento informatico e sottoscritto con le modalità previste dall’art 111 cod. proc. pen.; tale modalità di documentazione che sostituirà, dopo la fase di c.d. transizione digitale – come innanzi visto, destinata a scadere il 30 giugno 2023 - l’attuale verbalizzazione in forma analogica, richiede che il verbale sia corredato del visto del presidente, da apporre con firma digitale o elettronica303; il verbale contenente l’esame di testimoni, periti e consulenti tecnici, nonché delle parti private e persone indicate nell’art. 210, allo stesso modo degli atti di ricognizione e confronto, è documentato, ex art. 510, commi 2-bis e 3-bis cod.proc. pen. (come modificato dall’art. 30, lett. i), con mezzi di riproduzione audiovisiva, fatta salva la contingente indisponibilità di tali strumenti ovvero di personale tecnico.

Si tratta di una modalità di documentazione delle prove dichiarative, concorrente con quella ordinaria, che è destinata ad affiancare.

Come sopra evidenziato in tema di nuove contestazioni, la previsione è funzionale alla garanzia del contraddittorio, ma per intuibili esigenze di contenimento di risorse si è disposto che la relativa trascrizione sia effettuata esclusivamente su richiesta delle parti304; l’art. 489 cod. proc. pen., come modificato dal decreto attuativo, contempla i rimedi restitutori avverso la dichiarazione di assenza resa in udienza preliminare in carenza dei relativi presupposti.

Si prevede che, rilevata la nullità, venga disposta la regressione del procedimento nella fase dell’udienza preliminare, affinché venga rimosso il vizio genetico della costituzione del rapporto processuale.

Di contro, l’imputato che sia nondimeno comparso – quando a tale contegno sia dato attribuire valore sanante – è reintegrato nella facoltà di richiedere la definizione del procedimento con rito speciale e nelle altre ulteriori facoltà da cui lo stesso sia decaduto.

 

282

M. CARTABIA, Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un’impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l’Europa, per la ripresa del Paese, in www.sistemapenale.it, 31 maggio 2021.

283

L’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ. – ispirandosi al modello del calendrier dell’ordinamento francese, del quale tuttavia non condivide il carattere vincolante e le ricadute in termini di decadenza - dispone che il giudice, nel provvedere sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissi, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati.

Corte cost., 20 maggio 2019, n. 132

285

A corollario di tali prescrizioni, nel corpo dell’art. 145 disp. att. cod. proc pen., si è consacrato l’obbligo per il presidente – a fronte di quella che in precedenza era una mera facoltà – di indicare le date in cui testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti dovranno presentarsi.

286

In forza del rinvio di cui all’art. 559, comma 1, cod. proc. pen., il riferimento al “presidente” comprende anche il giudice monocratico.

287

“Nel contesto di profonde trasformazioni epocali dello spazio e del tempo della giurisdizione, governance e management della complessa macchina della giustizia non costituiscono una variabile indipendente ed esigono pragmatismo e flessibilità, nel fermo rispetto delle garanzie. Vanno coltivati con determinazione ambiti di ricerca finora poco esplorati, se non addirittura eccentrici rispetto all'opera tradizionale del giurista, e però oggi nevralgici per la definizione degli indicatori di effettività e qualità di un sistema giudiziario. Fra i tanti: l'architettura dell'organizzazione, il modello di leadership fra gerarchia, partecipazione e lavoro di équipe; l'allocazione delle risorse e la gestione dei processi organizzativi; le tecniche di informatizzazione e digitalizzazione correlate all'irrompere dell'intelligenza artificiale; l'efficientamento, il controllo e la valutazione delle perfomance; l'accountability nella rendicontazione del bilancio sociale. Ancora e soprattutto si pretende un ripensamento delle forme di organizzazione del lavoro…”G. CANZIO, Il modello "Cartabia": una riforma di sistema tra rito e organizzazione, GAD, 42/2022 .

288

“Il termine “organizzazione” intende descrivere un metodo concreto di declinazione del concetto di efficienza, che altrimenti rischia di rimanere accezione priva di sostanza se non, ancor peggio, evocativa di una visione della giurisdizione come amministrazione burocratica ed atelica della domanda di giustizia. ( in termini, v. Circolare del Dipartimento degli affari di giustizia del 20 ottobre 2022).

289

M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto: guida alla lettura della riforma Cartabia, in Sistema Penale, 2022, ha osservato che l’irrobustimento delle garanzie è una delle “prioritarie matrici di fondo” delle modifiche del dibattimento.

290

In questa prospettiva di valorizzazione del contraddittorio sulla prova scientifica, Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187 ha affermato che i tecnici di parte non solo devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico, partecipare alla formulazione del quesito ed alle operazioni tecniche, ma anche, ove la parte lo richieda, essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la loro partecipazione allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico nominato d'ufficio.

291

Sulla natura di prova della perizia v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 1, n. 53415 del 11/10/2016, Manca, Rv. 268555

292

Sul punto si rinvia, in questo volume, alla più diffusa trattazione di cui al capitolo 3 di questa sezione, in tema di nuove modalità di documentazione degli atti.

293

In termini, commentando la legge delega, G. RANALDI, Il dibattimento che verrà, prolegomeni di una riforma in fieri, in La legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di A. MARANDOLA, 2022, p. 221

294

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel teorizzare la superiorità epistemologica del c.d. right of confrontation che si svolga alla presenza del giudice che dovrà decidere sul merito delle accuse, stante la indubbia rilevanza che può assumere l'osservazione diretta del comportamento dei testi (Corte EDU, 27 settembre 2007, Reiner e altri contro Romania; Corte EDU 30 novembre 2006, Grecu contro Romania), ha nel tempo dovuto ammettere che il principio di immediatezza può subire flessioni, purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio. Tra queste, la possibilità, per il giudice subentrato, di disporre la rinnovazione della deposizione dei (soli) testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante (Corte EDU, sentenze 2 dicembre 2014, Cutean contro Romania, e 6 dicembre 2016, Škaro contro Croazia); e ha escluso la violazione dell'art. 6 della Convenzione, in un caso in cui non era stata rinnovata l'escussione dei testimoni nonostante la sostituzione di un membro del collegio giudicante, sottolineando come i verbali delle deposizioni in precedenza raccolte fossero a disposizione del nuovo componente del collegio, mentre l'imputato non aveva chiarito quali elementi nuovi e pertinenti la rinnovazione avrebbe potuto apportare (Corte EDU, sentenza 10 febbraio 2005, Graviano contro Italia, paragrafi 39-40; in senso analogo, decisione 9 luglio 2002, P. K. c. Finlandia).

295

Per una ricognizione dei diversi orientamenti L. SURACI, La parabola dell’immediatezza nel processo penale, in www.penaledp.it; M. BARGIS, Il principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice, dai responsi di Corte costituzionale, Sezioni Unite e Corti europee, in www.sistemapenale.it, 2020.

296

A. VELE, La rinnovazione del processo penale, DPP, 1226 e ss., 2014.

297

C. MASSA, Contributo all’analisi del giudizio penale di primo grado, Giuffrè, 1964.

298

Quanto al principio per cui l'assenza di contraddittorio può essere controbilanciata da “solide garanzie procedurali”, individuabili nella esistenza di elementi di contesto che corroborino i contenuti dichiarativi acquisiti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, si vedano, tra le altre, Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 03; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531.

299

Una soluzione che, secondo un approccio rigorista, si è ritenuto non del tutto idonea a sanare la “ferita che è inferta, dal mutamento del giudice, alla fisiologia del processo ed alla relativa funzione cognitiva” posto che la visione della videoregistrazione dell’esame non realizza alcuna interazione effettiva con le parti e non ha le stesse potenzialità “di una istruzione che si sviluppi dal vivo e non - quindi – “in vitro” e in playback (G. RANALDI, op.cit., 226 e ss.).

300

L’art. 5-undecies del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, ha previsto che all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".

301

Sui temi di diritto intertemporale, si rimanda alla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione del 7 novembre 2022.

302

Si rinvia, al riguardo, al capitolo 8, in tema di nuova disciplina del processo in assenza.

303

Si rinvia, al riguardo, al capitolo 1 in tema di documentazione degli atti ed al capitolo 7 relativo ai soggetti, quanto alla costituzione di parte civile.

304

Vedi nota che precede.


 

FONTE: Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario - 2022"

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